Sentenza 25 luglio 2002
Massime • 1
Il termine di cinque giorni dalla contestazione dell'addebito, prima della cui scadenza è preclusa, ai sensi dell'art. 7, quinto comma, legge n. 300 del 1970, la possibilità di irrogazione della sanzione disciplinare, ivi compreso il licenziamento, pur essendo stabilito per consentire al lavoratore di comunicare al datore di lavoro le sue giustificazioni, risponde ad una "ratio" più completa ed organica, ravvisabile non solo nella necessità di consentire al datore di lavoro di adottare la sanzione dopo aver conosciuto le difese dell'incolpato, ma anche nella necessità per lo stesso datore di lavoro di fruire di un tempo, anche se molto breve, di ripensamento e di raffreddamento, tale comunque da fargli adottare i più gravi provvedimenti con la necessaria ponderazione; conseguentemente, prima dell'intero decorso del detto termine non è consentito al datore di lavoro di irrogare il licenziamento, anche ove risulti che, prima della scadenza, il lavoratore abbia fornito tutte le proprie giustificazioni.
Commentario • 1
- 1. Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 07/05/2003 n° 6900Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 ottobre 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/07/2002, n. 10972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10972 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO MILEO - Presidente -
Dott. BRUNO D'ANGELO - Consigliere -
Dott. MICHELE DE LUCA - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - Consigliere -
Dott. GRAZIA CATALDI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
OL CI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OTRANTO le, presso lo studio dell'avvocato PIER LUIGI PANICI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIULIANA QUATTROMINI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LA DONZELLETTA S.R.L.;
- intimata -
avverso la sentenza n. 91/00 del Tribunale di NOLA, depositata il 20/01/00 R.G.N. 215/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica;
udienza del 27/03/02 dal Consigliere Dott. Grazia CATALDI;
udito l'Avvocato MIUGGIA per delega PANICI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso peri l'accoglimento per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Pretore di Nola, con sentenza del 14 ottobre 1998 rigettava sia il ricorso col quale il sig. IR VI aveva chiesto che venisse dichiarata la nullità del licenziamento intimatogli dalla Donzelletta s.r.l., con conseguente reintegra nel posto di lavoro e condanna della società al risarcimento del danno, sia la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta dalla società convenuta.
La decisione di primo grado veniva appellata, in via principale dal VI ed in via incidentale dalla società datrice di lavoro, dinanzi al Tribunale di Nola che rigettava entrambi gli appelli. I giudici del gravame, escluso che ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali potesse essere estesa la speciale tutela prevista dall'art. 14 dell'accordo interconfederale del 18 aprile 1966 per i componenti della Commissione Interna, rilevavano che, in ogni caso, all'appellante non poteva essere riconosciuta la qualifica di r.s.a. essendo l'unico lavoratore dell'azienda iscritto al sindacato UILA;
reputavano non provato che il licenziamento del ricorrente fosse riconducibile all'impegno sindacale del lavoratore e, affermata la natura disciplinare del licenziamento, ritenevano rispettate le regole stabilite a garanzia del contraddittorio dai commi 2^ 3^ e 5^ dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori;
infine, il Tribunale rilevava che la natura delle inadempienze certamente integrava scarso rendimento del lavoratore nell'adempimento della propria prestazione e giustificava il licenziamento.
L'appello incidentale veniva rigettato mancando la prova del danno. Per la cassazione della sentenza del Tribunale il VI propone ricorso articolandolo in sei motivi.
L'intimata società non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione c/o falsa applicazione dell'art. 7 comma 2^, 3^ e 5^ della legge n. 300 del 1970 ed omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dal ricorrente e rilevabile d'ufficio (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), il ricorrente, concordando con il Tribunale circa la natura disciplinare del licenziamento, censura la sentenza impugnata laddove viene erroneamente affermato che qualora il lavoratore dia le proprie giustificazione prima di cinque giorni dalla contestazione. il datore di lavoro possa intimare il licenziamento ancor prima che sia decorso il termine: dilatorio di cui all'art. 7 comma 5^. Deduceva inoltre che il Tribunale non aveva motivato, sebbene il punto costituisse espresso motivo di gravame, in base a quali elementi era stato ritenuto che il lavoratore avesse inviato delle giustificazioni quando dalla stessa lettera di licenziamento risultava che egli non aveva dato riscontro alle lettere di richiamo e in realtà si era limitato a chiedere di essere sentito con l'assistenza di un rappresentante sindacale.
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denunzia la violazione c/o falsa applicazione dell'art. 2106 C.C. (art. 360 n. 3 c.p.c.) ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dal ricorrente e rilevabile d'ufficio (art. 360 n. 5 c.p.c.), nonché violazione c/o falsa applicazione dell'art. 2702 C.C. (360 n. 3 c.p.c.) e deduce che dalla sentenza impugnata risultano provate soltanto due delle infrazioni, mentre non viene fatto alcun riferimento alle altre note di richiamo indicate nella lettera di licenziamento. Rileva inoltre che il Tribunale aveva ritenuto, in relazione alle due infrazioni cui si riferisce la sentenza, che si trattasse di "ripetuta negligente esecuzione della prestazione" e di "ripetizione sistematica" delle mancanze quando si trattava di comportamenti esauritisi nell'arco di poco piu di 24 ore, sicché era illogico parlare di violazioni ripetute e sistematiche;
in proposito il ricorrente osserva anche che la contrattazione collettiva, nell'indicare le sanzioni in relazione a determinate mancanze disciplinari, prevede soltanto sanzioni conservative, anche in caso di recidiva, per il comportamento del lavoratore che "non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute, oppure lo esegua con negligenza" e lamenta che il Tribunale abbia fatto riferimento, come elementi idonei a corroborare la valutazione di proporzionalità tra mancanze e sanzione, a "precedenti comportamenti negligenti del lavoratore, segnalati dai responsabili degli uffici e oggetto di contestazione, non seguiti da provvedimenti disciplinari", comportamenti in realtà non provati. Con il terzo motivo, denunziando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 604 del 1966 (art. 360 n. 3 c.p.c.), omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dal ricorrente e rilevabile d'ufficio (art. 360 n. 5 c.p.c.), il VI deduce che lo "scarso rendimento", indicato come motivo del licenziamento, di un lavoratore che aveva circa dieci anni di anzianità, doveva essere verificato con riferimento ad un congruo periodo di osservazione e non con riferimento a due episodi occorsi nell'arco di circa 24 ore. Con il quarto motivo il ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7, 1^ comma, della legge 300/70 (ART. 360 N. 3 C.P.C.) nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dal ricorrente e rilevabile d'ufficio (art. 360 n. 5 c.p.c.), e censura la sentenza impugnata per avere il Tribunale ritenuto provato l'adempimento dell'onere relativo alla affissione del codice disciplinare sebbene l'unico teste che aveva confermato la circostanza non avesse specificato se l'affissione fosse in atto all'epoca in cui si era verificata la condotta contestata come illecito disciplinare;
deduceva inoltre che il luogo dove, secondo il teste escusso, sarebbe stato affisso il codice disciplinare (ufficio del personale) non era di facile accesso o transito non rispondendo così a quei requisiti di "luogo accessibile a tutti" richiesto dal primo comma dell'art. 7 l. 300/70 al fine di favorire la conoscenza da parte di ogni lavoratore delle regole di disciplina e delle relative sanzioni. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione dell'art. 19 della legge n. 300 del 1970, degli artt. 1362 e 1367 C.C. (art. 360 n. 3 c.p.c.) nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dal ricorrente e rilevabile d'ufficio (art. 360 n. 5 c.p.c.),per avere il Tribunale escluso la sua qualità di rappresentante sindacale aziendale e per aver negato che il contratto collettivo di categoria avesse previsto, in favore delle rappresentanze sindacali aziendali, l'estensione della tutela accordata ai componenti della commissione interna dall'art. 14 dell'accordo interconfederale 18 aprile 1966.
Con il sesto motivo, infine, denunciando violazione e/o falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c.(art. 360 n. 3 c.p.c.) e omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.), il ricorrente lamenta che il Tribunale non abbia tenuto in alcun conto le deposizioni indirette di alcuni testi e gli elementi indiziari semplici, gravi, precisi e concordanti dedotti dallo stesso ricorrente.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Il Tribunale dopo aver affermato la indubbia natura disciplinare del licenziamento intimato al ricorrente, ritiene che nella fattispecie non siano state violate le regole procedimentali che presiedono al licenziamento disciplinare.
In base al testo della lettera di licenziamento del 18 febbraio 1997, riportato in ricorso, nella stessa lettera si fa riferimento ad addebiti contestati il 14 febbraio 1997: è evidente che alla data del licenziamento non erano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto degli addebiti che vi hanno dato causa come previsto dal 5^ comma dell'art. 7 della legge 20 maggio n. 300. Va ricordato in proposito che le Sezioni Unite di questa Corte - come ha rilevato il giudice a quo - componendo un contrasto insorto nell'ambito della sezione lavoro, hanno affermato il principio secondo cui il termine di cinque giorni dalla contestazione dell'addebito, prima della cui scadenza è preclusa ai sensi del citato art. 7 comma 5 della legge n. 300 del 1970 la possibilità di irrogazione della sanzione disciplinare, ivi compreso il licenziamento, è funzionale soltanto ad esigenze di tutela dell'incolpato, in quanto tende ad impedire, in quest'ultimo caso, che la sua estromissione dal luogo di lavoro possa avvenire senza che egli abbia avuto la possibilità di raccogliere e fornire prove a propria difesa, con la conseguenza che, ove il lavoratore abbia fornito le sue giustificazioni prima della scadenza suddetta, senza manifestare alcuna specifica riserva di ulteriori produzioni documentali o motivazioni difensive, nulla più osta, qualora il datore di lavoro ritenga di doversi in tal senso determinare, all'immediata irrogazione della sanzione, senza che sia, a tal fine, necessario attendere il decorso della residua parte del termine (v. Cass. Sez. Un. 26 aprile 1994 n. 3965). Ritiene tuttavia il Collegio di dover aderire al più recente orientamento che, pur condividendo l'assunto secondo cui il termine in questione è stabilito per consentire al lavoratore di comunicare al datore di lavoro le sue giustificazioni, evidenzia come esso, determinando una temporanea sospensione del potere giuridico datoriale di sanzionare il presunto illecito disciplinare commesso dal lavoratore, imponga di ravvisare una ratio più completa ed organica, sia nella necessità di consentire al datore di lavoro di adottare la sanzione dopo aver conosciuto le difese dell'incolpato sia di fluire di un tempo (ancorché molto breve) di ripensamento e raffreddamento, tale comunque da fargli assumere i più gravi provvedimenti con la necessaria ponderazione.
Tale interpretazione trova riscontro nel disposto di cui al 2^ comma dello stesso art.
7 - in base al quale il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa - dal quale emerge che, se il legislatore ha previsto solo per i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale la necessità del decorso del termine di cinque giorni dalla contestazione, per iscritto, del fatto che vi ha dato causa, evidentemente esso opera a favore del lavoratore e non solo per dare a costui il tempo di raccogliere prove, ma anche per assicurare uno spazio temporale fra contestazione e irrogazione della sanzione che, indipendentemente dal comportamento del lavoratore, faccia decantare i fatti e permetta di adottare, nell'interesse dello stesso incolpato, una meditata sanzione (cfr. Cass. 22 aprile 1997 n. 3498; 7 settembre 2000 n. 11806). Consegue che prima dell'intero decorso del termine di cinque giorni previsto dal citato comma 5 dell'art. 7 L. 300/70, non è consentito al datore di lavoro irrogare il licenziamento.
Senza contare che il Tribunale ha richiamato la sentenza delle Sezioni Unite n. 3965/1994 sopra citata senza indicare se e in quale occasione il lavoratore avesse fornito le proprie giustificazioni. Il Tribunale, inoltre, sebbene riferisca che nei motivi di appello il ricorrente aveva denunciato violazione della regola del contraddittorio in quanto la richiesta di difesa del lavoratore, successiva al licenziamento, era stata disattesa dalla società datrice di lavoro, si limita ad affermare che non vi è stata violazione delle regole stabilite a garanzia del contraddittorio dai commi 2 e 3 dell'art. 7 senza alcuna motivazione sul punto. Il primo motivo di ricorso viene, pertanto, accolto con conseguente assorbimento degli altri motivi.
La sentenza impugnata va cassata e la causa viene inviata alla Corte d'Appello di Napoli che nel deciderla si atterrà al seguente principio: il termine di cinque giorni dalla contestazione dell'addebito, prima della cui scadenza è preclusa lai sensi dall'art. 7 quinto comma della legge 20 maggio 1970 n. 300, la possibilità di irrogazione della sanzione disciplinare, ivi compreso il licenziamento, pur essendo stabilito per consentire al lavoratore di comunicare al datore di lavoro le sue giustificazioni, risponde ad una ratio più completa ed organica, ravvisabile non solo nella necessità di consentire al datore di lavoro di adottare la sanzione dopo aver conosciuto le difese dell'incolpato, ma anche nella necessità per lo stesso datore di lavoro di fruire di un tempo, anche se molto breve, di ripensamento e di raffreddamento, tale comunque da fargli adottare i più gravi provvedimenti con la necessaria ponderazione;
conseguentemente prima dell'intero decorso del detto termine non è consentito al datore di lavoro di irrogare il licenziamento.
Il giudice di rinvio provvederà anche in merito alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Napoli. Così deciso in Roma, il 27 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2002