Cass. civ., sez. I, sentenza 07/07/1999, n. 7055
CASS
Sentenza 7 luglio 1999

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La sottoscrizione di una sentenza emessa da un organo collegiale ad opera di un magistrato che non componeva il collegio giudicante, in luogo del magistrato che ne faceva parte e che avrebbe dovuto sottoscriverla, integra l'ipotesi della mancanza della sottoscrizione della sentenza da parte del giudice disciplinata dall'art. 161 secondo comma cod.proc.civ.. Il difetto di detta sottoscrizione, se rilevato nel giudizio di cassazione, comporta la dichiarazione di nullità della sentenza ed il rinvio della causa ai sensi degli artt. 354 primo comma, 360 n. 4 e 383 ultimo comma cod.proc.civ. al medesimo giudice che ha emesso la sentenza carente di sottoscrizione, il quale viene investito del potere - dovere di riesaminare il merito della causa stessa e non può limitarsi alla mera rinnovazione della sentenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 07/07/1999, n. 7055
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7055
    Data del deposito : 7 luglio 1999

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