Sentenza 4 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/04/2003, n. 5291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5291 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2003 |
Testo completo
NA. IA L A IT O 6 A I C.C. 68675 BLIC 8 Z 9 A 1 / B R PU 4 T / S 6 I 2 G . E . R N . I R 05.291/03 P R 5 . D A B A T L . D L - E U L D E A B A CORTE SUPREMA DICASSAZIONE I T I S . B N R N A E E T T S S E I 1 3 Oggetto A R 1 E T . A N SEZIONE TRIBUTARIA. Tributaria M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Enrico PAPA Presidente R.G.N. 5653/00 - Consigliere. Cron.11729 Dott. Enrico ALTIERI Dott. Massimo ODDO Consigliere Rep. Rel. Consigliere Dott. Nino FICO Ud.06/06/02 - Consigliere Dott. Francesco RUGGIERO ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE S ENTENZA N. 68675 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1 'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente e da LOMBARDIA, PRIMO UFF II DDDIREZIONE REG. ENTRATE MILANO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI elettivamente 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2002 ricorrente 2504 -1-
contro
LL PA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SARDEGNA presso lo studio dell'avvocato RITA40, GRADARA, difeso dagli avvocati GASPARE FALSITTA, SILVIA PANSIERI, giusta procura in calce;
- controricorrente avverso la sentenza n. 226/98 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 29/01/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/06/02 dal Consigliere Dott. Nino FICO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato GENTILI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore concluso per Generale Dott. Dario CAFIERO che ha l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo PA MA, beneficiario per il 1983, quale dipendente della Banca Commerciale s.p.a., trasferito d'ufficio ad altra sede, del contributo per differenza canone di locazione a norma dell'art.51 C.C.N.L. aziende di credito, dalla banca non assoggettato a tributo, ha impugnato l'avviso di accertamento per il pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni notificatogli dall'Ufficio Imposte Dirette di Milano, deducendo: la non imponibilità del contributo perché di natura risarcitoria;
la non applicabilità delle sanzioni per obiettiva incertezza della normativa, ex art.39-bis D.P.R.n.836/72. La Commissione Tributaria di primo grado di Milano ha accolto il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha respinto l'appello dell'Ufficio. Avverso quest'ultima decisione il Ministero delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione affidandolo ad un motivo: 1) violazione e falsa applicazione dell'art.48, 1° comma, D.P.R. n.597/73, nonché dell'art.48 D.P.R. n.917/86, in relazione all'art.360 n.3 c.p.c. Ha altresì denunciato l'omessa o inadeguata motivazione su tale punto decisivo della controversia, ma la denuncia non ha trovato esplicitazione nel ricorso. L'intimato ha resistito con controricorso col quale ha eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art.48, comma 1, D.P.R. n.597/73 nell'interpretazione datane dal ricorrente Ministero per contrasto con gli artt. 53 e 3 Cost. ed ha riproposto l'eccezione di inapplicabilità delle sanzioni per obiettiva incertezza della normativa, già sollevata con l'impugnazione dell'avviso di accertamento. Motivi della decisione Col motivo proposto il Ministero ha dedotto la piena tassabilità del contributo sul canone di locazione in quanto costituente reddito di lavoro dipendente e non risarcimento del danno, come invece ritenuto dai giudici di merito. La censura è fondata. E' ormai giurisprudenza consolidata di questa Corte che le somme corrisposte dal datore di lavoro al proprio dipendente in occasione del trasferimento non richiesto ad altra sede a titolo di differenza per il maggior canone di locazione non hanno natura risarcitoria, né funzione di rimborso spese, ma costituiscono l'adempimento di un obbligo contrattuale ed hanno funzione incentivante e riequilibratice del vantaggio che il datore di lavoro riceve dalla prestazione, sicché, costituendo componenti del reddito imponibile sia ai sensi dell'art.48 del D.P.R. n.597/73, nella specie applicabile ratione temporis, che dell'art.48 D.P.R. n.917/86, devono essere assoggettate a tassazione, ancorché non assoggettate dal datore di lavoro a ritenuta d'acconto (tra le altre, Cass. 30 ottobre 2001, n.13482; Cass.21 novembre 2000, n.15048; 22 settembre 2000, n.12578; 2 agosto 2000, n.10149; 7 giugno 2000, n.7703; 8 marzo 2000, n.2611; 18 febbraio 2000, n.1842). Né tale interpretazione della norma si può ritenere in contrasto con gli artt. 53 e 3 Cost., giacché, come si è detto, il contributo in questione rientra tra gli emolumenti, comunque denominati, percepiti in dipendenza (e non meramente in occasione) del lavoro prestato, ed ha perciò carattere reddituale e non risarcitorio, e non sussiste la lamentata disparità di trattamento con i lavoratori autonomi sia in ragione della natura dell'emolumento che in ragione della non consentita deducibilità, per il lavoratore autonomo, del canone di locazione dall'imponibile IRPEF. La questione di legittimità costituzionale è pertanto da ritenere manifestamente infondata (v., con riferimento all'art.48 D.P.R. 917/86, Cass.30 ottobre 2001, n. 13482). Resta da esaminare l'eccezione di inapplicabilità delle sanzioni per obiettiva incertezza della normativa, ex art.39-bis D.P.R.n.836/72, già sollevata con l'impugnazione dell'avviso di accertamento, riproposta col controricorso. L'eccezione è inammissibile. Sono proponibili nel giudizio di cassazione questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello non potendo prospettarsi in sede di legittimità questioni nuove 0 nuove contestazioni non trattate nella precedente fase di merito e non rilevabili di ufficio;
pertanto, la parte totalmente vittoriosa in primo grado, carente di interesse a proporre impugnazione incidentale, ha comunque l'onere di riproporre nel giudizio di appello avverso di lei intentato le eccezioni e le questioni prospettate e disattese in primo grado (ovvero rimaste assorbite) e l'omessa riproposizione (come nel caso di specie a proposito dell'eccezione in esame), ne preclude il riesame nel giudizio di cassazione, quale che sia il mezzo in cui vengano riformulate in tale sede (ricorso principale, ricorso incidentale 0 controricorso) (Cass. 19 maggio 1999, n.4852). Va dunque accolto il ricorso proposto, va cassata la sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, va rigettato il ricorso introduttivo del contribuente. Spese compensate per giusti motivi.
p.q.m.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese. Roma, 6.6.2002 il cons est. il presidente] The fiv Z afa IL CANCELLIERE Anaide Cusano DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 4 APR. 2003 Oggi IL CANCELLIERE C' wold CarusСнёшь