Sentenza 8 luglio 1998
Massime • 1
L'art. 218, comma secondo, delle norme di coordinamento del cod.proc.pen. ha abrogato esclusivamente l'ipoteca penale per gli illeciti penali, ma non l'ipoteca amministrativa o fiscale per gli illeciti fiscali. Pertanto la competenza ad autorizzare l'ipoteca spetta al presidente del tribunale competente secondo le regole del codice di procedura civile, ai sensi dell' art. 26 della legge n. 4 del 1929, con la ulteriore conseguenza che la impugnazione avverso il provvedimento del presidente del tribunale deve esser proposta sempre davanti al giudice civile, ai sensi dell' art. 27, comma secondo n.1, della stessa legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/07/1998, n. 2161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2161 |
| Data del deposito : | 8 luglio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori Camera di consiglio
Dott. Pietro GIAMMANCO Presidente del 8.7.1998
Dott. Guido DE MAIO Consigliere SENTENZA
Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Consigliere N.2161
Dott. Claudia SQUASSONI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere N.30195/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da NT NN, nata a [...] il [...], avverso l'ordinanza resa il 29.4.1997 dal tribunale penale di Vicenza. Sentita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Onorato, Lette le conclusioni del p.m., in persona del sostituto procuratore generale Vincenzo Geraci, che ha chiesto il rigetto del ricorso, Osserva:
Svolgimento del processo
1 - A seguito di processo verbale di constatazione stilato all'ufficio i.v.a. di Padova, che aveva accertato violazione tributarie anche di natura penale a carico della s.n.c. Pogifin, di ON NN, GI CA & C., la direzione regionale delle entrate, sezione di Padova chiedeva al presidente del tribunale di Vicenza, ai sensi dell'art. 26 della legge n.4/1929, l'autorizzazione a iscrivere ipoteca legale sui beni immobili di proprietà della ON, siti in comune di Vicenza.
Il presidente del tribunale rilasciava l'autorizzazione richiesta, con decreto del 20.3.1996. 2 - Avverso tale decreto la ON proponeva ricorso al tribunale penale di Vicenza ai sensi dell'art. 27, comma 2 n. 2, della legge 4/1929. Chiedeva la revoca del provvedimento, sostenendo in via principale che l'ipoteca legale in materia penale è stata abolita dall'art. 218 delle disp. coord. c.p.p. (d.lgs. 28.7.1989 n. 271); e che è illegittimo procedere in via cautelare contro il socio di una società in nome collettivo senza prima aver agito infruttuosamente nei confronti della società, posto che è solo la società e non il socio a essere qualificabile come "trasgressore" ai sensi dell'art.26 della citata legge 4/1929.
Il tribunale, con ordinanza camerale del 28.4.1997, rigetta il ricorso. Osservava che l'ipoteca legale non è stata abrogata per quanto riguarda le violazioni finanziarie costituenti reato;
e che il principio dell'autonomia patrimoniale delle società di persone, secondo cui il creditore insoddisfatto deve escutere il patrimonio sociale prima di quello dei singoli soci illimitatamente irresponsabili, non sembra applicabile in sede cautelare, quando esista per il creditore il rischio di perdere le garanzie.
3 - Contro detta ordinanza, la ON ha proposto ricorso, deducendo erronea applicazione delle norme di legge.
Sostiene in primo luogo che, a seguito della disposizione dell'art. 218 disp. coord. cod. proc. pen., per le violazioni finanziarie anche costituenti reato l'unica misura cautelare possibile è quella del sequestro conservativo (mobiliare e immobiliare) di cui all'art. 316 c.p.p., che, nel tutelare il credito dello Stato per la pena pecuniaria, le spese processuali e ogni altra somma dovuta all'erario, appresta di fatto la stessa protezione accordata dall'art. 26 della legge 4/1929. Con un secondo motivo deduce violazione dell'art. 26 citato, giacché a mente di tale disposizione l'amministrazione finanziaria può chiedere "l'iscrizione dell'ipoteca legale sui beni del trasgressore", mentre il semplice socio della società in nome collettivo non può considerarsi trasgressore. L'ipoteca iscritta contro il socio per una violazione degli amministratori sociali contrasterebbe anche con il beneficium excussionis di cui all'art.2304 c.c.. In subordine la ricorrente sottolinea come il preteso credito dell'ufficio i.v.a. è comunque inferiore alla somma dichiarata di 5.222.261.775.
Motivi della decisione
4 - Sul primo motivo di ricorso è sufficiente ricordare che la giurisprudenza di questa corte è ormai concorde nel ritenere che l'art. 218, secondo comma, delle norme di coordinamento del cod.proc.pen. ha sostituito con il sequestro conservativo mobiliare e immobiliare di cui all'art. 316 c.p.p. l'ipoteca legale per illecitì penali prevista da disposizioni di legge diverse dal codice penale;
e che per conseguenza non ha abrogato l'ipoteca legale prevista per gli illeciti tributari dall'art. 26 della legge 27.1.1929 n. 4, sicché questa misura concorre col sequestro conservativo quando l'illecito è insieme amministrativo e penale (Cass. Sez. III n. 1563 del 13.11.1992, c.c. 30.9.1992, Min. Fin. in proc. Bessone, rv. 192200;
Cass. Sez. III n. 1391 del 14.6.1994, c.c. 4.5.1994, Min. Fin. in proc. Ò Donnel, rv. 199725; Cass. Sez. III n. 2931 del 1.10.1996, c.c. 4.7.1996, Lodovelli, rv. 206522; Cass. Sez. III n. 4029 del 15.1.1997, c.c. 26.l1.l996, Boccia, rv. 206627). In sostanza, il predetto art.218 nulla ha innovato sugli illeciti finanziari, essendosi limitato ad abrogare l'ipoteca penale (per gli illeciti penali) ma non l'ipoteca amministrativa o fiscale (per gli illeciti fiscali).
Per conseguenza, è pacifico che quando l'amministrazione finanziaria, sulla base di un processo verbale di constatazione di un illecito tributario, scelga di chiedere l'ipoteca legale sui beni immobili del contribuente, a garanzia dei propri crediti erariali, la competenza ad autorizzare l'ipoteca spetta al presidente del tribunale competente secondo le regole del codice di procedura civile, ai sensi dell'art. 26 della legge n. 4/1929 (cfr. Cass. Sez.
III n. 2281 del 4.12.1993, c.c. 29.10.1993, Min. Fin. in proc. De Benedittis, rv. 196042). Per ulteriore conseguenza, è altrettanto pacifico che la impugnazione avverso il provvedimento del presidente del tribunale deve essere proposta sempre davanti al giudice civile, ai sensi dell'art. 27, secondo comma n. 1, della stessa legge (Cass.Sez. III, Lodovelli, cit.; Cass. Sez. III, Boccia, cit.). Va sottolineato che anche il p.g. in sede, nella sua requisizione scritta, riconosce la competenza del giudice civile in ordine alla impugnazione contro il provvedimento emesso nella materia de qua, pur concludendo per il rigetto del ricorso.
Orbene, quando - come nel caso di specie - il provvedimento con cui il presidente del tribunale ha autorizzato l'iscrizione di ipoteca legale sui beni immobili del contribuente trasgressore sia stato impugnato davanti al tribunale penale, questo è incompetente per materia. La decisione nel merito eventualmente emessa dal tribunale penale adito è nulla, e la nullità deve essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo a norma dell'art. 21, primo comma, c.p.p.. In conclusione, prescindendo dalle questioni di merito sollevate dalla ricorrente, l'impugnata ordinanza, emessa dal tribunale di Vicenza, incompetente per materia, va annullata d'ufficio senza rinvio (per l'annullamento senza rinvio in casi simili cfr. Cass. Sez.III, Boccia, cit.).
P.Q.M.
la corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso in Roma, il 8 luglio 1998.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 1998