Sentenza 22 gennaio 2015
Massime • 1
È ricorribile per cassazione il provvedimento di rigetto dell'istanza di restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio, adottato dal giudice per le indagini preliminari, una volta che sia stata fissata l'udienza preliminare e prima che la stessa sia iniziata.
Commentario • 1
- 1. Impugnabilità rigetto della richiesta di dissequestroDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 3 agosto 2023
3. La soluzione adottata dalle Sezioni unite Le Sezioni unite, prima di entrare nel merito della questione, procedevano alla sua delimitazione nei seguenti termini: “Se la decisione di rigetto della richiesta di dissequestro di beni sottoposti a sequestro probatorio, adottata dal giudice dell'udienza preliminare, sia impugnabile dall'interessato con ricorso per cassazione o appello ex art. 322 bis c.p.p.”. Premesso ciò, si notava che una prima soluzione, in realtà preclusiva di ogni impugnabilità, era stata inizialmente affermata da Sez. 2, n. 209017 del 30/09/1997, secondo cui non è in alcun modo impugnabile, non essendo all'uopo espressamente previsto alcun rimedio, il provvedimento …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/01/2015, n. 11489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11489 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 22/01/2015
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 154
Dott. ANDREAZZA Gastone - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ACETO Aldo - Consigliere - N. 34102/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GA IO, n. a Montebelluna il 07/10/1952;
avverso la ordinanza del G.i.p. presso il Tribunale di Treviso in data 03/06/2014;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Mazzotta Gabriele, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti. RITENUTO IN FATTO
1. GA IO ha proposto ricorso avverso il provvedimento del G.u.p. presso il Tribunale di Treviso del 03/06/2014 che, prima dell'inizio dell'udienza preliminare, ha rigettato l'istanza di dissequestro e restituzione dei beni di cui alla cassetta di sicurezza oggetto di provvedimento di sequestro probatorio del P.M. in data 15/10/2012.
2. Premessa la ammissibilità dell'impugnazione avverso il provvedimento preso dal G.u.p. prima dell'inizio dell'udienza preliminare, con un primo motivo lamenta la violazione dell'art. 355 c.p.p. per mancata convalida del sequestro nelle quarantotto ore successive alla trasmissione del verbale di sequestro da parte della polizia giudiziaria;
in particolare lamenta che, a fronte di provvedimento di sequestro del P.M. unicamente di "sette cassette di sicurezza intestate agli indagati e/o a persone a loro collegate" (e che disponeva l'esame, non appena possibile, dei relativi contenuti), gli ufficiali di polizia giudiziaria, dopo avere sequestrato le stesse, ne procedevano all'apertura rinvenendo quantitativi di banconote in valuta straniera ed in Euro nonché documenti e una fascetta strappata, in quanto ritenuti pertinenti al reato e utili alle indagini. Ne conseguiva quindi, anche secondo la costante giurisprudenza di legittimità sul punto, la necessità di procedere alla convalida del sequestro essendo lo stesso avvenuto direttamente ad iniziativa della polizia giudiziaria;
nella specie, invece, non essendo intervenuta alcuna convalida, il sequestro deve ritenersi divenuto inefficace con conseguente erroneità del provvedimento impugnato.
3. Con un secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 253 c.p.p. in relazione alla carenza di esigenze probatorie del sequestro delle provviste di denaro;
nonostante con l'istanza di dissequestro fosse stato evidenziata la non necessità di mantenere almeno il sequestro probatorio sulle somme di denaro, in quanto prive di qualsiasi collegamento con i reati contestati, ne' il P.M. ne' il G.u.p. hanno avvertito l'esigenza di argomentare su tale profilo;
anzi, vengono richiamate pronunce di legittimità nel senso dell'impossibilità di considerare quale corpo di reato o cose pertinenti al reato le somme di denaro esistenti su conti correnti in relazione ad illeciti di natura tributaria.
4. Con un terzo motivo lamenta il difetto totale di motivazione in merito alla persistente sussistenza di esigenze cautelari e probatorie, avendo il provvedimento impugnato acriticamente richiamato il parere negativo del P.M. senza alcuna ulteriore argomentazione;
ciò, tanto più, considerando che il parere negativo del P.M. fa esplicito riferimento ad atti di indagine non conosciuti nè conoscibili da GA, che non è stato messo in condizione di apprezzare adeguatamente l'iter logico - giuridico che ha condotto al diniego della propria istanza. Di qui, tra l'altro, l'impossibilità di considerare legittima una motivazione per relationem rispetto ad atti, quali l'interrogatorio di EG CA e le dichiarazioni di OS AR, riportati nel parere negativo del P.M. ma non conosciuti ne' conoscibili da GA stante anche il fatto di non essere egli indagato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5. Va anzitutto premesso che deve ritenersi ricorribile per cassazione il provvedimento di rigetto dell'istanza di restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio, adottato dal giudice per le indagini preliminari, una volta fissata l'udienza preliminare e prima che la stessa abbia inizio. Non vi è infatti ragione per non ritenere applicabile anche alla presente fattispecie l'orientamento di questa Corte di cui alla pronuncia di Sez. 5, n. 33695 del 18/06/2009, R.C. in proc. Basso e altri, Rv. 244908, che ha affermato, in contrasto con altre decisioni di questa Corte (cfr., Sez. 2, n. 2282 del 14/10/2010, Ori Giarda, Rv. 249486; Sez.l n. 12546 del 14/02/2001, Migliore, Rv. 221076 e Sez. 2, n. 5163 del
30/09/1997, Pietrobono, Rv. 209017) la ricorribilità del provvedimento di rigetto adottato nel corso dell'udienza preliminare. Con tale decisione si è infatti condivisibilmente evidenziato che il principio di tassatività (ostativo, secondo l'indirizzo contrario, alla impugnabilità del provvedimento reiettivo del giudice), non preclude, come già affermato in altre occasioni (Sez. 1, n. 2958 del 24/06/1992, Romeo, Rv.191384; Sez. 1, n. 3239 del 06/07/1992, Barbaro, Rv. 192213), l'interpretazione estensiva delle fattispecie processuali o anche l'analogia tra diversi casi, purché si tratti di sopperire ad un'evidente deficienza del sistema tale, va qui aggiunto, da assumere, se non colmata, i tratti di disciplina la cui lettura sarebbe costituzionalmente non giustificabile. Sotto tale profilo si è allora riscontrata come irragionevole l'assenza di rimedio nella sola fase dell'udienza preliminare, a fronte di tutela assicurata invece alla parte sia nella fase precedente, ovvero quella delle indagini preliminari (mediante l'istituto della opposizione previsto dall'art. 263 c.p.p., comma 5) che in quelle successive del giudizio (che ammette impugnazione di ordinanze emesse nel dibattimento, art. 586 c.p.p. in una con quella proposta contro la sentenza) e dell'esecuzione (art. 676 c.p.p., art. 666 c.p.p., comma 6). Del resto, anche il rigetto dell'istanza di restituzione di cose sequestrate, reso dal giudice non già nella fase delle indagini preliminari, bensì, successivamente ad essa e a fissazione dell'udienza preliminare già avvenuta, dovrebbe essere assunto nel contraddittorio tra le parti, non profilandosi motivo alcuno perché il provvedimento non sia assimilabile alla decisione sulla opposizione dell'interessato, ai sensi dell'art. 263 c.p.p., comma 5, in relazione alla quale è dunque applicabile la disposizione di cui all'art. 127 c.p.p., comma 7. 6. Ciò posto, ed osservato che, comunque, nella specie, per quanto appena detto, il provvedimento non avrebbe potuto essere adottato de plano, mentre è infondato il primo motivo, appaiono fondate le doglianze in punto di motivazione circa le esigenze probatorie rappresentate con il secondo e terzo motivo.
7. Il primo motivo in effetti trascura di considerare il dato (riportato del resto dallo stesso ricorrente) che il decreto di sequestro del P.M. indicava la necessità di reperire flussi finanziari non dichiarati e, per tale ragione, disponeva il sequestro di cassette di sicurezza (tra cui quella intestata a GA) e l'esame "dei relativi contenuti", in tal modo essendo inequivoca la volontà dello stesso P.M. di vincolare alla misura l'intero contenuto delle stesse;
di qui l'erroneo assunto circa il fatto che la polizia giudiziaria avrebbe operato un sequestro di propria iniziativa come tale necessitante di convalida.
8. Con riguardo poi al secondo e terzo motivo, appare pregiudiziale la considerazione che, come lamentato, nel provvedimento di rigetto impugnato difetta una effettiva motivazione in merito alle esigenze probatorie che avrebbero giustificato il protrarsi del sequestro, giacché, attraverso il mero rinvio al "parere" del P.M., senza alcuna altra considerazione, il giudice, di fatto, non ha in realtà fornito alcuna valutazione in ordine alla permanenza delle esigenze probatorie e soprattutto in ordine agli eventuali effetti negativi conseguenti ad una restituzione dei beni in sequestro, da ciò derivando la fondatezza della censura sollevata.
9. L'ordinanza impugnata va dunque annullata con rinvio al Tribunale di Treviso per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Treviso. Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2015