Sentenza 10 febbraio 2005
Massime • 1
Costituisce falsità materiale ed integra quindi gli estremi del reato di cui all'art. 485 cod. pen., la falsa indicazione della data e del luogo di redazione del documento da parte dell'autore effettivo dell'atto, poichè tali elementi fanno parte della rappresentazione documentale. (Fattispecie relativa ad apposizione di data falsa in calce ad una scrittura privata con la quale l'autore si impegnava a cedere ad alcuni figli la proprietà di un immobile).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/02/2005, n. 14561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14561 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 10/02/2005
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 344
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 033539/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IN IZ n. il 23/08/1944;
avverso sentenza del 10/02/2004 CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in pubblica udienza relazione fatta dal Consigliere Dott. AMATO ALFONSO;
udito il Procuratore Generale in persona della D.ssa E. Cesqui che ha concluso per il rigetto;
udito, per la parte civile, l'avv. A. Sivelli;
udito il difensore Avv. SIROTTI L..
MOTIVI DELLA DECISIONE
GH NA è stata condannata dal Tribunale di Modena per aver falsificato parte della sottoscrizione ed il contenuto del testamento olografo del padre GH MA e per avere apposto una data falsa ad una scrittura privata con la quale lo stesso si impegnava a cederle la proprietà di un immobile.
La Corte d'appello di Bologna riduceva la pena, sostituendola poi con quella pecuniaria. L'imputata rinunciava alla prescrizione maturata. Ricorre il difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, oltre alla mancata assunzione di prova decisiva:
- incorre in vistosa contraddizione la Corte di merito, poiché da un canto ritiene che le condizioni mentali del GH erano irreversibilmente compromesse sin dall'aprile - maggio '92, dall'altro implicitamente stima lo stesso ancora capace quando stipula il vitalizio dinanzi al notaio, confermando la cessione di un immobile in favore della IG NA.
A differenza del consulente di parte civile (che assume che nella primavera '92 egli era affetto da demenza), quello del p.m. ritiene che il settantottenne GH fosse "suggestibile", condizionabile, ma non del tutto privo della capacita' di autodeterminarsi. Non si comprende perche' la Corte felsinea abbia disatteso le ragioni che avrebbero indotto il GH a testare in favore della IG (dissidi col figlio maschio, rovesci economici di questi) ed abbia ritenuto inattendibili le testimoni CU e RA, che hanno indicato il GH stesso come persona ancora lucida in epoca non lontana dalla data del decesso, avvenuto nel giugno '94. Si lamenta la mancata assunzione della testimonianza del dotto ON (che il 30.1092 attesta "discreto grado di autosufficienza" ed "assenza di segni di grave decadimento mentale") e del notaio Zibordi, oltre al mancato espletamento di perizia psichiatrica. Erronea sarebbe l'esclusione della confezione del testamento "a mano guidata" o assistita, ove si pensi alla persistente capacita' psichica di un soggetto debilitato fisicamente all'atto del ricovero in ospedale nell'ottobre '92. Almeno una parte della firma e' autentica e in qualche punto vi è il segno in equivoco dell'aiuto prestato allo stesso. Non v'è, dunque, imputazione, ne' dolo di sorta, avendo l'imputata assecondato il volere del genitore. Il notaio Zibordi, che non è stato escusso, potè constatare la capacità del GH, che espresse la sua volontà negoziale il 2.12.92. Essendo genuina, com'è pacifico, la scrittura con la quale è stato ceduto l'immobile all'imputata, l'apposizione della falsa data "1 maggio 1989" integra, se mai, un falso ideologico in scrittura privata, come tale non punibile o, al più, un falso ideologico del privato in atto pubblico, sanzionato ex art. 483 cp. In data 3.2.05 è pervenuta memoria della parte civile GH AN (germano dell'imputata).
Le censure esposte non possono essere condivise.
L'istituto della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello ha carattere eccezionale, cui può farsi ricorso solo quando il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti. Fuori del caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la pronuncia di primo grado, le parti non hanno il diritto alla prova che riconoscono loro gli art. 190 e 495 c.p.p. Al di là di tali ipotesi la mancata assunzione della prova non è censurabile in cassazione ai sensi dell'art. 606, lett. d) c.p.p., bensì solo a norma della lettera e) della disposizione citata (Cass. Sez. 5^, 19.12.96, n. 10858, Bruzzise).
Orbene, non risulta che la difesa dell'imputata abbia richiesta ai sensi degli art. 468, 495 e 603 l'escussione di quei soggetti, della cui omissione essa oggi si duole. Coi motivi di appello essa ha chiesto l'espletamento di perizia grafologica. A tale richiesta non ha ritenuto di accedere la corte di merito, in ragione della copiosa messe di elementi di valutazione offerti dalle consulenze del p.m. e delle contrapposte parti private.
L'istituto di cui all'art. 603 c.p.p. si giustifica non sulla base dell'incidenza che la prova avrebbe sul processo ad avviso della parte, ma in relazione alla rigorosa valutazione dell'indispensabilità della rinnovazione ai fini della decisione, sicché il diniego opposto dal giudice di secondo grado si sottrae al sindacato di legittimità, se correttamente motivato. Con argomentazioni esaustive e perspicue la corte di merito, contestando l'avviso del tribunale, ha disatteso l'ipotesi della scheda testamentaria redatta "a mano guidata e/o sostenuta". E ciò sia per le defedate condizioni fisio - psichiche del GH, emergenti dalle cartelle cliniche relative ai ricoveri ospedalieri dell'aprile e dell'ottobre '92, sia per le conclusioni offerte dai consulenti, che hanno ravvisato nello scritto, ma non nelle lettere "Mingh", una mano "femmina" ed un modello di grafia piu' "attuale" rispetto a quello del preteso testatore, la mancanza della convergenza di una doppia energia e la costante larghezza fra ciascuna delle parole componenti lo scritto,
"Se l'imputazione del vero e quindi il reato di falso devono ritenersi insussistenti allorché una persona si limiti ad un'opera di sostegno della mano dello scrivente, sempre che la scrittura sia frutto dell'azione cosciente e volontaria di quest'ultima, altrettanto non può dirsi nel caso in cui, per l'inerzia della mano sorretta, il risultato grafico sia riferibile alla sola azione materiale di terzi" (Sez. 5^, 9.7.79, n. 7875, Lodi). Ogni altra prospettazione, che pretenda assumere la capacità fisio - psichica del GH al momento della redazione della scheda testamentaria, si infrange contro il saldo costrutto motivazionale, basato sulle acquisizioni probatorie ed è pertanto infondata, oltre che versata in fatto.
Basti pensare, al riguardo, che entrambi i giudici di merito, riferendo i dati clinici ed anamnestici concernenti il GH, rimarcano senza esitazione la gravità delle patologie da cui egli era affetto, la compromissione delle funzioni cerebrali, la perdita di conoscenza e del controllo degli sfinteri, in insanabile contrasto con l'assunto difensivo della residua e comunque persistente capacità di autodeterminazione. Che anzi, proprio sulla scorta di siffatto quadro clinico, irreversibile ed ingravescente, la corte di Bologna si è indotta ad escludere "la necessità di una rinnovazione dell'istruzione dibattimentale o conferimento di incarico peritale, dei quali non sussistono i presupposti ex art. 603 e 220 cpp". Quanto all'imputazione sub b), vanno del pari rigettate le deduzioni svolte dalla ricorrente.
Non rileva se il GH fosse, al momento del rogito relativo al vitalizio, in data 2.12.92, nel pieno possesso delle facoltà mentali (il primo giudice evidenzia come dalle cartelle cliniche dei ricoveri avvenuti emergesse una diagnosi di demenza a genesi plurima, determinata da una condizione tossica da alcoolismo, da un'azione diffusa di tipo vasculopatico e da un problema respiratorio derivante da una silicosi polmonare provocata dalla pregressa attività lavorativa in miniera). È pacifico che alla scrittura, vergata a mano dal GH stesso, con la quale egli cedeva alla IG ed al genero CH AR i quattro sesti della nuda proprietà di un alloggio sito in Modena, è stata apposta una falsa data, anteriore rispetto a quella "che può ragionevolmente desumersi dall'attenta osservazione della grafia del sottoscrittore" (v. sent. trib. Modena 3.4.02, n. 1344, p. 8). L'apposizione della data falsa alla scrittura privata integra il delitto contestato di cui all'art. 485 cp. La genuinità del documento va apprezzata non solo in riferimento alla provenienza soggettiva, ma anche alla data ed al luogo di redazione dello stesso, poiché ne costituiscono elementi strutturali.
La giurisprudenza recente ritiene che si configuri falsità materiale, e non ideologica, quando, pur non riscontrandosi divergenza tra autore apparente ed autore reale, la falsità investe l'intero atto nella sua realtà fenomenica, nel senso che si fa apparire come venuto ad esistenza un atto che, in realtà, non è mai stato formato (sez. 5^, 1.6.84, Fogu). Sicché costituisce falsità materiale la falsa indicazione della data e del luogo di redazione del documento da parte dell'autore effettivo dell'atto, poiché tale indicazione fa parte della rappresentazione documentale.
Il ricorso proposto va rigettato. La ricorrente va condannata alle spese processuali ed a quelle sostenute dalla parte civile, liquidate in complessivi euro 2.200 per diritti ed onorario di avvocato.
P.T.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché a quelle sostenute dalla parte civile, liquidate in complessivi euro 2.200, comprensivi di diritti ed onorario di avvocato.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2005