Sentenza 29 ottobre 2002
Massime • 1
La mancata sottoscrizione della sentenza da parte di un magistrato collocato a riposo successivamente alla deliberazione costituisce motivo di nullità della pronuncia ai sensi dell'art. 161 cod. proc. civ., attesa la natura eccezionale della norma di cui all'art. 132 comma secondo stesso codice (a mente della quale, se il giudice non può sottoscrivere la sentenza "per morte o altro impedimento", questa è sottoscritta dal componente più anziano del collegio), tale, cioè, da non consentire alcuna interpretazione estensiva della locuzione "altro impedimento", che non si realizza, pertanto, con la semplice collocazione a riposo del magistrato tenuto alla sottoscrizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/10/2002, n. 15249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15249 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIO DUVA - Presidente -
Dott. RENATO PERCONTE LICATESE - rel. Consigliere -
Dott. FABIO MAZZA - Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RR TA, RR ON, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CIRENAICA 15, presso lo studio dell'avvocato NICOLA PICARDI, che li difende unitamente all'avvocato RAFFAELE POGGESCHI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
RC ND, elettivamente domiciliato in ROMA VLE LIEGI 48/C, presso lo studio dell'avvocato SERGIO MAZZONE, che lo difende unitamente all'avvocato GIOVANNI IANTOSCA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 733/99 della Corte d'Appello di BOLOGNA, sezione 1^ civile emessa il 24/5/1999, depositata il 01/07/99; RG. 877/1996;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/02 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito l'Avvocato NICOLA PICARDI;
udito l'Avvocato SERGIO MAZZONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso la nullità della sentenza. Svolgimento del processo
Sulla base di una notula professionale liquidata dal Collegio dei Geometri di Ravenna, il geometra CH RE otteneva, in data 27 marzo 1990, un decreto ingiuntivo nei confronti di ES AL CE, IR RE, IR ES, NI SA e NI GI, quali eredi di NI ON, per il pagamento di lire 24.425.008, oltre agli interessi legali dal 26 novembre 1986 al saldo, per competenze professionali dovutegli per l'attività svolta in favore del defunto nel periodo 1983 - 1984.
Gli ingiunti proponevano opposizione, deducendo che NI ON aveva istituito con testamento sue uniche eredi IR RE e IR MO, ed eccependo, comunque, l'intervenuta prescrizione del credito, essendo decorso il termine triennale di cui all'art. 2956 C.c.. Veniva chiamata in causa IR MO, la quale rimaneva contumace.
Il CH chiedeva quindi la condanna delle sole due IR al pagamento, in ragione della quota ereditaria, del credito vantato. Con sentenza del 3 maggio 1996 il Tribunale di Ravenna accoglieva l'opposizione e rigettava, perché prescritta, anche la domanda avanzata dal CH nei confronti delle sole eredi. Con la sentenza oggi impugnata, emessa il 1^ luglio 1999, la Corte d'appello di Bologna, in accoglimento del gravame del CH, ha condannato le due eredi a pagare all'appellante, in proporzione delle rispettive quote ereditarie, la somma ingiunta, oltre agli interessi.
Ricorrono per la cassazione di questa sentenza le IR, formulando tre censure, cui resiste con controricorso il CH. Le ricorrenti hanno depositato una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo mezzo, denunciando la violazione degli artt. 2943, 2945 1^, 2^ e 3^ comma e 2956 C.c. nonché omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.), le ricorrenti lamentano che la Corte d'appello abbia riconosciuto effetto interruttivo permanente della prescrizione all'intervento spiegato il 23 dicembre 1986 dal CH nel processo esecutivo instaurato contro il debitore NI ON, sebbene questo non sia pervenuto alla sua naturale conclusione satisfattiva, ma sia stato dichiarato estinto, il 2 giugno 1992, per rinuncia del creditore procedente a dell'intervenuto; esito quando quest'ultimo che avrebbe dovuto comportare, alla stregua della stessa giurisprudenza citata nella sentenza impugnata, un'efficacia interruttiva soltanto istantanea.
E pertanto la prescrizione triennale era venuta a scadere il 23 dicembre 1989, ben prima delle date di notifica delle rispettive domande a IR RE (12 aprile 1990) e a IR MO (25 marzo 1991).
Col secondo motivo, denunciando la violazione degli artt. 112, 115 e 191 e segg. c.p.c. e 2697 e segg. c.c. (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.), le ricorrenti sostengono che la condanna è stata emessa senza che la controparte, pretesa creditrice, abbia dato la benché minima prova dei fatti posti a base della sua domanda. Dopo che il Tribunale ha revocato "in toto" l'opposto decreto ingiuntivo, in funzione del quale nessun'altra prova era richiesta, oltre alla parcella approvata, la Corte, invece di rilevare questa totale carenza probatoria della pretesa del CH, sia sull'"an" che sul "quantum", ha accolto la domanda per capitale e interessi, sebbene la stessa parte attrice, consapevole dell'onere probatorio a suo carico, avesse chiesto, anche in appello, senza ottenere risposta, una consulenza tecnica sulla congruità della parcella professionale.
Col terzo mezzo infine, basato sulla violazione degli artt. 112, 91, 92, 339 e segg. c.p.c. e sul vizio di omessa motivazione su punti decisivi (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.), le IR denunciano l'omessa pronuncia sull'appello incidentale, col quale avevano chiesto, in riforma della sentenza del Tribunale, la condanna del CH alle spese, competenze e onorari di primo grado, ingiustamente invece compensati tra le parti.
È preliminare il rilievo, d'ufficio, della nullità della sentenza.
Questa, deliberata il 7 maggio 1999 e pubblicata il 1^ luglio 1999, reca, in calce, la seguente postilla: "Ai sensi del secondo comma dell'art. 132 c.p.c., la presente sentenza viene sottoscritta dal relatore e dal Consigliere più anziano Dott. Liberio Lo Iacono, per impedimento del Presidente del collegio, dott. Angelo Matarazzo, collocato a riposo dal 24 maggio 1999".
Dispone l'art. 132 2^ comma C.p.c., nel testo modificato dall'art. 6 della legge 3 agosto 1977 n. 532, che la sentenza emessa dal giudice collegiale, se il presidente non può sottoscriverla "per morte o altro impedimento", dev'essere sottoscritta "dal componente più anziano del collegio, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento".
Orbene, se da un lato il momento della pronuncia della sentenza, nel quale il magistrato dev'essere legittimamente preposto all'ufficio per poter adottare un provvedimento giuridicamente esistente, va identificato con quello della deliberazione (da ultimo, Cass. 8 ottobre 2001 n. 1234); dall'altro la "potestas judicandi" non si esaurisce nel deliberare la decisione, ma si estrinseca altresì nel porre in essere tutti gli atti successivi dell'"iter" formativo della medesima e del documento nel quale essa è destinata ad incorporarsi, e quindi, fondamentalmente, nella sottoscrizione, la quale rappresenta un requisito essenziale e inderogabile ai fini della giuridica esistenza della pronuncia stessa, la cui mancanza determina, pertanto, una nullità assoluta e insanabile, rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio.
Al dovere di assumersi, con la sottoscrizione, la definitiva paternità della decisione da lui deliberata, il giudice non può sottrarsi, se non "per morte o per altro impedimento". Data la natura eccezionale della norma che lo prevede, tale impedimento deve tuttavia interpretarsi in senso restrittivo, e cioè come una materiale impossibilità, anche se temporanea, che alla sottoscrizione ponga un ostacolo insuperabile;
ossia come un impedimento di carattere assoluto, che tolga al giudice la possibilità di adempiere al suo diritto dovere, quale quello determinato da uno stato fisico o psichico o da una situazione irreparabile, ovvero da una prolungata assenza dal territorio dello Stato, mentre rimangono giuridicamente irrilevanti gli impedimenti determinati da una momentanea assenza o da occasionali e transeunti difficoltà.
In applicazione di questi principi, non sono stati considerati impedimento alla sottoscrizione l'assenza del magistrato per ferie (Cass. 19 novembre 1968 n. 3762) o per trasferimento ad altro ufficio giudiziario dopo la deliberazione (Cass. 29 marzo 1996 n. 2911 e 7 gennaio 1966 n. 131). Analogo trattamento va fatto al collocamento a riposto, giacché, sebbene il giudice collocato a riposo cessi di appartenere non già, come il giudice semplicemente trasferito, a quel singolo ufficio presso il quale il processo è radicato, ma, definitivamente, allo stesso ordine giudiziario, i doveri dello "status" permangono inalterati, per una naturale ultrattività, in relazione alle decisioni da lui collegialmente deliberate prima di quel momento. Non soltanto quindi, come ritenuto in precedenti occasioni (Cass. 18 agosto 1999 n. 8710 e 10 aprile 1991 n. 3775), la sottoscrizione della sentenza da parte di un magistrato collocato a riposo successivamente alla deliberazione non costituisce motivo di nullità ai sensi dell'art. 161 C.p.c., ma è causa di nullità il contrario, dal momento che, secondo un principio del resto già affermato in termini da questa Corte (Cass. 18 aprile 1988 n. 3044), la sentenza deve essere sottoscritta dai componenti che hanno fatto parte del collegio giudicante, anche se successivamente, per ragioni indipendenti dalla loro volontà, cessati dalle funzioni all'atto della sottoscrizione, la quale deve sempre, riflettere la necessaria identità delle persone dei firmatari con coloro che hanno partecipato alla deliberazione.
In conseguenza della rilevata nullità, la sentenza va cassata e la causa va rimessa, anche per le spese del presente giudizio, ad un'altra Sezione della Corte d'Appello di Bologna.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità della sentenza impugnata, cassa detta sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, ad altra Sezione della Corte d'Appello di Bologna.
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2002