Sentenza 25 novembre 2016
Massime • 1
L'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, al fine di esercitare un preteso diritto, può integrare il reato di rapina - qualora ne ricorrano gli elementi richiesti dalla norma incriminatrice - se la violenza utilizzata dal soggetto agente nei confronti della vittima è di tale intensità da trasmodare completamente le ragioni del credito, denotando la volontà di impossessarsi comunque di una cosa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censura la decisione impugnata che aveva affermato la sussistenza del delitto di rapina in relazione alla condotta dell'imputato che, allo scopo di recuperare le retribuzioni spettantigli per il lavoro svolto, compiva un sequestro di persona seguito da pestaggio ad opera di più persone con violenta asportazione di beni).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/11/2016, n. 53024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53024 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2016 |
Testo completo
5 3024/ 16 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 25/11/2016 Composta da: Sent. n. sez. 3129/2016 Presidente GIOVANNI DIOTALLEVI REGISTRO GENERALE MARCO MARIA ALMA N.28289/2015 - Rel. Consigliere - STEFANO FILIPPINI SERGIO BELTRANI PP NN RI PACILLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AR AR OT nato il [...] avverso la sentenza del 17/11/2014 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/11/2016, la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI Udito il Procuratore Generale in persona del ROBERTO ANIELLO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Udito l'avv. Silva Rivabella che si riporta al ricorso chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 17.11.2014, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rieti del 3.3.2009, rideterminava la pena inflitta all'imputato AR AR TR per il reato a lui ascritto al capo B (rapina aggravata nella quale era già stato ritenuto assorbito il capo A per ipotesi ex art. 605 cod.pen.), previa assoluzione dal reato di cui al capo C (furto aggravato) e concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti.
1.1. La Corte territoriale respingeva invece le ulteriori censure mosse con l'atto proposto dall'imputato in punto di qualificazione giuridica e di tardività della lista testi del PM.
2. Avverso quest'ultima sentenza ho proposto ricorso l'imputato, per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando i seguenti motivi :
2.1. erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 183 cod.proc.pen. . Si duole del giudizio espresso dalla Corte di appello secondo cui l'imputato avrebbe rinunciato all'eccezione relativa alla decadenza del PM dalla prova.
2.2. erronea applicazione della legge penale in relazione alla qualificazione del fatto come rapina piuttosto che come esercizio arbitrario delle ragioni. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile per essere fondato su argomenti manifestamente infondati.
1. In relazione al primo motivo, occorre rilevare che la Corte territoriale fonda il rigetto dell'appello sul punto della decadenza del PM dalla prova per testi su due argomenti, entrambi corretti.
1.1. E' stato in primo luogo considerato che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la tempestività del deposito della lista testi va verificata in relazione alla prima udienza di effettiva trattazione e non in relazione a quella indicata nella citazione a giudizio. Questo Collegio condivide tale orientamento, secondo il quale, nell'ipotesi in cui sia disposto il rinvio del dibattimento a udienza fissa prima che sia esaurita la fase degli atti introduttivi, è consentito alla parte depositare una nuova lista testimoniale, in quanto tale rinvio va equiparato a quello a nuovo ruolo, comportando l'obbligo del rinnovo della citazione a giudizio, di cui tiene luogo, per i presenti, l'avviso orale della nuova udienza. Ne consegue che, in tale ipotesi, le parti riacquistano interamente i diritti non espressamente esclusi da precise disposizioni normative e, quindi, anche quello di 1 depositare la lista dei testi antecedentemente alla udienza di rinvio, in relazione alla quale va computato il relativo termine finale. Tale conclusione è conforme alla "ratio" dell'istituto in esame, che è quella di evitare l'introduzione di prove a sorpresa prima che il dibattimento abbia concretamente inizio (Sez. 6, n. 498 del 16/12/1996, Rv. 207736, e molte altre successive conformi). Insussistente, per tale ragione, è dunque l'eccepita tardività della lista testi del PM.
1.2. Quanto al secondo profilo argomentativo offerto dalla Corte di appello, e cioè l'aver ritenuto la parte decaduta dall'eccezione per non avervi insistito successivamente al rigetto, da parte del primo giudice, dell'eccezione di tardività, si rileva che dal verbale di udienza (come trascritto nel ricorso in cassazione) emerge che "il difensore non insiste nell'eccezione". Corretta dunque appare anche l'argomentazione subordinata offerta dalla Corte territoriale, dal momento che il silenzio della parte presente rispetto all'eccezione di nullità relativa inerente ad un atto a cui ha assistito equivale a rinuncia, con conseguente sanatoria ai sensi dell'art. 183, comma primo, lett. a), cod. proc. pen. (cfr. Sez. 3, n. 24302 del 12/05/2010).
2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso, attinente alla qualificazione giuridica (rapina piuttosto che ragion fattasi) delle condotte ascritte, dal momento che la violenza utilizzata dagli aggressori nei confronti della vittima è stata di intensità tale da apparire del tutto sproporzionate rispetto al presunto credito lavorativo vantato. Il Collegio aderisce infatti al consolidato orientamento di legittimità secondo il quale l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose o alle persone integra il reato di rapina se si estrinseca con modalità violente che denotano la volontà di impossessarsi comunque di una cosa, qualora ne ricorrano gli elementi richiesti dalla norma incriminatrice (si veda, nel senso indicato, Sez. 3, n. 15245 del 10/03/2015 ). Nel caso di specie i giudici di merito hanno ampiamente illustrato le evidenti ragioni per le quali le modalità dell'azione furtiva, concretatasi in un sequestro di persona seguito da pestaggio ad opera di più persone con violenta asportazione dei beni sottratti, abbiano trasmodato completamente le ragioni di credito (retribuzioni per lavoro subordinato) astrattamente sussistenti.
2.1. Né tali conclusioni possono apparire in contraddizione con la concessione delle attenuanti generiche per lo stato di frustrazione in cui si trovava l'imputato a causa del mancato pagamento delle retribuzioni, 2 riguardando, quest'ultimo aspetto, il profilo del movente e della riprovevolezza della condotta, non già quello della integrazione del reato.
3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 1500,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di millecinquecento Euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 25 novembre 2016. Il Consigliere estensore If Presidente dr Stefano Filippini dr. Giovanni Diotallevi Twee DEPOSITATO IN CANCELLERIA 14 DIC. 2016 IL CANCELLIERE IL CICASS CANCELLIERE Claudia Planelli A I O N E Z C * 3