Cass. pen., sez. I, sentenza 23/02/2001, n. 18952
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Sentenza 23 febbraio 2001

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Nel procedimento di esecuzione, il termine di cinque giorni, indicato nell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. per la notificazione all'interessato del decreto di inammissibilità della richiesta, è meramente ordinatorio e la sua mancata osservanza non dà luogo ad alcuna nullità, ma determina solo lo slittamento del termine per l'eventuale proposizione del ricorso per cassazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 23/02/2001, n. 18952
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18952
    Data del deposito : 23 febbraio 2001

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