CASS
Sentenza 20 giugno 2023
Sentenza 20 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/06/2023, n. 26722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26722 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di HI HA, nato nella Repubblica di Mauritius 11 14/3/1993, avverso la sentenza emessa in data 13/12/2021 dalla Corte di appello di Perugia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Pasquale Serrao d'Aquino, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. in data 18 aprile 2023 dal difensore del ricorrente, avv. Francesco Mattiangeli, che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata, riportandosi ai motivi introduttivi del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 26722 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 26/04/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 13 dicembre 2021 la Corte di appello di Perugia confermava la sentenza emessa il 10 luglio 2020 dal Tribunale di Terni. 1.1. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo violazioni della legge penale e processuale penale (art. 606, comma 1, lett. b e c, cod. proc. pen.), per avere la Corte di appello, in perfetta consonanza con la decisione di primo grado: 1.1.1. utilizzato ai fini del decidere le dichiarazioni predibattimentali di due delle tre persone offese, acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen.; tanto in contrasto con l'interpretazione del diritto convenzionale offerta dalla Corte europea dei diritti umani sul testo dell'art. 6 CEDU. In particolare, la difesa del ricorrente si duole del fatto che le dichiarazioni predibattimentali delle due principali fonti di prova dichiarativa (persone offese) rispetto alla rapina descritta al capo A, oltre che delle connesse lesioni sub B e C (soggetti irreperibili, per scelta, già al momento della celebrazione dell'incidente probatorio disposto nella immediatezza della denuncia) siano state recuperate, attraverso lettura, al dibattimento (art. 512 cod. proc. pen.), nonostante l'evidenza originaria della precarietà residenziale degli offesi. Si tratta infatti di due cittadini extracomunitari, irregolari sul territorio nazionale, senza fissa dimora, dei quali proprio per tali motivi (elevata probabilità della loro assenza in dibattimento) era stata chiesta dal P.m. l'audizione in incidente probatorio, ai sensi dell'art. 392 cod. proc. pen.. Dunque, la irreperibilità prevedibile avrebbe dovuto chiudere la strada al recupero dibattimentale delle originarie dichiarazioni offerte in denuncia. Su tali aspetti la Corte, pur sollecitata da specifici motivi di gravame, nessuna pertinente argomentazione aveva opposto, limitandosi a replicare le motivazioni della sentenza di primo grado;
1.1.2. il medesimo vizio rileverebbe anche sotto l'aspetto della violazione degli artt. 191 e 526 comma 1 bis cod. proc. pen., non potendo la Corte fondare la decisione di conferma sulle residuali dichiarazioni dell'unica persona offesa reperibile e presente in incidente probatorio. Si tratta infatti di soggetto intervenuto allorquando le condotte sottrattive si erano già esaurite, così come le minacce e le violenze. Il teste escusso in incidente probatorio avrebbe inoltre riferito solo de relato dei fatti già occorsi e dunque, stante la irreperibilità sopravvenuta di natura volontaria dei testi di riferimento, neppure i fatti narrati del relato sarebbero stati utilizzabili ai fini del decidere. Anche sul punto la motivazione spesa dalla Corte (la difesa non ha chiesto l'escussione del teste di riferimento) non soddisferebbe le argomentazioni poste a sostegno dei motivi di appello;
I 2 1.1.3. da ultimo, il ricorrente evidenzia la prescrizione dei reati satellite di cui ai capi B, C e D, intervenuta in data 26 maggio 2019, poche settimane dopo la decisione di primo grado. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I primi due motivi di ricorso sono manifestamente infondati e neppure si confrontano con le motivazioni spese nel merito con la doppia decisione di condanna conforme. 1.1. Il ricorrente deduce che la decisione sarebbe illegittimamente fondata sulle dichiarazioni di due delle tre persone offese (irreperibili in dibattimento) acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen.. Dichiarazioni,queste ultime, che costituivano la prova "esclusiva e determinante" della consumazione del resto di rapina a carico del ricorrente. Tali fonti narrative dovevano ritenersi prevedibilmente irreperibili sin dalla fase delle indagini preliminari, essendosi dileguate già dopo un mese dai fatti, al momento della celebrazione dell'incidente probatorio, richiesto dal P.m. proprio in ragione della prevedibile e prevista irripetibilità dibattimentale delle dette dichiarazioni. Non poteva dunque attingersi alla clausola derogatoria del principio di formazione dibattimentale della prova (art. 111 Cost.) in difetto del presupposto della imprevedibilità. 1.2.0rbene, la difesa elude il tema probatorio centrale della decisione impugnata. Non si tratta qui infatti di porsi in difformità rispetto alla ratio decidendi espressa dalla Grande Camera della Corte EDU nelle sentenze 15 dicembre 2011, Al JA e AH c/ Regno Unito e 15 dicembre 2015, SC c/ Germania, quanto piuttosto di valorizzare, quale prova di resistenza, le dichiarazioni rese sull'episodio da BD YM, che non ha solo riferito in incidente probatorio di quanto da lui stesso direttamente osservato (il che sarebbe già sufficiente, come argomenta la Corte di merito, ad identificare l'attuale ricorrente come concorrente nei fatti violenti contestati), ma ha pure riferito di quanto appreso, nella immediatezza dei fatti, dagli altri due offesi, ossia la sottrazione patrimoniale subita ed il grado delle violenze e minacce subite ai fini patrimoniali. Nel giudizio di merito si è pure acutamente osservato che la difesa non ha chiesto, nel corso dell'incidente probatorio, di escutere i testi di riferimento, il che legittima l'utilizzabilità "piena" delle dichiarazioni raccolte in quella sede incidentale. E non rileva che in quel momento i testi di riferimento fossero di fatto già irreperibili, ciò che rileva è infatti che la parte privata non ha esercitato la facoltà di chiedere la escussion ei detti testi di riferimento (si richiama, solo tra le più recenti: Sez. 6, n. 12982, del 20/2/2020, Rv. 279259: Nel giudizio di appello sono utilizzabili, senza che ciò determini violazione dell'art.195, comma 1, cod. proc. pen., le 3 dichiarazioni "de relato", qualora nel giudizio di primo grado la difesa non avesse richiesto l'audizione del teste diretto, per implicito rinunciando ad avvalersi del diritto a procedere al suo esame). Non si tratta qui di evocare i "bilanciamenti procedurali" utili per validare la credibilità della testimonianza cartolare acquisita nella fase investigativa in assenza di contraddittorio(Sez. 2, n. 15492, del 5/2/2020, Rv. 279148; Sez. 2, n. 19864 del 17/04/2019 - dep. 09/05/2019, Mellone, Rv, 276531; Cass. sez. 6, n. 2296 det 13/11/2013 - dep. 20/01/2014, Frangiamore, Rv. 257771), quanto solo di valorizzare, come accaduto nel giudizio di merito, le dichiarazioni dirette e de relato legittimamente attinte presso l'unica fonte dichiarativa residua, che ha percepito in ambiente extraprocessuale (nella immediatezza dei fatti) le dichiarazioni accusatorie dalla fonte primaria. 1.3. Il terzo motivo rivela infondatezza altrettale. La invocata prescrizione dei reati sateilite,commessi il 19 agosto 2022, non si è infatti ancor oggi realizzata, tenuto conto dell'effetto determinato (art. 161, comma 2, cod. proc. pen.) dalla ricorrenza degli atti interruttivi e delle cause di sospensione verificatesi in primo grado, per complessivi 149 giorni. Il termine ultimo della prescrizione andrebbe quindi a cadere il 18 luglio 2023. 2. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. 2.1 Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro tremila. 2.2. La pronta soluzione delle questioni proposte con i motivi di ricorso induce a redigere la motivazione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 aprii 023 Il Consigliere estensore Irsidente
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Pasquale Serrao d'Aquino, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. in data 18 aprile 2023 dal difensore del ricorrente, avv. Francesco Mattiangeli, che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata, riportandosi ai motivi introduttivi del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 26722 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 26/04/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 13 dicembre 2021 la Corte di appello di Perugia confermava la sentenza emessa il 10 luglio 2020 dal Tribunale di Terni. 1.1. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo violazioni della legge penale e processuale penale (art. 606, comma 1, lett. b e c, cod. proc. pen.), per avere la Corte di appello, in perfetta consonanza con la decisione di primo grado: 1.1.1. utilizzato ai fini del decidere le dichiarazioni predibattimentali di due delle tre persone offese, acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen.; tanto in contrasto con l'interpretazione del diritto convenzionale offerta dalla Corte europea dei diritti umani sul testo dell'art. 6 CEDU. In particolare, la difesa del ricorrente si duole del fatto che le dichiarazioni predibattimentali delle due principali fonti di prova dichiarativa (persone offese) rispetto alla rapina descritta al capo A, oltre che delle connesse lesioni sub B e C (soggetti irreperibili, per scelta, già al momento della celebrazione dell'incidente probatorio disposto nella immediatezza della denuncia) siano state recuperate, attraverso lettura, al dibattimento (art. 512 cod. proc. pen.), nonostante l'evidenza originaria della precarietà residenziale degli offesi. Si tratta infatti di due cittadini extracomunitari, irregolari sul territorio nazionale, senza fissa dimora, dei quali proprio per tali motivi (elevata probabilità della loro assenza in dibattimento) era stata chiesta dal P.m. l'audizione in incidente probatorio, ai sensi dell'art. 392 cod. proc. pen.. Dunque, la irreperibilità prevedibile avrebbe dovuto chiudere la strada al recupero dibattimentale delle originarie dichiarazioni offerte in denuncia. Su tali aspetti la Corte, pur sollecitata da specifici motivi di gravame, nessuna pertinente argomentazione aveva opposto, limitandosi a replicare le motivazioni della sentenza di primo grado;
1.1.2. il medesimo vizio rileverebbe anche sotto l'aspetto della violazione degli artt. 191 e 526 comma 1 bis cod. proc. pen., non potendo la Corte fondare la decisione di conferma sulle residuali dichiarazioni dell'unica persona offesa reperibile e presente in incidente probatorio. Si tratta infatti di soggetto intervenuto allorquando le condotte sottrattive si erano già esaurite, così come le minacce e le violenze. Il teste escusso in incidente probatorio avrebbe inoltre riferito solo de relato dei fatti già occorsi e dunque, stante la irreperibilità sopravvenuta di natura volontaria dei testi di riferimento, neppure i fatti narrati del relato sarebbero stati utilizzabili ai fini del decidere. Anche sul punto la motivazione spesa dalla Corte (la difesa non ha chiesto l'escussione del teste di riferimento) non soddisferebbe le argomentazioni poste a sostegno dei motivi di appello;
I 2 1.1.3. da ultimo, il ricorrente evidenzia la prescrizione dei reati satellite di cui ai capi B, C e D, intervenuta in data 26 maggio 2019, poche settimane dopo la decisione di primo grado. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I primi due motivi di ricorso sono manifestamente infondati e neppure si confrontano con le motivazioni spese nel merito con la doppia decisione di condanna conforme. 1.1. Il ricorrente deduce che la decisione sarebbe illegittimamente fondata sulle dichiarazioni di due delle tre persone offese (irreperibili in dibattimento) acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen.. Dichiarazioni,queste ultime, che costituivano la prova "esclusiva e determinante" della consumazione del resto di rapina a carico del ricorrente. Tali fonti narrative dovevano ritenersi prevedibilmente irreperibili sin dalla fase delle indagini preliminari, essendosi dileguate già dopo un mese dai fatti, al momento della celebrazione dell'incidente probatorio, richiesto dal P.m. proprio in ragione della prevedibile e prevista irripetibilità dibattimentale delle dette dichiarazioni. Non poteva dunque attingersi alla clausola derogatoria del principio di formazione dibattimentale della prova (art. 111 Cost.) in difetto del presupposto della imprevedibilità. 1.2.0rbene, la difesa elude il tema probatorio centrale della decisione impugnata. Non si tratta qui infatti di porsi in difformità rispetto alla ratio decidendi espressa dalla Grande Camera della Corte EDU nelle sentenze 15 dicembre 2011, Al JA e AH c/ Regno Unito e 15 dicembre 2015, SC c/ Germania, quanto piuttosto di valorizzare, quale prova di resistenza, le dichiarazioni rese sull'episodio da BD YM, che non ha solo riferito in incidente probatorio di quanto da lui stesso direttamente osservato (il che sarebbe già sufficiente, come argomenta la Corte di merito, ad identificare l'attuale ricorrente come concorrente nei fatti violenti contestati), ma ha pure riferito di quanto appreso, nella immediatezza dei fatti, dagli altri due offesi, ossia la sottrazione patrimoniale subita ed il grado delle violenze e minacce subite ai fini patrimoniali. Nel giudizio di merito si è pure acutamente osservato che la difesa non ha chiesto, nel corso dell'incidente probatorio, di escutere i testi di riferimento, il che legittima l'utilizzabilità "piena" delle dichiarazioni raccolte in quella sede incidentale. E non rileva che in quel momento i testi di riferimento fossero di fatto già irreperibili, ciò che rileva è infatti che la parte privata non ha esercitato la facoltà di chiedere la escussion ei detti testi di riferimento (si richiama, solo tra le più recenti: Sez. 6, n. 12982, del 20/2/2020, Rv. 279259: Nel giudizio di appello sono utilizzabili, senza che ciò determini violazione dell'art.195, comma 1, cod. proc. pen., le 3 dichiarazioni "de relato", qualora nel giudizio di primo grado la difesa non avesse richiesto l'audizione del teste diretto, per implicito rinunciando ad avvalersi del diritto a procedere al suo esame). Non si tratta qui di evocare i "bilanciamenti procedurali" utili per validare la credibilità della testimonianza cartolare acquisita nella fase investigativa in assenza di contraddittorio(Sez. 2, n. 15492, del 5/2/2020, Rv. 279148; Sez. 2, n. 19864 del 17/04/2019 - dep. 09/05/2019, Mellone, Rv, 276531; Cass. sez. 6, n. 2296 det 13/11/2013 - dep. 20/01/2014, Frangiamore, Rv. 257771), quanto solo di valorizzare, come accaduto nel giudizio di merito, le dichiarazioni dirette e de relato legittimamente attinte presso l'unica fonte dichiarativa residua, che ha percepito in ambiente extraprocessuale (nella immediatezza dei fatti) le dichiarazioni accusatorie dalla fonte primaria. 1.3. Il terzo motivo rivela infondatezza altrettale. La invocata prescrizione dei reati sateilite,commessi il 19 agosto 2022, non si è infatti ancor oggi realizzata, tenuto conto dell'effetto determinato (art. 161, comma 2, cod. proc. pen.) dalla ricorrenza degli atti interruttivi e delle cause di sospensione verificatesi in primo grado, per complessivi 149 giorni. Il termine ultimo della prescrizione andrebbe quindi a cadere il 18 luglio 2023. 2. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. 2.1 Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro tremila. 2.2. La pronta soluzione delle questioni proposte con i motivi di ricorso induce a redigere la motivazione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 aprii 023 Il Consigliere estensore Irsidente