Sentenza 13 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/02/2001, n. 2068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2068 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2001 |
Testo completo
C.C.63979 E N 6 O 8 I 9 Z 1 BLICA ITALIANA / A 5 4 R / T 8 LA 02068/0 1 2 S I OME DEL POPOLO ITALIANO . - G R T . B E U P . . R OGGETTO B D L IRPEF: redditi da L A L R A A E T lavoro dipendente;
D . D I B contributo canone di S O R A T locazione e diaria N N E E 1 S E TRIBUTARIA SEZI 3 S T I 1 E A . A N composta dai Magistrati: M R.G. N. 6096/99 Presidente Dott. Vincenzo CARBONE Cons. relatore Dott. Enrico PAPA Consigliere Cron. 4304 Dott. Antonio MERONE Consigliere Rep. Dott. Simonetta SOTGIU Ud. 18.10.2000 Consigliere Dott. Antonino DI BLASI ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso iscritto al n. 6096 R.G. 1999, proposto Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE da per diritti L. 3000 # 14 FEB. 2001. ER IO, RC IG, RC IN, IL EL eredi di AR TO UG, rappresentati e difesi, con procura in calce al ricorso, dagli avv.ti prof. Gianfranco CANCELLERIA GAFFURI ed Enrico ROMANELLI, domiciliatario in Roma alla via Cosseria 5;
- ricorrenti -
3
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro 'pro tempore', rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12; 1 E L I E N 2 0 V O I
- controricorrente -
I Z 7 A C 17 S S 9 E A C N I 3 D O I A 6 M P . E R P M N U S A E C T R O C per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in data 19 gennaio 1998, depositata col n. 17/37/98 il 12 febbraio 1998. Uditi, nella pubblica udienza del 18 ottobre 2000: - il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
- l'avv. Romanelli per i ricorrenti e l'avv. Guida per il controricorrente;
- il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Dario Cafiero, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo TO UG AR, funzionario del Credito Italiano S.p.a.,fu trasferito da Prato a Vigevano, e l'Azienda gli corrispose, per il 1985 ed il 1986, le somme stabilite dal contratto collettivo a titolo di indennizzo per il maggior canone di locazione, e, per il secondo anno, altra somma a titolo di diaria per le spese conseguenti alla ricerca di nuova dimora;
i primi due importi non furono assoggettati a tributo da parte della Banca per la loro natura risarcitoria, ed in ordine al terzo venne operata la ritenuta d'acconto nei limiti percentuali previsti per l'indennità di trasferta. L'Ufficio delle imposte ritenne le somme tassabili per intero, con avviso di accertamento impugnato dal contribuente con esito favorevole. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, accogliendo il gravame dell'Ufficio, con sentenza del 19 gennaio 1998, depositata col n. 17/37/98 il 12 febbraio 1998, ha affermato la natura reddituale e, quindi, l'imponibilità di tutte le poste. Per la cassazione della sentenza ricorrono OV VI e GI e NA AR - eredi del contribuente, frattanto venuto a morte -, giusta atto notificato il 16 marzo 1999, nel quale articolano tre motivi. Resiste, con controricorso notificato il 23 aprile seguente, l'Amministrazione finanziaria. Motivi della decisione Denunziano i ricorrenti: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 48 comma 1 del d.P.R. 597/1973 - regolante la fattispecie 'ratione temporis' - o, in alternativa, della corrispondente disposizione del t.u.i.r. (d.P.R. 917/1986) e della nozione giuridica di reddito fiscale desumibile dall'intero corpo normativo, nonché dell'art. 12 disp. legge in gen., e collegato vizio di motivazione, con riguardo all'indennizzo per integrare il maggior canone di locazione;
2) analoghi difetti per la diaria, con riguardo, rispettivamente, al comma 3 art. 48 d.P.R. 597/1973 ed al comma 4 art. 48 t.u.i.r., complessivamente negando la tassabilità delle poste a vario titolo intese a compensare il beneficiario di una diminuzione patrimoniale;
3) violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 23, 64 e 67 del d.P.R. 600/1973, e collegato vizio di motivazione, per l'inesistenza di un'obbligazione tributaria propria del sostituito, cui non può esser chiesto il pagamento del tributo in dipendenza della mancata ritenuta di acconto, senza incorrere in una doppia imposizione non consentita, dolendosi della mancata considerazione della specifica contestazione sul punto ad opera del giudice 'a quo'. L'Amministrazione oppone l'infondatezza dei primi due motivi, posto che il concetto di reddito tassabile, ai sensi dell'art. 48 t.u.i.r., si estende ad ogni somma corrisposta dal datore, indipendentemente dalla prestazione lavorativa;
ed, ove si configuri un carattere risarcitorio delle indennità, la tassabilità discenderebbe comunque dagli artt. 6 comma 2 e 16 comma 1 lett. i) t.u.i.r. cit. In ordine al terzo, afferma insussistente l'omissione di pronunzia, dovendosi considerare implicita la soluzione sfavorevole a contribuente, e, nel merito, considera l'impostazione avversaria, poiché la mancata infondata trattenuta sul maggiore reddito di lavoro procura indebito vantaggio al contribuente. Il ricorso è infondato. Il collegio condivide il più recente orientamento di questa Corte (cfr. Cass. 2212, 2604, 2611, 3330, 7703, 10149, 12578, 13182/2000) sulla complessiva materia in esame. A) La questione preliminare affrontata col terzo mezzo di -cassazione la quale, per non riguardare il merito, non appare sussumibile nello schema dell'art. 112 c.p.c. -, si risolve negativamente per i ricorrenti. La legittimità dell'avviso di accertamento nei confronti del lavoratore subordinato deriva da ciò che, a mente dell'art. 23 d.P.R. 600/1973, la sostituzione con ritenuta d'acconto (e dovere di rivalsa) è delineata come strumento per la più agevole ed anticipata riscossione della 'imposta sul reddito dovuta dal percipiente'; essa pertanto senza implicare 4 mutamento nella posizione del debitore d'imposta, aggiunge all'obbligazione di lui un dovere di pagamento a carico di chi eroga il reddito imponibile. La sostituzione d'imposta, oltre a consentire l'esercizio nei confronti del lavoratore-sostituito del potere di accertamento in caso di violazione degli obblighi sullo stesso gravanti, porta ad escludere che, nel giudizio d'impugnazione promosso dallo stesso sostituito, sorga la necessità - sottolineata in sede di discussione - d'integrare il contraddittorio nei confronti del datore di lavoro-sostituto (e, ciò, in implicito dissenso da Cass. 12991 e 13664/1999). L'impugnativa apre infatti il sindacato giudiziale sulla pretesa impositiva in concreto formulata dall'ufficio - attraverso uno degli atti previsti dall'art. 19 del d.lgs. 546/1992 senza possibilità di estendere la decisione a - soggetti che siano parti di rapporti diversi, pure se strettamente connessi per comunanza di problematica, come si evince dall'art. 14 del d.lgs. cit., sulla delimitazione dei casi di litisconsorzio e sul residuare nelle altre ipotesi di mere facoltà d'intervento o di chiamata in causa (arg. art. 64 comma 2 del d.P.R. 600/1973 cit.). Nel meccanismo delineato, anche se l'ufficio - nella propria autonomia - dovrebbe evitare un duplice accertamento (nei confronti del sostituito e del sostituto) se non con lo stesso atto, la duplicazione d'imposta ('recte': della riscossione di essa, almeno in parte), peraltro prospettata in via ipotetica, appare idoneamente evitabile col ricorso alla disciplina sull'indebito. B) Sulla questione d'ordine sostanziale d'assoggettamento ad i.r.pe.f. delle indennità di alloggio, a titolo di rimborso del maggior canone di locazione che il dipendente trasferito debba pagare per acquisire il godimento di una confacente abitazione, nonché di similari indennità o diarie di trasferimento che non integrino mero recupero di spese di viaggio e trasporto, si presta del pari adesione all'indirizzo che ha affermato l'imponibilità di emolumenti siffatti, per l'intero ammontare, se ricadano in periodi d'imposta anteriori al 1998. Al riguardo, infatti, sia l'art. 48 comma 1 del d.P.R. 597/1973 sia la corrispondente disposizione del t.u.i.r. (d.P.R. 917/1986) - onde, indipendentemente dalla verifica di retroattività della seconda 'ex' art. 36 del d.P.R. 42/1988, risulta irrilevante la sollevata questione sulla norma applicabile 'ratione temporis' - includono nel reddito, oltre alla retribuzione in senso stretto, quale corrispettivo pattuito per l'attività lavorativa, ogni altra erogazione che trovi fonte nel rapporto di lavoro e sia effettuata in funzione corrispettiva, così da ricomprendere sussidi ed indennità con cui il datore di lavoro assuma su di sé - anche in parte - oneri economici di ordine generale dal lavoratore affrontati per mettersi in grado di svolgere l'attività convenuta (quali le spese di alloggio, vitto e vestiario). In questa logica si inseriscono i successivi commi dell'art. 48 cit., recanti specifiche eccezioni alla previsione alla regola indicata: in particolare il comma 3 della prima ed il comma 4 della seconda stesura, i quali, per l'indennità di trasferta, sottraggono all'imponibile solo una percentuale forfettizzata, con implicita valutazione di presuntiva imputabilità di tale percentuale al recupero delle spese 'vive' richieste dalla trasferta medesima, e conferma della tassabilità della rimanente parte - anche se riconducibile all'incremento 6 delle menzionate spese generali di mantenimento per il temporaneo impegno del lavoratore in località diversa da quella abituale -. Gli stessi criteri appaiono infine ribaditi nella riformulazione dell'art. 48 t.u.i.r., introdotta con effetto dal 1° gennaio 1998 dall'art. 3 del d.lgs. 314/1997, ove si qualifica come reddito di lavoro, ai fini impositivi, ogni erogazione effettuata 'in relazione al rapporto di lavoro', per giungere ad una più articolata disciplina delle eccezioni, espressamente prevedendo l'indennità di trasferimento, l'indennità di sistemazione e quelle analoghe, ed adottando anche per esse il parametro della non imponibilià di una misura percentuale predeterminata (comma 7). La diversità di natura e presupposti delle indennità di trasferimento rispetto a quelle di trasferta del resto, - separatamente contemplate nei contratti di lavoro -, per la rilevata distinzione tra concorso in oneri generali di mantenimento connessi alla fisiologica evoluzione del rapporto e rimborso di spese che il datore di lavoro provochi richiedendo un temporaneo espletamento della prestazione fuori del territorio abituale, osta alla estensibilità alle prime della disciplina dettata per le seconde. Né si mostrano, per i versamenti in esame, conferenti i richiami alla nozione di risarcimento del danno emergente, perché le somme erogate dal lavoratore subordinato, per assicurarsi la sistemazione abitativa presso la sede della propria attività o per fronteggiare altri bisogni di vita, è spesa propedeutica alla prestazione lavorativa, indispensabile per porsi in condizione di svolgerla, non effetto patrimoniale negativo della 7 prestazione stessa, ed ancor meno pregiudizio arrecato dal datore di lavoro. C) In relazione alle sanzioni, le quali - come pure affermato in discussione - andrebbero comunque uniformate al regime introdotto dal d.lgs. 472/1997, si osserva che ogni questione è in questa sede preclusa dalla mancata impugnazione col ricorso notificato il 16 - marzo 1999 -. Lo stesso va quindi rigettato. La natura della causa consiglia la compensazione delle spese · del giudizio di cassazione fra le parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2000. II Presidente Il Cons. estensore Vincenzo CarbonSSACIONS Enrico Papa- CAS tricol IL EL C1 LD CA DEPOSITATO IN CANCELLERIA 13 FEB. 2001 Oggi A ✓ EL C1 I E 6 R 5 Casane 8 N . 9 A صيمي 1 O N T / I - 4 Z U / B A 6 B I 2 R . . L T R L R S . T I A P . G . D E B R A A L E I T D A R 1 I D 3 E S 1 T N E E . T A S N I N M 8 E A S E