Cass. civ., sez. III, sentenza 29/10/2002, n. 15249
CASS
Sentenza 29 ottobre 2002

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La mancata sottoscrizione della sentenza da parte di un magistrato collocato a riposo successivamente alla deliberazione costituisce motivo di nullità della pronuncia ai sensi dell'art. 161 cod. proc. civ., attesa la natura eccezionale della norma di cui all'art. 132 comma secondo stesso codice (a mente della quale, se il giudice non può sottoscrivere la sentenza "per morte o altro impedimento", questa è sottoscritta dal componente più anziano del collegio), tale, cioè, da non consentire alcuna interpretazione estensiva della locuzione "altro impedimento", che non si realizza, pertanto, con la semplice collocazione a riposo del magistrato tenuto alla sottoscrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 29/10/2002, n. 15249
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15249
    Data del deposito : 29 ottobre 2002

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