Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/07/2002, n. 10972
CASS
Sentenza 25 luglio 2002

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Il termine di cinque giorni dalla contestazione dell'addebito, prima della cui scadenza è preclusa, ai sensi dell'art. 7, quinto comma, legge n. 300 del 1970, la possibilità di irrogazione della sanzione disciplinare, ivi compreso il licenziamento, pur essendo stabilito per consentire al lavoratore di comunicare al datore di lavoro le sue giustificazioni, risponde ad una "ratio" più completa ed organica, ravvisabile non solo nella necessità di consentire al datore di lavoro di adottare la sanzione dopo aver conosciuto le difese dell'incolpato, ma anche nella necessità per lo stesso datore di lavoro di fruire di un tempo, anche se molto breve, di ripensamento e di raffreddamento, tale comunque da fargli adottare i più gravi provvedimenti con la necessaria ponderazione; conseguentemente, prima dell'intero decorso del detto termine non è consentito al datore di lavoro di irrogare il licenziamento, anche ove risulti che, prima della scadenza, il lavoratore abbia fornito tutte le proprie giustificazioni.

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  • 1Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 07/05/2003 n° 6900Accesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 ottobre 2004

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/07/2002, n. 10972
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10972
Data del deposito : 25 luglio 2002

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