Sentenza 22 agosto 2003
Massime • 1
Anche nei procedimenti che si svolgono dinanzi a giudici singoli (nella specie, pretore in funzione di giudice del lavoro, anteriormente alla soppressione dell'ufficio pretorile ex D.Lgs. n. 51 del 1998), il provvedimento di rinvio dell'udienza di trattazione (o di discussione) ad un'udienza non immediatamente successiva deve essere comunicato alle parti ai sensi degli art. 136 e 170 cod. proc. civ., non trovando applicazione, in tale ipotesi, il meccanismo dello "slittamento" previsto dall'art. 57 disp. att. dello stesso codice e dovendo contemperarsi il principio della libertà delle forme con la regola del contraddittorio (attuativa del principio costituzionale di difesa in giudizio), la quale esige la certezza che le parti siano a conoscenza dello svolgimento di ogni fase del processo; pertanto, l'omissione di tale comunicazione determina la nullità del provvedimento di rinvio, a norma dell'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., per l'inidoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo, con conseguente nullità degli atti successivi che ne dipendono e della stessa sentenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/08/2003, n. 12360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12360 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Presidente -
Dott. MERCURIO Ettore - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
Dott. MORCAVALLO Ulpiano - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NAOS S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA C. MIRABELLO 26, presso lo studio dell'avvocato PASQUALE IANNUCCILI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OZ ON;
- intimato -
avverso la sentenza n. 291/00 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 17/07/00 R.G.N. 1053/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/05/03 dal Consigliere Dott. Ulpiano MORCAVALLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Naos s.p.a. impugnava dinanzi alla Corte d'appello di Napoli la sentenza del Pretore del lavoro di Caserta in data 25 febbraio - 22 marzo 1999, di parziale accoglimento della domanda proposta nei suoi confronti da ZA LF, lamentando che tale decisione si fondasse su un'istruttoria raccolta irritualmente e in mancanza di contraddittorio, in quanto l'udienza all'uopo fissata era stata rinviata d'ufficio, per impedimento del giudice, senza che di detto rinvio venisse inviata formale comunicazione ai procuratori costituiti.
Costituitosi l'appellato, la Corte territoriale - con la sentenza in epigrafe specificata - respingeva il gravame, ritenendo la ritualità della comunicazione del rinvio d'ufficio, effettuata nella specie per affissione e con annotazione nel ruolo d'udienza, sul presupposto che per l'udienza di discussione ex art. 420 c.p.c, assimilabile all'udienza di comparizione dinanzi al pretore, dovesse trovare applicazione non già la disciplina dettata dall'art. 82 delle disposizioni di attuazione del codice di rito, bensì quella dettata dall'art. 57 delle medesime disposizioni, non prevedente un obbligo di formale comunicazione del rinvio disposto d'ufficio. Per la cassazione di tale sentenza la società ricorre con un unico motivo.
Non v'è controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di impugnazione, denunciandosi violazione e falsa applicazione dei principi che disciplinano il rito del lavoro e degli art. 82 e 136 disp. att. c.p.c, si lamenta che i giudici di merito abbiano erroneamente trascurato la specialità dell'udienza di discussione nel rito del lavoro, nella quale si concentra tutto il giudizio, che presuppone una particolare valenza del principio del contraddittorio;
si deduce, poi, che in ogni caso ad un'udienza di discussione destinata, come nella specie, ad attività istruttoria avrebbe dovuto applicarsi la disciplina di cui al terzo comma dell'art. 82 cit., la quale prevede la comunicazione formale del rinvio d'ufficio delle udienze di istruzione (non dissimilmente, peraltro, da quanto previsto per il rinvio delle udienze di comparizione dai precedenti commi del medesimo articolo, applicabile anche nel rito pretorile in virtù del richiamo operato dall'art. 311 c.p.c.). Il motivo è fondato.
La mancanza di una specifica disciplina del rinvio d'ufficio dell'udienza di discussione nel rito del lavoro, di cui all'art. 420 c.p.c, impone l'applicazione di meccanismi attuativi della regola generale del contraddittorio, da individuare fra quelli specificamente previsti nel rito ordinario per l'udienza di trattazione (art. 183 c.p.c), alla quale l'udienza di discussione può essere assimilata, ai fini in esame, in ragione della sua peculiare struttura, caratterizzata, in particolare, dalla concentrazione delle diverse fasi processuali, fra loro indivisibili (da cui consegue che anche le eventuali successive udienze, quantunque fissate per specifici incombenti, siano comunque "di discussione" e non finalizzate ad una sola fase intermedia). Trova dunque applicazione, in particolare, con i necessari adeguamenti imposti dalla peculiarità del rito lavoristico, il meccanismo secondo cui il mancato svolgimento dell'udienza originariamente fissata comporta lo "slittamento" automatico della stessa udienza a quella immediatamente successiva prevista dal calendario annuale (art. 57 e 82 disp. att. c.p.c.), senza obbligo di comunicazione alle parti (cfr. Cass. 5 ottobre 1992 n. 10891):
ciò vale per la prima udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione o per quella di discussione fissata nel decreto ex art. 415 c.p.c, ma può valere anche per le successive udienze eventualmente fissate in prosecuzione, ai sensi dell'art. 183, ultimo comma, o dell'art. 420, commi sesto e ottavo, c.p.c.. Tale meccanismo non può trovare applicazione, invece, allorché l'udienza (di trattazione o di discussione) non si svolga e venga rinviata ad un'udienza diversa da quella immediatamente successiva;
l'inapplicabilità del meccanismo semplificato dello "slittamento" non può precludere, peraltro, l'attuazione della regola generale del contraddittorio, ove si tratti non di "slittamento" ma di differimento dell'udienza, mediante diversi e "ordinari" meccanismi applicativi, quale la comunicazione della nuova udienza (cfr. Cass. 27 ottobre 1986 n. 6296), ai sensi dell'art. 170 c.p.c. e nelle forme previste dall'art. 136 c.p.c, che siano comunque idonei ad assicurare, anche nel corso del giudizio, il diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost., del quale la suddetta regola del contraddittorio rappresenta una puntuale espressione nell'ambito del processo civile.
Non appare giustificata, al riguardo, una differenziazione di disciplina allorché il processo si svolga non dinanzi al tribunale (nel qual caso l'art. 168 bis, ultimo comma, c.p.c, introdotto dall'art. 12 della legge 26 novembre 1990 n. 353 e applicabile per i giudizi non ancora pendenti al 30 aprile 1995, ex art. 2 del decreto legge 7 ottobre 1994 n. 571, convertito in legge 6 dicembre 1994 n. 673, prevede ora, espressamente, la comunicazione della cancelleria anche in caso di differimento della prima udienza da parte del giudice istruttore designato), bensì dinanzi a giudici singoli, come il pretore (anche in funzione di giudice del lavoro) anteriormente alla soppressione dell'ufficio pretorile (decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51) ovvero il giudice di pace. Ed
infatti la semplicità del rito e la concentrazione dell'attività processuale, che caratterizzano tali procedimenti, valgono a giustificare in particolar modo l'applicazione del principio della libertà delle forme, anche con riguardo alle modalità di comunicazione alle partì dei provvedimenti del giudice, con il limite, però, costituito dalla certezza che la modalità adottata sia comunque idonea al raggiungimento dello scopo dell'atto, e cioè, nel caso in esame, alla ricezione da parte degli interessati dell'avvenuto spostamento dell'udienza: certezza che non può discendere dall'affissione del provvedimento di rinvio e dalla menzione dello stesso nel ruolo di udienza, trattandosi di modalità che, se possono assumere rilievo riguardo al semplice "slittamento" dell'udienza a quella immediatamente successiva (v. art. 54 disp. att., c.p.c), non garantiscono invece la conoscenza dell'atto, da parte dei destinatari, in caso di differimento ad un'udienza diversa (in tal senso, cfr. la già citata Cass. n. 6296 del 1986 e, con riferimento al processo dinanzi al giudice di pace, Cass. 14 giugno 2002 n. 8584, che sottolinea altresì la posizione di svantaggio nella quale viene a trovarsi una delle parti in caso di omessa comunicazione dell'udienza di rinvio;
in senso difforme, cfr. il risalente indirizzo della giurisprudenza, relativo al processo dinanzi al pretore ed al conciliatore, secondo cui le parti avevano l'onere di presentarsi a quella che, secondo il calendario ufficiale, era l'udienza successiva, e così di seguito fino a quando l'udienza non fosse effettivamente tenuta: così Cass. 26 febbraio 1972 n. 573).. Alla stregua di tali considerazioni, deve dunque ritenersi che il provvedimento di rinvio, non comunicato ad una delle parti, la quale non abbia perciò potuto comparire alla nuova udienza di discussione, è nullo a norma dell'art. 156, secondo comma, c.p.c, per l'inidoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo, con conseguente nullità (art. 159 c.p.c.) degli atti successivi che ne dipendono e della stessa sentenza.
Nella specie, com'è incontroverso e risulta dal controllo degli atti processuali (consentito in questa sede a tali limitati fini), è stata omessa la comunicazione all'attuale ricorrente del rinvio, disposto dal Pretore, dell'udienza del 6 novembre 1997 a quella del 13 gennaio 1998, e, poiché la parte stessa non è comparsa alla nuova udienza, la consumata violazione del principio del contraddittorio ha determinato la nullità del successivo procedimento e della sentenza di primo grado. Avendo la società Naos fatto valere la nullità con l'appello, a norma dell'art. 161, primo comma, c.p.c, il Tribunale avrebbe dovuto rilevare la nullità medesima e, trattenuta la causa, senza rimetterla al primo giudice, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dagli art. 353 e 354 c.p.c, ammettere la parte ad esercitare tutte le attività processuali che le erano state precluse in dipendenza dell'anzidetta violazione del principio del contraddittorio e decidere quindi la controversia nel merito (cfr. Cass. 4 dicembre 2002 n. 17221). Ne consegue che il ricorso va accolto e, imponendosi la cassazione della sentenza impugnata, la causa va rinviata ad altro giudice, designato nella Corte d'appello di Salerno, che, compiuti gli indicati adempimenti, procederà alla sua decisione. Allo stesso giudice di rinvio si rimette altresì, ai sensi dell'art. 385, terzo comma, c.p.c, la pronuncia sulle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Salerno anche per le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2003