Sentenza 11 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/01/2001, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio REPUBBLICA ITALIANA dal Sig. SOLE 24 ORE 3000 NOME DEL COLO TALIANO0 0 3042 0 1 per diritti L. 11 GEN 2001 IL CANCELLIERE LA U CASS IONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA - Presidente R.G.N. 17050/98 Cron.562 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Dott. Mario PUTATURO DONATI Consigliere - Rep. Dott. Natale CAPITANIO Rel. Consigliere - Ud.28/09/00 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere - + ha pronunciato la seguente 655 SENTENZA sul ricorso proposto da: NE SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AGRI 1, presso lo studio dell'avvocato NAPPI PASQUALE, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
RAI SPA RADIOTELEVISIONE ITALIANA, in persona del CANCELLERIA legale rappresentante pro tempore, elettivamente in ROMA VIA VAL D'OSSOLA 14, presso lo domiciliata studio VINCENZO, che la dell'avvocato ROMEO 2000 rappresenta e difende, giusta delega in atti;
3889
- controricorrente -
1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE avverso la sentenza n. 18070/97 del Tribunale di ROMA, Richiesta copia studio dal Sig. D'AMATI depositata il 11/10/97 R.G.N. 37633/90; 3000 relazione della causa svolta nella pubblica per diritti L. #29 GEN 2001 udita la IL CANCELLIERE udienza del 28/09/00 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato ROMEO;
DIRITTI DI udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il AD 318 A rigetto del ricorso. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale al Sig. Mapar per diritti L. 11 122 FEB 2001 IL CANCELLIERE u t -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza in data 16.5.1989 il Pretore di Roma, in accoglimento della domanda proposta dal dipendente VA IO nei confronti della RAI Radiotelevisione Italiana, condannava quest'ultima al pagamento in favore del IO della somma di £.29.183.437, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di riliquidazione del T.F.R. per la inclusione nella base di calcolo del compenso per lavoro straordinario. Con sentenza in data 14 novembre 1996/11 ottobre 1997, il Tribunale di Roma, pronunciando sull'appello proposto dalla Rai, la condannava, in parziale riforma della sentenza impugnata, a pagare, in luogo della somma di £.29.183.437 da questa portata, portata, quella di £.18.847.243, oltre interessi e c rivalutazione dal 1° maggio 1988. Il Tribunale osservava che, in analogia al criterio di calcolo previsto dall'art. 2121 c.c. e in assenza di norme collettive о di specifiche discipline aziendali il compenso per lavoro straordinario da includere nella base di calcolo all'arco temporale del T. F. R. andava riferito dell'ultimo triennio. Il Tribunale, altresì, aggiungeva che dalla 3 base di computo così determinata mediante calcolo della media triennale dei compensi percepiti per lavoro straordinario andavano escluse le quote di straordinario concernenti le mensilità aggiuntive, in forza del giudicato formatosi su tale nonesclusione già disposta dal Pretore e impugnata tempestivamente dal lavoratore, che non aveva provveduto a notificare alla controparte l'appello incidentale in proposito interposto. Contro la suindicata sentenza il IO ha interposto ricorso per cassazione sostenuto da due motivi. Ha resistito la Rai con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2120, 2121 e 2099 del codice civile, nonché dell'art. 36 Cost. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., per aver omesso esame di un punto decisivo della per controversia e contraddittorietà della motivazione. Il IO sostiene, in particolare, che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto come coperta dal giudicato interno, per la dichiarata incidentale, la inammissibilità dell'appello del comperess ratei per lavoro richiesta di inclusione dei 4 } straordinario nelle mensilità aggiuntive della tredicesima e della quattordicesima mensilità, oltre nnitàche quella dei medesimi afferenti indennità di e anzianità e il T.F.R.. Secondo il ricorrente, invece, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare coperta dal giudicato interno per la dichiarata inammissibilità dell'appello incidentale soltanto la richiesta avanzata al Pretore di inclusione del compenso per lavoro straordinario nelle mensilità e aggiuntive e non già la detta inclusione ai fini dell'indennità m di anzianità e del T.F.R.. 2) Con il secondo motivo il IO denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2121 c.c., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., con illogicità e contraddittorietà della motivazione, avendo il Tribunale incluso ai fini dell'indennità di anzianità e del T.F.R. i compensi percepiti a titolo di straordinario nell'ultimo triennio mediante un calcolo medio, in violazione dell'art. 2121 C.C., che fa riferimento all'ultima retribuzione. Entrambi i motivi dedotti vanno respinti. 1) In riferimento al primo motivo lo stesso ricorrente non si lamenta della dichiarata 5 inammissibilità, ad opera del Tribunale, dell'appello incidentale, con il quale egli si era doluto del rigetto della domanda diretta al Pretore ai fini della inclusione del compenso per lavoro straordinario nelle mensilità aggiuntive. Il giudicato interno concernente il rigetto di quella @ tale domanda, però, copre anche ulteriore domanda der detta e gusta giudicato deducibile dalla richiesta coperta dal giudicato 2 relativa alla inclusione della prova del compenso aggiuntive:), d straordinario sulle mensilità Cdtale straordinario anche pE calcolo ai fini dell'indennità di anzianità e del T.R.F.. Esso, infatti, costituisce giudicato 吧ultima implicito anche per detta richiesta. Ricorre, infatti, tale forma di giudicato per quelle questioni non dedotte con l'appello incidentale ma collegate con quest'ultimo, dichiarato inammissibile, quando questo costituiva il presupposto logico e indefettibile (v.di esse Cass. 20.9.1994 n.7890; Cass.
9.2.1995 n.1460). Nella specie, la mancata inclusione del compenso per lavoro straordinario nelle mensilità aggiuntive comportava che queste, anche ai fini della indennità di anzianità e del T.F.R., venissero gi calcolate come depurate in tale compenso. Il primo motivo di ricorso va, pertanto, respinto, perché infondato. 2) Il secondo motivo va dichiarato inammissibile. Il Tribunale aveva affermato che, in assenza di norme collettive e di rigidi criteri di calcolo preventivamente fissati dal legislatore, doveva in via equitativa, per lafarsi ricorso, determinazione del compenso per lavoro straordinario, ai fini del calcolo del T.F.R., alla media dei compensi percepiti nell'ultimo triennio, in conformità a un indirizzo di questa stessa Corte (v. Cass.
5.8.1996 n.7177). Il ricorrente si è doluto del criterio adottato dal Tribunale, senza tuttavia precisare,- facendo così venir meno il necessario requisito della ba specificità della doglianza per mancata autosufficienza del dedotto motivo ai sensi degli art. 366, primo comma, n.1.4, e 360, primo comma, n.5, c.p.c. se in applicazione delle invocate norme, il calcolo del compenso per lavoro straordinario ai fini del T.F.R. sarebbe stato a lui più favorevole. Il proposto ricorso. va perciò, nella sua 7 integralità rigettato. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio. Così deciso in Roma il 28 settembre 2000 HI Presidente: Viceur Cresse WI Cons. estensore: Matale Capitania HL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria Oggi, 11 GEN. 2001 IL COLLABORATORE/ DI CANCELLERIA TO M E • I , D SSA LLO 10 , TA O B . 3 I T SA 3 R D 5 E 'A STA SP . LL N I E O N 3 D P G -7 I IM O S 1-8 EN A A D D S 1 E I E , T E A O ESEN ISTR G O G T IT E EG L IR R D A L O L E D 8