Sentenza 23 maggio 2001
Massime • 1
È affetta da nullità insanabile, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, la sentenza collegiale che rechi la sottoscrizione del solo presidente, del quale deve presumersi il difetto della qualità di estensore, ove risulti che altro membro del collegio sia indicato come relatore della causa, manchi un apposito provvedimento con cui lo stesso presidente si sia attribuito tale incarico, ex art. 276 cod. proc. civ., e manchi altresì la specifica indicazione della qualità di estensore che in tal caso deve accompagnare la sottoscrizione del solo presidente (art. 119, comma terzo, disp. att. cod. proc. civ.), mentre resta ininfluente, al riguardo, che questi abbia sottoscritto alcune pagine intermedie della stessa sentenza; ne' vale ad escludere tale nullità l'eventuale apposizione di "sigle", ipoteticamente attribuibili all'estensore, su alcuni fogli del documento, posto che, in ogni caso, la disposizione di cui all'art. 132 cod. proc. civ., nel prevedere la sottoscrizione del giudice, esige che la firma sia apposta in calce alla sentenza, solo in tal modo potendosi individuare il magistrato autore del provvedimento nella sua globalità.
Commentario • 1
- 1. Il Contenuto della sentenza in ambito tributarioLa Mura Dott. Carmine Robert · https://www.fiscoetasse.com/ · 30 settembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/05/2001, n. 7059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7059 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ETTORE MERCURIO - Presidente -
Dott. BRUNO BATTIMIELLO - Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - Consigliere -
Dott. FLORINDO MINICHIELLO - rel. Consigliere -
Dott. STEFANO MARIA EVANGELISTA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RT NC, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CANDIANO MARIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FF.SS. SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 07739/99 proposto da:
FF.SS. SPA - FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LRE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato MARESCA ARTURO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
RT NC;
- intimato -
avverso la sentenza n. 4135/98 del Tribunale di BARI, depositata il 02/11/98 R.G.N. 307/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/03/01 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito l'Avvocato CANDIANO;
udito l'Avvocato MITTIGA ZANDRI per delega MARESCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per la cassazione della sentenza impugnata.
Svolgimento del processo
Con sentenza del 2 novembre 1998, il Tribunale di Bari, accogliendo l'appello della SpA Ferrovie dello Stato e respingendo l'appello incidentale di CO CO, suo dipendente, statuiva, in riforma della decisione pretorile appellata, il rigetto della domanda avanzata dal lavoratore con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Il soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione, articolato in sei motivi e seguito da memoria.
La SpA Ferrovie dello Stato ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale (con un solo motivo).
Motivi della decisione
La Corte deve, anzitutto, riunire i ricorsi e, quindi, rilevare d'ufficio, prescindendo dall'esame delle censure delle parti, la nullità insanabile dell'impugnata sentenza per difetto di sottoscrizione, ancorché tale nullità, non assorbendosi nei mezzi di gravame, possa essere fatta valere anche al di fuori del rimedio impugnatorio (art. 161, secondo comma, cod. proc. civ.). Invero, in contrasto con l'art. 132, terzo comma, cod. proc. civ., che (per la sentenza collegiale) richiede la sottoscrizione dell'estensore e del presidente ove quest'ultimo non rivesta anche la qualità di estensore, la sentenza impugnata risulta sottoscritta dal solo presidente;
del quale deve presumersi il difetto della qualità di estensore, in relazione alle circostanze che altro membro del collegio (e, precisamente, il dr. Caso) risulta relatore della causa (alla stregua dell'intestazione della sentenza e del verbale dell'udienza collegiale del 22 ottobre 1998), che, di norma, al giudice relatore va affidata la stesura della motivazione, ai sensi dell'art. 276, ultimo comma, cod. proc. civ., che non risulta alcun provvedimento con il quale il presidente del collegio si sia attribuita, nell'esercizio della facoltà conferitagli da questa stessa norma, la qualità di estensore e che, infine, alla sua sottoscrizione non si accompagna l'indicazione di tale qualità, come sarebbe stato necessario, ai sensi dell'art. 119, terzo comma, disp. att. cod. proc. civ., in presenza di un provvedimento siffatto. Irrilevante (ai fini dell'esclusione del difetto suindicato) è la circostanza che la sottoscrizione del presidente appaia anche in fondo ad alcune pagine intermedie (qui, peraltro, in forma "contratta" rispetto alla sottoscrizione, con nome e cognome per esteso, apposta in calce all'ultima pagina della sentenza) e che su alcuni fogli della stessa sentenza figurino delle sigle d'incerta decifrabilità. Infatti, dalla prima di dette circostanze, non può desumersi un provvedimento con il quale il presidente abbia attribuito a sè stesso la qualità di estensore;
mentre, quanto alla seconda, va considerato il principio - già espresso dalla giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. 22 aprile 1995 n. 4564) e dal quale non v'è ragione di discostarsi - secondo cui la nullità insanabile della sentenza collegiale derivante dall'omessa sottoscrizione della stessa da parte di uno dei magistrati tenuti a sottoscriverla ai sensi dell'art.132 cod. proc. civ. (come modificato dall'art. 6 della legge 8 agosto 1977 n. 532) sussiste anche nell'ipotesi in cui la firma di tale magistrato sia stata apposta su ciascun foglio della sentenza ma non in calce ad essa, atteso che la disposizione di cui all'art. 132 citato, nel prevedere la "sottoscrizione" del giudice, esige che la firma sia apposta in calce al documento, giacché unicamente in tal modo la firma stessa individua il magistrato quale autore del provvedimento nella sua globalità.
Il rilievo del vizio costituito dal difetto di sottoscrizione non può che determinare la regressione del processo al grado di giudizio nel quale è stato pronunciato il provvedimento viziato, che solo apparentemente ne ha determinato la conclusione, come emerge dal disposto dell'art. 354, primo comma, cod. proc. civ.; e, pertanto, stante anche il richiamo di tale norma da parte dell'art. 383, terzo comma, stesso codice, questa Corte, investita di ricorso avverso sentenza di appello priva di regolare sottoscrizione, non ha altro potere che quello di cassazione con rinvio ad altro giudice, rimanendo assorbita nella pronuncia caducatoria (resa in ragione della riscontrata nullità) ogni censura delle parti. Sussistono, ad avviso del Collegio, giusti motivi per compensare fra le parti le spese del giudizio di legittimità, non essendo configurabile, con riguardo all'esito di esso, la soccombenza di nessuno dei litiganti.
Il giudice di rinvio è designato nella Corte d'appello di Bari (Sezione lavoro), in quanto, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 58 del 1998 e successive modificazioni, la competenza a conoscere dell'appello avverso le sentenze emesse dal pretore è stata attribuita, salve le eccezioni di cui agli art. 134 bis e 135 lett. a) dello stesso decreto, alla corte d'appello, sicché a questa deve disporsi il rinvio in ipotesi di cassazione di sentenza emessa dal tribunale in grado di appello (v. Cass. S.U. 28 settembre 2000 n .1044).
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e, pronunciando sugli stessi, cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa alla Corte d'appello di Bari. Compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2001