Sentenza 23 febbraio 2001
Massime • 1
Nel procedimento di esecuzione, il termine di cinque giorni, indicato nell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. per la notificazione all'interessato del decreto di inammissibilità della richiesta, è meramente ordinatorio e la sua mancata osservanza non dà luogo ad alcuna nullità, ma determina solo lo slittamento del termine per l'eventuale proposizione del ricorso per cassazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/02/2001, n. 18952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18952 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI MARIO - Presidente - del 23/02/2001
1. Dott. GEMELLI TORQUATO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. RIGGIO GIANFRANCO " N. 1333
3. Dott. VANCHERI ANGELO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. CANZIO NN " N. 028460/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) FI NN N. IL 11/11/1961
avverso ORDINANZA del 22/03/2000 TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VANCHERI ANGELO lette le conclusioni del P.G. Dr. ANTONIO FRASSO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso,
osserva:
Visto il decreto emesso il 22.3.2000 dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Torino, con il quale è stata dichiarata inammissibile istanza di affidamento in prova, presentata da FI NN, per difetto delle condizioni di legge, in quanto analoga istanza era stata rigettata in data 8.2.2000;
visto il ricorso proposto dal RI avverso il suddetto decreto, con il quale si lamenta violazione, di legge e carenza di motivazione, sotto il profilo che il provvedimento avrebbe dovuto fondarsi, ai fini della sua legittimità, sulla considerazione che la nuova domanda di affidamento in prova era fondata sui medesimi elementi, ed il decreto avrebbe dovuto comunque essere notificato nel termine di giorni 5 ex comma 1 dell'art. 666 c.p.p.;
rilevato che il ricorso è manifestamente infondato, oltre che generico, in quanto il ricorrente non ha minimamente indicato quali fossero, i nuovi elementi su cui la nuova istanza era eventualmente fondata, laddove il decreto ha dato atto che si trattava della "medesima" istanza, per cui, in difetto di tale indispensabile specifica indicazione, non appare rispettata la norma di cui all'art.581, lett. c), c.p.p., che prescrive, a pena di inammissibilità, la enunciazione dei motivi con l'indicazione specifica delle ragioni che sorreggono ogni richiesta;
rilevato che il termine di cinque giorni indicato nel primo comma dell'art. 666 c.p.p., per la notifica del decreto è meramente ordinatorio e la mancata osservanza di esso non dà vita ad alcuna nullità, comportando soltanto la conseguenza di spostare in avanti il termine per la eventuale proposizione del ricorso in cassazione (v. Cass., Sez. 1^, sent. n. 3739 del 7.11.1991, Franceschini);
ritenuto, conseguentemente che il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua in relazione alla palese pretestuosità del gravame, di L.
1.000.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di L.
1.000.000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2001