Sentenza 7 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/06/2002, n. 8305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8305 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2002 |
Testo completo
Aula A REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano 0 8305/ 02 composta dai seguenti Magistrati: Oggetto: Lavoro. dr. Vincenzo Trezza Presidente R.G.n.21441/ 1999 Consigliere Cron. 22763 dr. Ettore Mercurio dr. Donato Figurelli Consigliere rel.Rep. dr. Pietro Cuoco Consigliere Ud.08.03.2002 dr. Maura La Terza Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TEN ZA sul ricorso proposto da: DE HI AD, nato 1'8.3.1937, rappresentato e difeso dall'avv. Nadia Stanziola giusta procura speciale a margi- ne del ricorso ed elettivamente domiciliato in Roma nello studio del dr. Gian Marco Grez al Lungotevere Flaminio n. 46, palazzo IV scala B, ricorrente;
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CONTRO
Ferrovie dello Stato Società di Trasporti e Servizi p.a., LO LV in persona del procuratore speciale avv. no, in virtù dei poteri conferitigli con procura per no- taio dr. Paolo Castellini di Roma del 23 febbraio 1999, -- 1 rep. n. 56911, rappresentata e difesa dall'avv. prof. Luigi Fiorillo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Roma alla via Plinio 21, giusta procura speciale a margine del controricorso, controricorrente;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di La Spezia - 14 novembre 1998, n. 639/98, n. 2026/1995 in data 19 ottobre R.G.; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza dell'8 marzo 2002; udito l'avv. Manlio Abate per delega dell'avv. Luigi Fiorillo per la resistente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Genera- le dr. Marcello Matera, che ha concluso per il rigetto del ricorso. - 2 - Svolgimento del processo • Con ricorso depositato il 29 dicembre 1993 il signor AD TA esponeva di essere affetto da malattia professionale (ipertensione borderline e discopatia), contratta nell'esercizio ed a causa dell'attività lavo- rativa svolta, esponente a specifico rischio. Per tale malattia aveva inutilmente richiesto in sede amministrativa all'Ente Ferrovie dello Stato la dichia- razione di dipendenza da causa di servizio. Costituendosi in giudizio, la società Ferrovie dello Stato contestava la sussistenza dei presupposti di ordine cli- nico ed anamnestico per la concessione della richiesta di- chiarazione e concludeva per il rigetto del ricorso. Espletata consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, il Pretore, con sentenza n. 706 del 21 dicembre 1994 - 31 mar zo 1995, respingeva la domanda, dichiarando insussistente il diritto azionato dal ricorrente per difetto dei presup- posti. Avverso detta pronunzia interponeva appello il TA. Si costituiva in giudizio la parte appellata, resistendo al gravame e chiedendone la reiezione. La società chiedeva al- tresì, in via incidentale, la riforma della sentenza di pri- mo grado nella parte in cui noneva a carico di essa appella- ta principale le spese di consulenza tecnica di ufficio di primo grado. 3 Con sentenza in data 19 ottobre 14 novembre 1998, il Tribunale di La Spezia respingeva l'appello principale ed accoglieva l'appello incidentale. Il Tribunale aderiva alle valutazioni compiute dal c.t.u. di primo grado. Riteneva poi che la controversia in esame non rientrava tra quelle previdenziali, atteso il caratte- re retributivo-risarcitorio della pretesa fatta valere dal ricorrente. Con atto notificato il 12 novembre 1999 il TA ha pro- posto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo. La società intimata ha resistito con controricorso, notifi- cato il 22 dicembre 1999. Motivi della decisione. Con l'unico motivo, denunziando omessa, insufficiente, con- traddittoria motivazione circa un punto decisivo della con- troversia, il ricorrente deduce che la sentenza impugnata nulla ha detto su quanto esposto dal dr. Ricco, specialista di medicina del lavoro dell'allora ASL n. 20, e nulla ha ri- sposto in ordine alle contestazioni alla c.t.u. del consulente tecnico di parte%;B che le mansioni del deviatore sono poliedri- che;
che il Tribunale ha disatteso l'istanza di rinnovo della c.t.u., senza motivare sulle ragioni per cui ha ritenuto inin- fluenti le considerazioni del c.t. di parte.
4. Osserva la Corte che il ricorso è infondato. Il Tribunale ha, invero, ritenuto che le valutazioni compiute dal consulente tecnico di ufficio di primo grado appaiono approfondite, logiche e coerenti con la documentazione in atti e non vi è motivo alcuno per disattenderle o disporre nuova consulenza tecnica di ufficio. Risulta pertanto com- gruamente motivato il mancato esercizio del potere discre- zionale del giudice di appello di rinnovare le indagini del c.t.u. Per quanto concerne poi la censura, secondo cui il Tribu- nale avrebbe deciso la causa, ignorando le critiche solle- vate contro l'operato del c. .t.u., manca nel ricorso il con- tenuto specifico di dette critiche - essendo le medesime solo genericamente riportate nella esposizione in fatto e non risulta in conseguenza rispettato il principio di autosufficienza del ricorso. Secondo il Tribunale, la lamentata ed accertata spondiloartrosi con discopatia L5-S1 non poteva porsi in diretto riferimento 47 0 all'attività svolta dal lavoratore, in quanto non era sotto- posto a sollecitazioni meccaniche tali da poter indurre la suddetta tecnopatia, e deve ritenersi che il parere del c.t.u. si riferisca, quanto meno implicitamente, anche alle attività di deviatore e di manovale svolte dal TA. Il ricorso deve essere rigettato. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio di cassazione. -- 5 -
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma 1'8 marzo 2002. Il Presidente (dr. Vincenzo Trezza)Car / Tr e Il Consigliere estensore (dr. Donato Figurelli) first. Figmillпришлёт IL CANCELLIERE Deposits ncelleria 07610.2182 CANCELLED - 6 -