Sentenza 11 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/05/2001, n. 6569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6569 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2001 |
Testo completo
Aula B REPUBBLICA ITALIANA IN NOM DEL POP LA CORTE SU 6569 /01 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.10196/99 Dott. Erminio Presidente RAVAGNANI Consigliere Dott. Bruno BATTIMIELLO Dott. IO LAMORGESE Cons. Relatore Cron. 14748 Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud. 27/02/01 Dott. Gabriella COLETTI ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da:quate ente di GL IO, GL IC elettivamente domiciliato in Roma, piazza Martiri di Belfiore n. 2, presso l'avv. Domenico Concetti, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, e rappresentato e difeso dagli 941 ' avv.ti Carlo De Angelis, Michele Di Lullo e Gabriella Pescosolido, giusta delega in atti;
1 - resistente che ha depositato procura avverso la sentenza 2772 del Tribunale di Bari depositata il 25 giugno 1998 (R.G. n. 1738/92). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27 febbraio 2001 dal Relatore Cons. IO Lamorgese;
Udito l'avv. Carlo De Angelis;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico Iannelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 24 dicembre 1992, l'INPS proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Bari, che, in accoglimento della domanda di IO ES, aveva condannato l'Istituto a corrispondergli, dal 1° ottobre 1983, la pensione di reversibilità in godimento "cristallizzata" (cioè nell'importo integrato al minimo raggiunto), con interessi e rivalutazione. Costituitosi in giudizio, in luogo di IO ES, nelle more deceduto, il suo erede IC ES, il Tribunale di Bari con la sentenza indicata in epigrafe dichiarava, ai sensi dell'art. 1, commi 181, 182 183, Collegato Legge Finanziaria 1997, l'estinzione del giudizio compensando integralmente fra le parti le spese processuali. Avverso tale pronuncia IC ES ha proposto ricorso per cassazione, sostenuto da un unico motivo. L'INPS ha depositato procura. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorrente denunciando, a sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 181 e 183, legge 23 dicembre 1996 n. 662 e dell'art. 36 legge 23 dicembre 1998 n. 448 con riferimento agli artt. 3, 24 e 38 Cost. - si duole che il Tribunale abbia del giudizio e, pronunciato l'estinzione richiamando varie ordinanze di rimessione della l'illegittimitàquestione alla Consulta, deduce costituzionale, sotto diversi profili, della normativa alla cui stregua è stata resa la contestata pronuncia di estinzione.
2. Il ricorso non può essere accolto, in quanto - mentre taluni suoi rilievi risultano superati per effetto della disciplina (modificativa 3 e interpretativa dei commi 181 e 182 dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996) dettata dai primi quattro commi dell'art. 36 della legge 23 dicembre la pronuncia di estinzione si rivela 1998 n. 448 - stregua della norma dettata dal corretta alla quinto comma di tale articolo;
il quale dispone che i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della stessa legge, aventi ad oggetto "le questioni commi 181 e 182, legge 23di cui all'art. 11 dicembre 1996, n. 662, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto”. -Nell'interpretazione di tale norma che ha n e y sostituito l'art. 1, comma 183, della legge n. 662 w del 1996 ed è applicabile, quale ius superveniens, alla controversia in esame - questa Corte (v., ex plurimis, le sentenze 11 maggio 1999 n. 4665, 22 maggio 1999 n. 5001, 11 giugno 1999 n. 5789 e 19 giugno 1999 n. 6171) ha costantemente ritenuto che la relativa previsione di estinzione concerne, oltre che le controversie aventi ad oggetto gli accessori sulle differenze dovute in relazione alla c.d. cristallizzazione, anche le cause riguardanti l'esistenza del diritto alla cristallizzazione 4 stessa per ragioni attinenti al relativo requisito reddituale. Ne consegue che, tenuto conto dell'oggetto del giudizio in esame in particolare, dell'imprescindibilità (in mancanza di dedotte preclusioni al riguardo) dell'accertamento del requisito reddituale predetto, la pronuncia di estinzione deve essere confermata, sia pure con la precisazione (nell'esercizio del potere di correzione di cui all'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.) che l'estinzione è da riferire (non all'art. 1, comma 183, della legge n. 662 del 1996 ma) al citato art. 36, comma quinto, della legge n. 448 del 1998. Come già chiarito da questa Corte (v. sentenze 19 giugno 1999 n. 6171, 13 dicembre 1999 n. 13979 e successiva giurisprudenza conforme), la previsione (dell'art. 36, comma quinto, della legge n. 448 del 1998) di estinzione, con compensazione delle spese, dei giudizi attinenti alle questioni di cui ai commi 181 e 182 dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996 non incontra ostacolo in sovraordinati precetti costituzionali e la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma che impone tale dichiarazione di estinzione 5 toglie rilevanza alle censure riguardanti aspetti disposizioni ulteriori e, in particolare, le concernenti le condizioni di esercizio e la quantificazione del diritto nonché gli accessori del credito. Alla stregua di tali rilievi, la cui validità risulta confermata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 310 del 20 luglio 2000 (la quale ha anche escluso che la previsione di estinzione violi l'art. 3 Cost. о incida sull'assetto riservato all'esercizio costituzionalmente giurisdizionale ed alle sue dell'attività prerogative nel rapporto col potere legislativo), il ricorso deve essere quindi rigettato.
3. Alla pronuncia di rigetto dell'impugnazione non consegue la condanna della parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, dovendosene disporre la compensazione, ai sensi del citato art. I D 36, quinto comma, della legge n. 448 del 1998.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. full Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2001. Il Presidente IL CANCELLIEREIl Consigliere est. Mmme Ravagmanni Autour La yer Depositato in Cancelleria 911 MAG 2001 6 CANCELLIERE