Sentenza 13 ottobre 2009
Massime • 1
Non si ha reato impossibile, in riferimento alla fattispecie criminosa di riciclaggio, ove sia agevole l'accertamento della provenienza illecita della "res". (Fattispecie di riciclaggio di autovettura cui era stata apposta la targa di un'altra, in cui la Corte ha precisato che, per aversi reato impossibile, l'inidoneità dell'azione dev'essere "ex ante" assoluta e non può desumersi dal mero fatto che il reato sia stato agevolmente scoperto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/10/2009, n. 44043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44043 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CARMENINI Secondo L. - Presidente - del 13/10/2009
Dott. BARTOLINI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - N. 4371
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - N. 6571/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PG presso la Corte d'Appello di Catanzaro;
nel processo a carico di:
IN UR;
avverso la sentenza 10.10.07 della Corte d'Appello di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Antonio Manna;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Giovanni D'Angelo, che ha concluso per annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 20.2.07 il Tribunale di Cosenza condannava IN UR per il delitto di riciclaggio di un'autovettura provento di furto.
Con sentenza 10.10.07 la Corte d'Appello di Catanzaro, in parziale riforma della pronuncia di prime cure, derubricato il delitto in quello di ricettazione, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. Statuivano al riguardo i giudici del gravame che la condotta di apporre ad un'auto di modesto valore economico solo la targa posteriore di altra autovettura, senza alcun ulteriore "taroccamento" in termini di documenti identificativi (del tutto mancanti) e di numero di telaio (non alterato), non era volta a mascherare l'oggetto di provenienza delittuosa e non aveva comportato alcuna difficoltà di identificazione dell'auto da parte degli agenti operanti.
Ricorreva il PG presso la Corte d'Appello di Catanzaro contro detta sentenza, di cui chiedeva l'annullamento perché l'avere il IN apposto all'auto la targa posteriore di altra autovettura già di per sè integrava - per costante giurisprudenza - ipotesi di riciclaggio, atteso che l'art. 648 bis c.p. concerneva sia le attività di totale o parziale modificazione del bene sia quelle che, pur non incidendo sui dati esteriori del bene medesimo, comunque ostacolavano l'accertamento della sua provenienza illecita.
1- Il ricorso è fondato.
Per costante giurisprudenza di questa Suprema Corte (da cui non si ravvisa motivo di discostarsi) integra il delitto di riciclaggio la condotta del soggetto che, per occultare la provenienza delittuosa di un'autovettura, ne alteri in tutto o in parte gli identificativi (targhe, numero di telaio, documenti di circolazione): cfr. Cass. Sez. 2^ n. 38581 del 25.9.07, dep. 18.10.07, rv. 237989; Cass. Sez. 2^ n. 44305 del 25.10.05, dep. 5.12.2005, rv. 232770; Cass. Sez. 2^ n. 9026 dell'11.6.97, dep. 3.10.97, rv. 208747; Cass. Sez. 1^ n. 3373 del 14.5.97, dep. 21.6.97, rv. 207850; Cass. Sez. 1^ n. 7558 del 29.3.93, dep. 3.8.93, rv. 194767). Va poi notato che non è ben chiaro se, con il dire che la condotta del IN non era "volta a mascherare l'oggetto di provenienza delittuosa", l'impugnata sentenza abbia inteso affermare che non era tale lo scopo precipuo da lui avuto di mira;
del pari non è chiaro se, con il dire che l'esatta identificazione del veicolo "non ha comportato alcuna difficoltà per gli agenti operanti, la Corte territoriale abbia sostanzialmente ventilato un'ipotesi di reato impossibile ex art. 49 c.p., comma 2 per inidoneità degli atti. Ad ogni modo entrambe le affermazioni sarebbero erronee, atteso che il delitto di riciclaggio, a differenza di quello di ricettazione, non è a dolo specifico (cfr. Cass. Sez. 2^ n. 13448 del 23.2.05, dep. 12.4.05, rv. 231053) e che per aversi reato impossibile per inidoneità dell'azione quest'ultima deve, previa valutazione ex ante, risultare assoluta e non può desumersi dal mero fatto che il reato sia stato agevolmente scoperto.
Dovendosi, quindi, ripristinare l'originaria qualificazione giuridica del fatto addebitato al IN sub specie art. 648 bis c.p., deve concludersi che il delitto non risulta estinto per prescrizione ne' in forza dell'anteriore ne' in forza dell'attuale disciplina (come riformata ex lege n. 251 del 2005).
Infatti, premesso che il reato risulta accertato il 15.1.97, secondo la previgente disciplina il delitto di riciclaggio si prescriveva in 15 anni (22 anni e 6 mesi a seguito di interruzione); alla luce di quella attuale si prescrive in 12 anni, prorogati fino al massimo di 15 anni a seguito di interruzione (avutasi, nel caso odierno, quanto meno già con il rinvio a giudizio, dunque prima del decorso dei 12 anni).
Pertanto, l'impugnata sentenza va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2009