Sentenza 21 dicembre 2010
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con il quale il giudice di pace, richiesto dal P.M. dell'archiviazione nell'ambito di un procedimento a carico di ignoti, abbia, in accoglimento dell'opposizione della P.O., individuato i responsabili cui attribuire il resto ipotizzato ed invitato il P.M. a formulare l'imputazione nei termini di legge. (La Corte ha precisato che il giudice di pace ha il potere di disporre la formulazione dell'imputazione solo nel caso di procedimento nei confronti di persone note).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/12/2010, n. 2634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2634 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2010 |
Testo completo
та
02 6 34 / 1 1 M
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 21/12/2010 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FRANCESCO MARZANO
- Presidente SENTENZA N.- Rel. Consigliere - N 1672/2010 CARLO GIUSEPPE BRUSCO Dott. REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. GIULIO MAISANO N. 25807/2010
Dott. FAUSTO IZZO
- Consigliere -
Dott. PATRIZIA PICCIALLI
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI
BRESCIA nei confronti di: IGNOTI a seguito dell aporizione allo richiesta di archiviazione proporta delle persona offesa 1) UC UM N. IL 09/08/1961
avverso il decreto n. 3/2010 GIUDICE DI PACE di CREMA, del
15/03/2010
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO GIUSEPPE BRUSCO;
lette/sente le conclusioni del PG Dott. Eugenio SELVAGGI che be concluso per l'am illamento del prov- vedimento inpuquato.
il I) Il Procuratore della Repubblica presso Tribunale di
Crema ha proposto ricorso in cassazione avverso il provvedimento
15 marzo 2010 del Giudice di pace di Crema richiesto che TWY
dell'archiviazione nel procedimento contro ignoti per il reato di lesioni colpose in danno di UC UMBERTO che aveva proposto opposizione all'archiviazione ha accolto l'opposizione proposta www dalla persona offesa individuando i responsabili cui attribuire il reato ipotizzato e invitando il pubblico ministero a formulare il capo d'imputazione nei termini di legge.
A fondamento del ricorso si deduce, da parte del pubblico ministero ricorrente, l'erronea applicazione della legge penale e l'abnormità del provvedimento impugnato nella parte in cui ha disposto coattivamente la formulazione dell'imputazione da parte dell'organo dell'accusa.
II) Va preliminarmente esaminato il problema relativo alla ricorribilità del provvedimento impugnato. I provvedimenti in questione non sono infatti espressamente dichiarati impugnabili dalla legge e possono essere impugnati solo se ritenuti di natura abnorme.
Le sezioni unite di questa Corte hanno in più occasioni ribadito (v. Cass., sez. un., 24 novembre 1999 n. 26, Magnani, rv.
215094 e 10 dicembre 1997 n. 17, rv. 209603) che si caratterizza per abnormità non soltanto il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale ma, altresì, quello che, pur essendo in astratto espressione di un legittimo potere, si esplichi, al di là di ogni ragionevole limite, al di fuori dei casi consentiti о delle ipotesi previste.
Si è aggiunto, in queste decisioni, che l'abnormità dell'atto può riguardare tanto il profilo strutturale (quando l'atto si pone al di fuori del sistema normativo) quanto il profilo funzionale
(quando, pur non ponendosi al di fuori del sistema, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo).
E la più recente sentenza delle sezioni unite 20 dicembre 2007
5307, Battistella, rv. 238239, ha ribadito questi principi n. considerando ancora "l'assenza di criteri uniformi che d'identificazione dei caratteri distintivi del provvedimento abnorme ha contribuito ad una progressiva estensione di tale categoria, rispetto alle tradizionali invalidità dell'atto, nell'intento dichiarato da parte della giurisprudenza di legittimità di rimuovere, con il rimedio del ricorso immediato per Cassazione, situazioni processuali extra ordinem, altrimenti non eliminabili (per la preclusione derivante dalla tassatività dei mezzi di impugnazione e delle nullità), che conseguono ad atti del giudice geneticamente o funzionalmente anomali, non inquadrabili nei tipici schemi normativi ovvero incompatibili con le linee fondanti del sistema".
III) Alla luce dei principi indicati il provvedimento impugnato deve essere ritenuto abnorme perché incompatibile con i principi che disciplinano i rapporti tra giudice e pubblico ministero.
Non è in discussione, nel presente procedimento, l'ordine, formulato dal giudice di pace, di iscrivere nel registro delle notizie di reato le persone indicate nel provvedimento. Questo potere compete certamente al Giudice per le indagini preliminari in forza dell'art. 415 comma 2 u. p. cod. proc. pen., norma espressamente richiamata, nel caso di procedimento di competenza del giudice di pace, dall'art. 17 comma 5 del d. lgs. 28 agosto
2000 n. 274. Ciò che non poteva fare, il giudice, era di imporre al pubblico ministero di formulare l'imputazione che può essere disposta solo nel caso di procedimento nei confronti di persone note (art. 409 comma 5 del codice di rito). Non si tratta soltanto di un'anticipazione di tempi che potrebbe costituire una mera irregolarità ma di un tema che riguarda la disciplina dei rapporti tra pubblico ministero e giudice;
quest'ultimo non può infatti sostituirsi al pubblico ministero imponendogli la formulazione di un'accusa quando le persone cui il reato è attribuito non siano ancora iscritte nel registro delle notizie di reato. Ciò infatti costituisce un sovrapporsi alle funzioni del pubblico ministero che, nei confronti di queste persone, non ha avanzato alcuna richiesta e neppure ha avuto la possibilità di svolgere indagini che potrebbero portare allo stesso risultato ipotizzato dal giudice ma anche fornire argomenti per convincere il pubblico ministero dell'infondatezza dell'accusa.
Insomma il giudice controlla l'operato del pubblico ministero ma non si sostituisce ad esso.
Questa sequenza è del resto confermata dal tenore del già citato art. 17 d. lgs. 274 il cui comma 4 che prevede che il giudice di pace disponga che il pubblico ministero formuli
-l'imputazione e che disciplina, in tutta evidenza, il procedimento contro persone note tanto è vero che per il procedimento contro ignoti viene poi richiamato, dal comma 5,
l'art. 415 cod. proc. pen.).
Quello indicato è, del resto, l'orientamento uniforme della più recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass., sez. IV, 18
3 aprile 2008 n. 23100, Villa, rv. 240504; sez. V, 25 ottobre 2005
n. 27, Roncato, rv. 233058).
IV) Alle considerazioni in precedenza svolte conseguono l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al giudice che l'ha pronunziato per l'ulteriore corso.
P. Q. M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione IV penale, annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Giudice di pace di Crema per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma il giorno 21 dicembre 2010.
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IL PRESIDENTE
(dy. Francesco Marzano)
IL CONSIGLIERE RELATORE CO Martano (dr. Carlo Brusco)
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
26 GEN. 2011
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Gidio ria TIBERIC
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