Sentenza 8 novembre 1999
Massime • 1
In tema di reato di scarico oltre i limiti tabellari,la circostanza che il legale rappresentante dell'azienda non si sia mai occupato delle questioni tecniche inerenti ad essa, non determina esonero da responsabilità ma costituisce omissione censurabile sotto il profilo della responsabilità per colpa. Ciò anche alla luce della nuova normativa introdotta con il D.L.G. n. 152 del 1999 la quale, introducendo criteri complessivamente più severi rispetto a quella precedente (art.21, comma 3, l.319 del 1976), con riguardo al profilo soggettivo fa riferimento a "chiunque" si renda responsabile dello scarico irregolare, rivestendo un ruolo nell'azienda, ed estende anche al gestore dei depuratori la responsabilità per colpa. Sicché la "grave negligenza" del gestore dell'impianto di depurazione non attiene al profilo della consapevolezza e volontarietà del comportamento ( già coperto dal termine dolo) ma a quei comportamenti che positivamente si richiedono a soggetti qualificati che gestiscono strutture complesse e che violano in modo grave il dovere di diligenza ove non adottino tutte le misure tecniche idonee ad evitare il superamento dei limiti tabellari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/11/1999, n. 13867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13867 |
| Data del deposito : | 8 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PASQUALE LA CAVA Presidente del 08/11/1999
1. Dott. GIUSEPPE SAVIGNANO Consigliere SENTENZA
2. Dott. ALDO RIZZO Consigliere N. 3704
3. Dott. AMEDEO POSTIGLIONE Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. VINCENZO DI NUBILA Consigliere N. 15959/1999
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NO ND n. Castelnuovo Rangone 2.8.1948 avverso la sentenza del Pretore di Modena, Sez. Distaccata di Vignola, del 2.6.1998 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amedeo Postiglione,
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Di Zenzo Carmine che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto e diritto
Il Pretore di Modena, Sezione Distaccata di Vignola, con sentenza del 12.6.1998, condannava NO ND, legale rappresentante della ditta Farpromodena, insediamento produttivo, alla pena di 12 milioni di ammenda per il reato di scarico oltre i limiti tabellari nel fiume Panaro (art. 21, comma 3, l. 319/76). Contro questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputata, deducendo erronea motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato. Il ricorso è infondato. Come ha osservato il Pretore e come non contestato dalla stessa ricorrente, il fatto dello scarico illegittimo, nella sua materialtà, non è in discussione (tre episodi ripetuti di scarico oltre i limiti di legge). Quanto al profilo soggettivo della "colpa", il Pretore ha posto in rilievo che l'imputata si era del tutto disinteressata dell'azienda di 35 dipendenti, avente un fatturato di 25 miliardi l'anno; non aveva tenuto conto delle segnalazioni pervenute dalla USI competente e da altre autorità in ordine ai problemi dell'inquinamento; non aveva adottato misure tecniche per la manutenzione ed il potenziamento dell'impianto di depurazione;
non aveva provveduto ad una delega precisa e puntuale a personale specializzato, compresi i direttori tecnici Paolo Casali e Santunione Daniele. Il Pretore, pur dando atto che la NO non si occupava in alcun modo dell'azienda, soprattutto per le questioni tecniche, ha giustamente - e senza contraddizione - osservato che proprio questa omissione deve essere censurata sotto il profilo della colpa. Questa impostazione appare corretta anche alla luce della nuova legge sopravvenuta n. 152/99, che sanziona il superamento dei limiti legali (compresi i valori di azoto ammoniacale e Bod 5),come già avveniva nella legge 319/76. Nell'art. 59, 5^ comma della nuova legge, in via generale, viene riproposto il reato di cui alla precedente normativa (art. 21, 3^ comma) con riferimento alla nuova tabella 3 dell'Allegato 5, con criteri complessivamente più severi. Quanto al profilo soggettivo la nuova normativa fa riferimento a "chiunque" si renda responsabile dello scarico irregolare rivestendo un ruolo nell'azienda (rappresentante legale;
amministratore unico;
direttore tecnico con delega;
proprietario, ecc.) oppure l'incarico di gestore dell'impianto di depurazione (gestore interno o gestore esterno). La legge 152/99 non deroga al principio generale che richiede per tutti l'osservanza di un dovere positivo di adottare misure organizzative, tecniche, economiche, di attenta vigilanza e continuo controllo, atte ad evitare l'inquinamento, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale in ordine al concetto di "colpa", nella sua ampia accezione di negligenza, imprudenza ed imperizia. Questa nuova legge estende anche al gestore dei depuratori, pubblici o privati (come è reso evidente dal termine "altresì", art. 59, comma 6) la responsabilità per colpa, con una lieve attenuazione per quanto attiene alla diligenza (e non anche per gli altri profili della colpa: imperizia o imprudenza).
Per evitare dubbi di legittimità costituzionale derivanti da interpretazioni sostanzialmente difformi tra soggetti egualmente tenuti a vario titolo ad evitare l'inquinamento ed ingiustificata disparità di trattamento sanzionatorio, deve ritenersi che la "grave negligenza" di cui parla la legge per il gestore dell'impianto di depurazione - parificabile in qualche modo alle "grosse negligenze" del diritto anglosassone - non possa prescindere da un comportamento positivo nell'adozione delle misure tecnicamente doverose, senza le quali l'impianto di depurazione non avrebbe un ruolo pratico concreto. La "grave negligenza" non attiene, perciò, al profilo intimo della consapevolezza e volontarietà del comportamento (profilo già coperto dal termine "dolo") ma a quei comportamenti che positivamente si richiedono a persone qualificate che devono gestire una struttura complessa sotto il profilo tecnico e che, di conseguenza, violano in modo grave il dovere di diligenza se non adottano censure tecniche e organizzative appropriate ed adeguate ad evitare il superamento dei limiti tabellari.
È quello che si è verificato caso di specie in cui il Pretore ha configurato una grave negligenza a carico dell'imputata ed una "omissione giuridicante rilevante" per non avere preso cognizione del problema e per non avere "mai affrontato i profili organizzativi e produttivi conseguenti alle modifiche da apportare per rimanere nei parametri stabiliti dalla legge".
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 1999