Cass. pen., sez. III, sentenza 08/07/1998, n. 2161
CASS
Sentenza 8 luglio 1998

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L'art. 218, comma secondo, delle norme di coordinamento del cod.proc.pen. ha abrogato esclusivamente l'ipoteca penale per gli illeciti penali, ma non l'ipoteca amministrativa o fiscale per gli illeciti fiscali. Pertanto la competenza ad autorizzare l'ipoteca spetta al presidente del tribunale competente secondo le regole del codice di procedura civile, ai sensi dell' art. 26 della legge n. 4 del 1929, con la ulteriore conseguenza che la impugnazione avverso il provvedimento del presidente del tribunale deve esser proposta sempre davanti al giudice civile, ai sensi dell' art. 27, comma secondo n.1, della stessa legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 08/07/1998, n. 2161
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2161
    Data del deposito : 8 luglio 1998

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