Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/03/2015, n. 22378
CASS
Sentenza 19 marzo 2015

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Nel reato colposo omissivo improprio, il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, che a sua volta deve essere fondato, oltre che su un ragionamento di deduzione logica basato sulle generalizzazioni scientifiche, anche su un giudizio di tipo induttivo elaborato sull'analisi della caratterizzazione del fatto storico e sulle particolarità del caso concreto. (Fattispecie in cui la S. C. ha escluso il nesso causale tra la condotta omissiva consistita nella mancata adozione di misure idonee a garantire la sicurezza del luogo di lavoro, in particolare, di un'impalcatura e le lesioni gravi occorse al lavoratore, caduto da detta impalcatura, evento determinatosi a causa della maldestra riparazione provvisoria di un ponteggio, realizzata da soggetto rimasto ignoto ed in epoca sicuramente prossima al verificarsi dell'evento lesivo).

Commentari3

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/03/2015, n. 22378
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22378
Data del deposito : 19 marzo 2015

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