Sentenza 30 gennaio 1998
Massime • 1
Ai fini dell'accertamento del reato di cui alla legge 7 agosto 1982 n. 516, il giudice, una volta conseguita la certezza sull'effettivo valore del bene e sulla non rispondenza rispetto al dichiarato, per determinare il giusto valore imponibile deve tenere conto della situazione economica del venditore. Questi deve poter dimostrare che le sue particolari condizioni economiche gli hanno suggerito di praticare un prezzo di vendita inferiore a quello dell'effettivo valore di mercato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/01/1998, n. 3543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3543 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Senofonte Pellegrino Presidente del 30/01/98
1. Dott. Postiglione Amedeo Consigliere SENTENZA
2. " Raimondi Raffaele Consigliere N. 303
3. " Fiale Aldo Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Franco Amedeo Consigliere N.42787/96
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AG VE NT AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 4.10.1996 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amedeo Postiglione
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Mario Fraticelli che ha concluso per il rigetto del ricorso
Udito il difensore Avv. Roberto Sacchi
Fatto e diritto
La Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 4.10.1996, confermativa di quella del Tribunale di Lucca del 24.10.1995, condannava AG VE NT AN, rappresentante legale della Società Kapriol in Lucca, alla pena di mesi quattro e giorni quindici di arresto e lire nove milioni di ammenda, per il reato di cui all'art. 1 della legge 516/82 (cessione di beni consistenti in appartamenti venduti ad un prezzo inferiore a quello reale per una evasione tributaria di circa 500 milioni, in riferimento all'anno 1991).
Contro questa sentenza l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo sotto vari profili i vizi di violazione di legge ed erronea motivazione.
Assume il ricorrente che la Corte di Firenze avrebbe accolto in modo acritico i risultati della perizia, non avrebbe tenuto conto dei valori praticati in altri atti di vendita di immobili nella zona e, soprattutto, avrebbe trascurato la reale situazione economica della società venditrice, benché documentata, che aveva consigliato la vendita promozionale con sconto.
Il ricorso, ad avviso della Corte, merita accoglimento. In via di principio gli uffici tributari non possono presumere la falsità dei valori riportati negli atti di vendita, quasi che costituisca fatto notorio che essi non rispecchino il reale valore di mercato del bene e ciò non solo perché gli atti pubblici fanno fede, sino a querela del falso, di quanto il notaio attesta essere avvenuto in sua presenza e delle dichiarazioni delle parti, ma per un elementare principio di lealtà e collaborazione con i cittadini. La P.A. finanziaria e tanto meno il giudice non possono disattendere il principio costituzionale di libertà della iniziativa economica (art. 41 costit), che consente alle parti di determinare liberamente il corrispettivo del bene compravenduto secondo le mutevoli esigenze e previsioni di mercato, ma anche alla luce delle particolari situazioni economiche delle imprese interessate. Deve, perciò, ritenersi che perché sussista il reato di cui all'art. 1, 2^ comma della legge n. 516/82 non basta dimostrare il "valore di mercato" del bene compravenduto in modo teorico od ipotetico, poiché un tale valore in senso economico ha carattere relativo e variabile ed occorre evitare una ingerenza non giustificata nelle scelte ritenute più opportune dall'operatore economico.
In particolare, poiché la pubblica accusa deve trovarsi in una posizione di parte con la difesa, occorre una prova certa o almeno una serie precisa di indizi gravi e concordanti atti a dimostrare che la differenza tra il corrispettivo dichiarato e quello effettivamente percepito sia superiore alla soglia di punibilità penale. Il venditore deve poter dimostrare , se ne ha la possibilità, quali costi abbia affrontato per la produzione del bene venduto e nel caso di vendita promozionale con sconto è tenuto a rilasciare lo scontrino o ricevuta per l'importo percepito e non quello pari al valore di mercato del bene.
Il venditore deve poter dimostrare che le sue particolari condizioni economiche (es. esposizione debitoria con banche) gli hanno suggerito di praticare un prezzo di vendita inferiore a quello dell'effettivo valore di mercato.
La reale posizione economica del venditore non può considerarsi estranea all'attenzione del fisco, ove il rapporto tributario sia concepito in modo civile ed equo.
Ritiene la Corte che la sentenza impugnata, pur nell'ampia motivazione, non si sia ispirata a questi principi, ma in modo acritico abbia assunto come punto di riferimento le sole risultanze della perizia, svalutando del tutto prove ed elementi contrari addotti dalla difesa.
In modo apodittico si esclude qualsiasi valore a numerosi atti pubblici di vendita esibiti dalla difesa relativi alla stessa zona ed al medesimo periodo di tempo, atti recanti valori anche inferiori a quelli dichiarati dall'imputato, non sembrando accettabile una pretesa irrilevanza per generalizzata infedeltà.
Allo stesso modo (con la formula "non rileva") si esclude ogni considerazione dei costi per l'acquisto del terreno e la costruzione degli appartamenti, con l'osservazione illogica che essi si riferiscono al 1989, ossia a qualche anno prima (come è ovvio dovesse avvenire).
Ma ancor più grave è che la sentenza impugnata prenda atto di una situazione debitoria dell'impresa del ricorrente con ben quattro banche per la somma di 464 milioni nel 1990 e di 980 milioni nel 1991 e non ne tenga assolutamente conto.
Non è esatto che l'esposizione debitoria dell'impresa rifletteva una situazione successiva alla conclusione dei contratti e non ha senso logico affermare che "verosimilmente trova la sua causa in altre operazioni", perché quella che deve essere considerata è la situazione complessiva di una impresa, quale che sia la causa delle sue difficoltà. È noto che una vendita in un dato tempo a prezzi inferiori a quelli di mercato può costituire una scelta per evitare aggravi di interessi presso le banche creditrici.
In conclusione la Corte ritiene di dover aderire alla sentenza 5 marzo 1996, Cesaretti della Corte di Cassazione nel punto in cui afferma la necessità per il giudice, una volta conseguita la certezza sull'effettivo valore del bene e sulla non rispondenza rispetto al dichiarato, per determinare il giusto valore imponibile, di tener conto della situazione economica del venditore e, di conseguenza, rinvia il procedimento per un nuovo esame ad altra Sezione della Corte di Appello di Firenze, con il dovere di uniformarsi ai principi sopra dichiarati.
P.Q.M.
La Corte
Annulla la sentenza impugnata e rinvia il giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Firenze
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 1998.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 1998