Sentenza 19 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/01/2004, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2004 |
Testo completo
c.c. 63162 E N 6 O 8 I 9 Z 5 1 I NOME00678 /04 / . A 4 R N / REPUB T 6 - S 2 I B . G R . I E L P L . R R D A T A L . B E D SUPREMA DI CASSAZIONE A D T I Oggetto A E S I T 1 N 3 R N E 1 S E SEZIONE TRIBUTARIA E Tributaria . S I T E N A A Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: M Dott. Ugo RIGGIO - Presidente R.G.N. 3606/99 Dott. Stefano MONACI Rel. Consigliere Cron. 1364 Dott. Michele D'ALONZO - Consigliere Rep. Dott. Vittorio Glauco EBNER Consigliere Ud. 09/04/03 SOTGIU ConsigliereDott. Simonetta ha pronunciato la seguente 5460 SEN TENZA sul ricorso proposto da: CO GE, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 11, presso lo studio dell'avvocato TOBIA GIANFRANCO, che 10 difende unitamente all'avvocato RONCO MARCO, giusta delega a margine;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ricorrente CAMPIONE CIVILE
contro
N. 63162 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2003 controricorrente ✓ 1022 avverso la sentenza n. 169/97 della Commissione -1- tributaria regionale di MILANO, depositata il 15/12/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/03 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La controversia ha ad oggetto l'impugnazione da parte del contribuente signor OL LO di un avviso di accertamento dell'Ufficio IVA di Milano relativo agli esercizi 1982, 1983, 1984, 1985 e 1986. Come si legge nella sentenza della Commissione Tributaria Regionale, l'avviso di accertamento era stato emesso sulla base dei dati acquisiti nel corso di una verifica fiscale effettuata dalla Guardia di Finanza a carico della società AR AN ed LO s.n.c., verifica nel corso della quale era risultato che la ditta stessa aveva acquistato senza fattura delle autovetture usate dal OL, nonché di una successiva verifica presso quest'ultimo. La Commissione di primo grado accoglieva il ricorso del contribuente, mentre quella di secondo grado andava in contrario avviso ed accoglieva invece l'appello dell'Ufficio.
2. Il signor OL LO proponeva ricorso per cassazione, notificato il 29 gennaio 1999 e contenente un unico articolato motivo, avverso la sentenza, in data 21 novembre / 15 dicembre 1997, della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. Resiste il Ministero con controricorso notificato il 9 marzo 1999. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Nell'impugnazione il ricorrente signor OL lamenta: 1 la violazione e falsa applicazione dell'art. 51, secondo comma, del D.P.R. n.633/1972 e dei principi generali in materia di motivazione degli atti impositivi;
la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 1371 c.c. e dei - principi generali in materia di interpretazione degli atti giudiziari;
la violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di prova e dell'art.2697 c.c.; la motivazione omessa, illogica e contraddittoria su punti decisivi della controversia. Il richiamo alle annotazioni della ditta AR (dalle quali sarebbe risultato che il OL aveva effettuato un cospicuo numero di vetture usate) non sarebbe stato sufficiente a fondare la pretesa impositiva ed a provare che il contribuente avesse effettuato un'attività imprenditoriale, e non una semplice opera di mediazione. L'Ufficio non aveva reperito soggetti che attestassero di avere venduto veicoli usati al OL, o suo tramite. Il ricorrente, inoltre, essendo stato dichiarato fallito, non era in grado di svolgere nessuna attività commerciale. La sua era stata un'attività di procacciatore non abituale di affari e si era limitato a porrein relazione un venditore ed un compratore.
2. Il ricorso è improcedibile. E' stato notificato, infatti, il 29 gennaio 1999, ma depositato nella cancelleria della Corte solamente il 25 febbraio 1999, oltre il termine di venti giorni, previsto, a pena di improcedibilità, dal primo comma dell'art. 369 c.p.c. Né il ricorso risulta spedito tramite posta, modalità di presentazione che avrebbe comportato l'applicazione della norma speciale di cui all'art. 134, quinto comma, disp. att. c.p.c.
3. Il ricorso perciò deve essere dichiarato improcedibile. Ogni altra questione, e specificamente quelle di merito, rimane assorbita. In applicazione del criterio della soccombenza il ricorrente va condannato a rifondere all'Amministrazione finanziaria, le spese del grado, che vengono liquidate nelle misure indicate nel dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso, e condanna il ricorrente a rifondere, in favore dell'Amministrazione finanziaria, le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.100,00 (duemilacento/00), di cui Euro 100,00 (cento/00) per spese vive, oltre a quelle prenotate a debito. Così deciso in Roma il 9 aprile 2003. GASGAZION Il Jonsigliere estensore A M Il Presidente E R P (dr. Stefano Monaci) (dr. Ugo Riggio) U E S T Hop Miggin E N R O O C DEPOSITATO IN CANCELLERIA 19 GEN. 2004. IL CANCELLIERE C1 IL CANCELLIERE C1 Arnaldo Casan Oggi 3