Sentenza 10 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/01/2001, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2001 |
Testo completo
0 1 IN NOME DEL POPOLO00 2 7 9 REPUBBLICA IT LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Corrado CARNEVALE Presidente R.G. N. 9267/97 Cron.486 Consigliere Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere Rep. 82 Dott. Giovanni VERUCCI Consigliere Ud.06/07/00 Dott. Francesco Maria FIORETTI SPAGNA MUSSO Dott. Bruno Rel. Consigliere CORT: SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiest SOLE 24 OR S ENT ENZA dal Sig. sul ricorso proposto da: 3000 1.0 GEN. 2001 UC GI, elettivamente domiciliato in ROMA IL CANCELLIERE VIA MERULANA 234, presso l'avvocato BOLOGNA GIULIANO, LIRE 1500 che 10 rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE, giusta delega a margine del ROMUALDI ricorso;
0660011 - ricorrente 0660012
contro
BANCA PICCOLO CREDITO VALTELLINESE SOC. COOP. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA DEL PARADISO 2000 elettivamente STAFFA NICOLA, che la '1487 55, presso l'avvocato -1- rappresenta e difende unitamente all'avvocato VALBUZZI GIOVANNI, giusta procura in calce al controricorso;
controricorrente avverso la sentenza n. 838/97 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 21/03/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/07/2000 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- נ. מ.ם. הדיו...נתחיל... Svolgimento del processo Con citazione notificata il 22-9-1988 ON GI conveniva innanzi al Tribunale di Sondrio la Banca Piccolo Credito Valtellinese s.r.l. onde sentirla condannare al risarcimento dei danni, in favore di esso istante, da liquidarsi in £.60.000.000, oltre interessi e spese. Affermava, in proposito, l'attore che, pur avendo ottenuto da detto istituto di credito, a seguito di garanzia concessa dalla Cooperativa di garanzia e fidi del commercio e turismo di Sondrio, un finanziamento per £.20.000.000, la banca gli aveva accreditato sul proprio conto corrente solo la somma di £15.000.000, trattenendo i restanti 5.000.000 su un libretto di risparmio in possesso dell'istituto e addebitandogli interessi sulla complessiva somma di £.20.000.000; inoltre, che la banca, revocando senza alcuna comunicazione il fido, aveva, con violazione del dovere di correttezza, causato il protesto di alcuni assegni emessi. Costituitasi la convenuta, l'adito Tribunale, con sentenza n.243 del 1994, rigettava la domanda. A seguito dell'impugnazione proposta dal ON, la Corte d'Appello di Milano, costituitasi la banca appellata, con la pronuncia in esame, rigettava il gravame;
sosteneva, in particolare, la Corte territoriale che, in mancanza di adeguate prove da parte dell'istante, si configurava nel caso in esame, anche sulla base dell'esperite testimonianze, unicamente “una temporanea e provvisoria autorizzazione ad operare in scoperto di conto corrente” ed, inoltre, che “il finanziamento ottenuto dal ON era pari a £.20.000.000, per cui l'intera somma doveva correttamente ritenersi produttiva di interessi compensativi". Ricorre per cassazione, con tre motivi, il ON. Resiste con controricorso la Banca Piccolo Credito Valtellinese. Quest'ultima ha, altresì, depositato memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso si deduce il difetto di motivazione in ordine alla doglianza riguardante l'addebito degli interessi anche sui cinque milioni trattenuti dalla banca. Con il secondo motivo si sostiene la violazione dell'art.246 c.p.c. laddove la Corte di merito ha ritenuto sussistente la capacità a testimoniare dei due funzionari della banca con cui esso ricorrente negoziò il finanziamento in questione. Con il terzo ed ultimo motivo si deduce la violazione degli artt. 1175, 1375, 1842, 1843, 1845 e 1855 per avere la banca revocato, senza preavviso, la concessa apertura di credito. Tutte le suddette doglianze non meritano accoglimento. Deve, innanzitutto, osservarsi che la Corte di merito ha deciso di rigettare l'impugnazione proposta dal ON, da un lato, evidenziando l'assoluta carenza di supporto probatorio per quanto dallo stesso addotto, dall'altro effettuando una ricostruzione della vicenda in esame, sulla base delle risultanze emergenti per tabulas (contratto bancario concluso dalle parti in causa, affermazioni della banca appellata, deposizioni testimoniali), assolutamente non censurata dall'odierno ricorrente, ne deriva che incensurabile è la pronuncia in esame sia in ordine alla sussistenza di un finanziamento mediante "autorizzazione provvisoria ad agire in scoperto di conto corrente”, sia riguardo alla disponibilità a favore del ON della complessiva somma di £.20.000.000. Pertanto, quanto al primo motivo, del tutto legittima risulta la richiesta della banca di addebito degli interessi su detto, intero importo, avendo la Corte di merito accertato, e sul punto più che sufficientemente argomentato, l'esistenza di un accordo tra le parti in base al quale i cinque milioni, di cui al libretto al portatore depositato presso la banca, erano trattenuti dall'istituto di credito a garanzia del fido concesso e senza incidere sulla titolarità degli stessi a favore del ON. Non può, quindi, configurarsi alcuna violazione del generale principio dell'obbligo di correttezza. Con riferimento, poi, alla seconda censura deve rilevarsi, a parte il profilo dell'insindacabilità nelle presente fase di giudizio della valutazione operata dal giudice di merito dell'eventuale “interesse" in causa determinante l'incapacità a testimoniare di cui all'art. 246 c.p.c., che la Corte di Milano ha fondato la propria decisione, come sopra esposto, sulla base di tutti gli elementi di giudizio e non esclusivamente sulle deposizioni testimoniali rese dai due funzionari dell'istituto di credito. Infine, per quanto attiene il terzo motivo, va osservato, come sostenuto nell'impugnata decisione, che dell'apertura di credito addotta dall'odierno ricorrente, quale conclusa per facta concludentia, con relativa assunzione da parte della banca dell'obbligo di pagare anche assegni emessi in mancanza di copertura, lo stesso ON non ha fornito alcuna prova e, tra l'altro, fermo restando la configurabilità nella vicenda in esame di una mera autorizzazione provvisoria allo scoperto in conto corrente, non può ritenersi, per tale natura "a breve termine" del rapporto di finanziamento, posta in essere dalla banca alcuna illegittima revoca. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessive £. 3.220, 300 di cui £.
3.000.000 per onorario. na IL PRESIDENTE поско Clann In Roma, il 6-7-2000 290000 1087 124, 11 Aud Il Presidente L'estensore 4557 40.55 3067 10,33 150, 10 DEPOSITATA IN CANCELLERIA Oggi, 10 GEN 2001 IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo VE IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo حم CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la reg presso l'Agenzia delle Entrate di Hons 2 / 7.3.2011. Serie 4 al rt. 13085 vercate € 16010 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n 115/06/30/5/2002)