Sentenza 20 gennaio 2012
Massime • 1
Non è abnorme il provvedimento con cui il Gip, investito della richiesta di archiviazione del P.M., ordini l'iscrizione nel registro delle notizie di reato di soggetti non indagati, indicando, altresì, incombenti istruttori da eseguire.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/01/2012, n. 2587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2587 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 20/01/2012
Dott. ZECCA Gaetanino - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - N. 140
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 11041/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE DI PINEROLO;
nei confronti di:
1) MACSIM PETRONELA N. IL 27/06/1964;
2) IGNOTI;
avverso l'ordinanza n. 2245/2008 GIP TRIBUNALE di PINEROLO, del 03/11/2008;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANINO ZECCA;
Letta la requisitoria del Procuratore Generale in persona del Dott. Fausto De Santis il quale ha concluso per la declaratoria di nullità della impugnata ordinanza.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 3/11/2008 il Gip del Tribunale di Pinerolo a fronte di richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato , richiesta formulata dall'Ufficio del Pubblico Ministero di quel Tribunale, di seguito a opposizione della querelante Macsim Petronela, ha rigettato la richiesta di archiviazione e ha ordinato l'iscrizione nel registro delle notizie di reato dei dottori AR BI e, LL RA e ha indicato al PM la effettuazione di incombenti istruttori analiticamente individuati. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Pinerolo ha proposto ricorso per cassazione per ottenere l'annullamento del provvedimento appena sopra menzionato.
Parte ricorrente denunzia:
1) abnormità del provvedimento del Gip che esorbitando dai poteri di controllo del Pubblico Ministero facenti capo a quel giudice, ha realizzato una inammissibile invasione della sfera di autonomia riservata al Pubblico Ministero in tema di esercizio dell'azione penale, ed ha concretizzato una situazione di autoattribuzione al Gip di poteri propositivi in ordine all'esercizio dell'azione penale peraltro senza indicazione alcuna dei titoli di reato autonomamente prefigurati e senza richiesta alcuna di iscrizione nel registro delle notizie di reato per specifici titoli di reato in qualche misura tratteggiati come ipotesi di falso che il PM ricorrente ritiene "del tutto inconferenti rispetto alla primigenia iscrizione ed alla notizia criminis sottoposta ad investigazioni" ad opera dello stesso PM. Il Gip avrebbe forzato la funzione del PM al perseguimento di pretese indeterminate finalità investigative, implicanti finanche l'adozione di atti invasivi nell'assenza di presupposti formali e sostanziali minimi da ravvisare, quantomeno, nella previa individuazione della o delle notizie di reato ritenuta o ritenute meritevoli di approfondimento.
All'udienza camerale del 20 Gennaio 2012 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito. CONSIDERATO IN DIRITTO
Obbligo di continua e ragionata correlazione tra vicenda processuale e principi di diritto applicabili per conferire ai fatti una qualificazione di diritto coerente alla realtà oggetto di procedimento, impone di sottolineare anzitutto che la richiesta di archiviazione del PM riferisce di ipotesi di reato rapportate all'area delle lesioni colpose e di inesistenza di alcun ragionevole dubbio circa la effettività della prestazione di consenso ( da parte della querelante che lo avrebbe manifestamente dichiarato) quale titolo di legittimazione degli interventi chirurgici oggetto di indagine. Nella stessa prospettazione esplicitata dal PM la configurabilità ipotetica o la inconfigurabilità del delitto di lesioni colpose passa attraverso la condizione della effettiva prestazione del consenso all'atto o agli atti operatori. La ordinanza per lo svolgimento di ulteriori indagini oggi impugnata come provvedimento abnorme, rileva discrepanze tra la dichiarazione di consenso informato, il certificato contenente il consenso a rischio anestiologico e i certificati successivi all'intervento descritto come laparotomia esplorativa. Ancora la ordinanza impugnata individua delle piste probatorie da seguire ma non da, come lo stesso ricorso del Pm scrive, alcuna qualificazione di reato diversa o ulteriore rispetto a quella già identificata dal PM., indica certo la necessità di inscrivere nel registro degli indagati i due protagonisti tecnici dell'atto o degli atti operatori oggetto di querela, si limita a ipotizzare la eventualità di una consulenza tecnica o di un incidente probatorio a valere nella prospettiva delle lesioni colpose espressamente rimettendosi sul punto alla valutazione dell'organo inquirente.
I principi applicabili al caso richiedono di ricordare che secondo la risalente giurisprudenza di Cass. pen. Sez. Unite, 10 dicembre 1997, n. 17 è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale,
ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo. Tale giurisprudenza ha trovato costante conferma Cass. pen. Sez. 5^ Sent. 23-06-2000, n. 3686 (rv. 216700); Cass. pen. Sez. 1^ Sent., 11- 01-1999, n. 240 (rv. 212638); Cass. pen. Sez. 6^, 06-12-2011, n. 48760 (rv. 251568); Cass. pen. Sez. 6^, 23-11-2011, n. 811 (rv. 251566); Cass. pen. Sez. 3^, 07-04-2011, n. 15179 (rv. 250380); Cass. pen. Sez. 1^, 31-03-2011, n. 21237 (rv. 250239); Cass. pen. Sez. 4^, 21-12-2010, n. 2634 (rv. 249331). In concreto Cass. pen. Sez. 2^, 28-09-2011, n. 36936 (rv. 251139) ha affermato che non è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari non accolga la richiesta di archiviazione e richieda nuove indagini, consistenti nell'interrogatorio dell'indagato, trattandosi di provvedimento che non crea una stasi del procedimento. E ancora le Sezioni Unite penali (Cass. Pen. Sez. Unite, 31 maggio 2005, n. 22909) hanno affermato che non è abnorme il provvedimento con il quale il g.i.p., all'esito dell'udienza camerale fissata sull'opposizione della persona offesa per il mancato accoglimento "de plano" della richiesta di archiviazione del p.m., ordina l'iscrizione nel registro delle notizie di reato di altri soggetti non indagati, per i quali il p.m. non abbia formulato alcuna richiesta, disponendo altresì la prosecuzione di ulteriori indagini. La giustapposizione tra vicenda processuale che ne occupa e principi destinati a regolarla, porta alla conclusione secondo la quale il Gip che ha ordinato l'iscrizione nel registro degli indagati di due medici protagonisti di atti operatori dai quali sarebbero derivate, in caso di mancato consenso all'atto operatorio, le lesioni colpose punibili per il quale il PM aveva compiuto atti di iniziativa a lui spettante, e che ha indicato delle possibili "piste probatorie" rimettendo al PM l'esercizio di ogni opzione appartenente alle sue attribuzioni, non ha esercitato poteri eccedenti la sua competenza, nè ha reso pronunzia che si pone al di fuori del sistema organico della legge processuale, o che comunque determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo. La evidenziazione di possibili profili di violazione della legge processuale ad opera del Gip, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, (Cass. Pen. Sez. Unite Sent. 26 marzo 2009, n. 25957) è anzi sintomo di esclusione di ogni abnormità potendo individuarsi in un provvedimento affetto da così fatti vizi un provvedimento contro norma ma non certo un provvedimento extra norma. Il ricorso è in conclusione infondato e deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2013