Cass. pen., sez. V, sentenza 10/02/2005, n. 14561
CASS
Sentenza 10 febbraio 2005

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Costituisce falsità materiale ed integra quindi gli estremi del reato di cui all'art. 485 cod. pen., la falsa indicazione della data e del luogo di redazione del documento da parte dell'autore effettivo dell'atto, poichè tali elementi fanno parte della rappresentazione documentale. (Fattispecie relativa ad apposizione di data falsa in calce ad una scrittura privata con la quale l'autore si impegnava a cedere ad alcuni figli la proprietà di un immobile).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 10/02/2005, n. 14561
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14561
    Data del deposito : 10 febbraio 2005

    Testo completo