Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/08/2003, n. 12360
CASS
Sentenza 22 agosto 2003

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Anche nei procedimenti che si svolgono dinanzi a giudici singoli (nella specie, pretore in funzione di giudice del lavoro, anteriormente alla soppressione dell'ufficio pretorile ex D.Lgs. n. 51 del 1998), il provvedimento di rinvio dell'udienza di trattazione (o di discussione) ad un'udienza non immediatamente successiva deve essere comunicato alle parti ai sensi degli art. 136 e 170 cod. proc. civ., non trovando applicazione, in tale ipotesi, il meccanismo dello "slittamento" previsto dall'art. 57 disp. att. dello stesso codice e dovendo contemperarsi il principio della libertà delle forme con la regola del contraddittorio (attuativa del principio costituzionale di difesa in giudizio), la quale esige la certezza che le parti siano a conoscenza dello svolgimento di ogni fase del processo; pertanto, l'omissione di tale comunicazione determina la nullità del provvedimento di rinvio, a norma dell'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., per l'inidoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo, con conseguente nullità degli atti successivi che ne dipendono e della stessa sentenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/08/2003, n. 12360
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12360
    Data del deposito : 22 agosto 2003

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