Sentenza 7 luglio 1999
Massime • 1
La sottoscrizione di una sentenza emessa da un organo collegiale ad opera di un magistrato che non componeva il collegio giudicante, in luogo del magistrato che ne faceva parte e che avrebbe dovuto sottoscriverla, integra l'ipotesi della mancanza della sottoscrizione della sentenza da parte del giudice disciplinata dall'art. 161 secondo comma cod.proc.civ.. Il difetto di detta sottoscrizione, se rilevato nel giudizio di cassazione, comporta la dichiarazione di nullità della sentenza ed il rinvio della causa ai sensi degli artt. 354 primo comma, 360 n. 4 e 383 ultimo comma cod.proc.civ. al medesimo giudice che ha emesso la sentenza carente di sottoscrizione, il quale viene investito del potere - dovere di riesaminare il merito della causa stessa e non può limitarsi alla mera rinnovazione della sentenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/07/1999, n. 7055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7055 |
| Data del deposito : | 7 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE PRESIDENTE
Dott. Vincenzo PROTO CONSIGLIERE
Dott. Giovanni VERUCCI CONSIGLIERE
Dott. Salvatore DI PALMA CONSIGLIERE
Dott. Paolo GIULIANI CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
MI MO, elettivamente domiciliata in Roma, Via Trasone n.8, presso l'Avv. Ercole Forgione, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Vetere del foro di Cosenza, in forza di procura in calce al ricorso
- RICORRENTE -
C O N T R O
CREDITO ITALIANO S.p.A., elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Milizie n. 1, presso l'Avv. Vittorio Cirotti che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Mario Chiappetta del foro di Cosenza, in forza di procura in calce al controricorso
- CONTRORICORRENTE -
avverso la sentenza n.604 della Corte di Appello di Catanzaro pubblicata il 5.11.1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'83.1999 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani. Udito il difensore della controricorrente.
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vicenzo Maccarone, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 4.12.1989, MI TI conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Cosenza la S.p.A. Credito Italiano, opponendosi al decreto emesso in data 7.10.1989, con il quale, su ricorso di detta società, le era stato ingiunto, in veste di fideiubente, il pagamento della somma di lire 62.605.888, oltre gli interessi convenzionali, risultante dallo scoperto del conto corrente n.41926/00 intrattenuto presso la locale filiale, nonché da cessioni insolute.
Deduceva in particolare l'opponente che la fideiussione prestata il 15.5.1987 a favore del coniuge EL SO era limitata a lire 30.000.000.
L'opposta, costituendosi, chiedeva il rigetto dell'opposizione contestandone la fondatezza ed il Tribunale adito, con sentenza n.407/95, la respingeva. Con atto notificato il 28.6.1995, la TI interponeva appello avverso la predetta sentenza, della quale domandava la riforma ulteriormente deducendo l'estinzione dell'obbligazione: per essere stato il concordato preventivo proposto dal SO omologato ed onorato.
Costituitasi nel grado, la società avversaria resisteva al gravame.
La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza pronunciata in data 30.6/5.11.1997, rigettava l'impugnazione confermando la decisione di pruina istanza ed assumendo:
a) che fosse tardivo il disconoscimento di qualsivoglia scrittura dalla quale risultasse una diversa portata della garanzia fideiussoria;
b) che la fideiussione in questione fosse illimitata (c.d. fideiussione omnibus);
c) che il concordato preventivo cui era stato ammesso il debitore principale non avesse alcuna incidenza diretta sul debito dell'appellante ne' efficacia estintiva della posizione debitoria di quest'ultima.
Avverso detta sentenza, ricorre per cassazione la TI, deducendo un solo motivo di gravame, al quale resiste con controricorso la S.p.A. Credito Italiano limitatamente alla sorte delle spese del presente giudizio, aderendo per il resto al ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di impugnazione, lamenta la ricorrente la nullità insanabile e/o l'inesistenza della sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, nonché la violazione dell'art.132 c.p.c., deducendo che tale pronuncia risulta sottoscritta dal consigliere relatore Dott. Labonia ma non dal presidente Dott. Ansani che componeva il collegio giudicante, essendo stata invece sottoscritta, con funzioni di presidente del collegio stesso, dal Dott. Tuccio che non ne faceva parte.
Al riguardo, si osserva:
a) che l'omessa sottoscrizione della sentenza da parte del giudice o, nel caso di sentenza emessa da un giudice collegiale, da parte di uno dei magistrati tenuti a sottoscriverla ai sensi dell'art.132 c.p.c. nel testo modificato dall'art.6 della legge 8 agosto 1977, n.532, determina, nel caso in cui l'impedimento del magistrato non risulti menzionato, ai sensi del comma terzo del citato art. 132, la nullità insanabile della sentenza medesima, restando escluse l'applicabilità del procedimento di correzione degli errori materiali (che vale solo per l'erronea indicazione del componente del collegio, non tenuto alla sottoscrizione della sentenza) e la possibilità di distinguere tra omissione intenzionale e omissione involontaria, provocata da errore o dimenticanza (Cass. 3 novembre 1962, n. 11892; Cass. 11 gennaio 1995, n. 246);
b) che una tale nullità è configurabile sia nell'ipotesi che manchi la firma dell'estensore, sia quando, pur sussistendo quest'ultima, manchi quella del presidente del collegio, in quanto la sottoscrizione del presidente è requisito essenziale dell'atto che solo con essa acquista giuridica esistenza, onde il rilievo del vizio, anche in esito al giudizio di cassazione, determina l'annullamento della pronuncia che ne è affetta ed il rinvio della causa, al sensi degli artt.354, primo comma, 360, n.4 e 383, ultimo comma, c.p.c., al medesimo giudice che ha emesso la sentenza carente di sottoscrizione, il quale viene rivestito del potere-dovere di riesaminare il merito della causa stessa e non può limitarsi alla mera rinnovazione della sentenza (Cass.26 agosto 1993, n. 9033; Cass.26 novembre 1994, n. 10063; Cass. 22 aprile 1995, n. 4564);
c) che, più in particolare, la sottoscrizione di una sentenza, emessa da un organo collegiale, ad opera di un magistrato che non componeva, giusta i verbali di causa, il collegio giudicante in luogo di un magistrato che ne faceva parte e che avrebbe dovuto sottoscriverla, integra l'ipotesi della mancata sottoscrizione della sentenza da parte del giudice, disciplinata dall'art. 161, secondo comma, c.p.c. (Cass. 14 dicembre 1994, n. 10681; Cass. 7 febbraio
1997, n. 1149; Cass. 2 febbraio 1998, n. 983; Cass. 21 maggio 1998, n. 5100) e, come tale, produttiva degli effetti sopra illustrati. Nella specie, è agevole notare, vuoi sulla base del verbale di udienza collegiale del 17.6.1997 nel corso della quale la causa venne passata in decisione, vuoi sulla base della stessa intestazione della sentenza impugnata, come il collegio giudicante della Corte di Appello di Catanzaro che ha pronunciato tale sentenza fosse presieduto dal Dott. Ansani, laddove la medesima sentenza reca la sottoscrizione, oltre che del consigliere relatore Dott. Labonia (regolare componente del collegio), altresì del presidente Dott. Tuccio (evidentemente estraneo al collegio giudicante), in luogo di quella del presidente Dott. Ansani.
In questo senso, il ricorso si palesa fondato e merita pertanto accoglimento, onde la sentenza impugnata va cassata m relazione al motivo accolto, con rinvio, anche ai fini delle spese, alla stessa Corte di Appello di Catanzaro per gli effetti di cui sopra.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche ai fini delle spese, alla stessa Corte di Appello di Catanzaro.
Così deciso in Roma, il 8 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 1999