Sentenza 11 gennaio 1999
Massime • 1
Integra gli estremi del provvedimento abnorme, in quanto tale ricorribile in Cassazione, quello con cui il G.I.P.,investito di una richiesta di proroga dei termini delle indagini preliminari, proposta ex art.406 cod. proc. pen. dal PM, restituisca gli atti allo stesso PM ,informandolo di non aver potuto decidere sulla predetta richiesta a causa della difficoltà di notificare l'avviso della richiesta di proroga a taluni indagati. Con detto provvedimento, infatti il G.I.P. ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di proroga, proposta dal P.M., sulla base di motivazioni che non trovano riscontro nelle disposizioni che regolano l'istituto ed ha, contestualmente, disapplicato le norme che disciplinano la notificazione degli atti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/01/1999, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO Presidente del 11/1/1999
1. Dott. CHIEFFI SEVERO Consigliere SENTENZA
2. Dott. SANTACROCE GIORGIO " N. 240
3. Dott. DE NARDO IU " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DELEHAYE ENRICO " N. 24229/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore della Repubblica presso il TRIBUNALE di BARInei confronti di:
ON GI N. IL 07.02.1956
ON IT N. IL 11.07.1958
ON IU N. IL 06.02.1954
CALÒ COSIMO N. IL 23.02.1945
RI FR N. IL 16.10.1959
NN MO N. IL 09.09.1955
RB OR N. IL 14.07.1942
AC GE N. IL 15.05.1969
BU AL N. IL 01.05.1953
AR NN N. IL 25.03.1936
EL DO N. IL 13.10.1960
CLEMENTE LE N. IL 06.03.1959
AN RI N. IL 20.04.1962
CI GE N. IL 25.10.1968
COMPAGNONE MA N. IL 02.01.1934
DE CA NT N. IL 15.10.1927
DE VITA NN N. IL 24.04.1966
NA NT N. IL 25.10.1951
NZ RO N. IL 20.07.1952
IF NT N. IL 31.07.1974
NN AO N. IL 04.06.1966
ESPOSITO GI N. IL 04.10.1951
FA VA N. IL 05.12.1953
FR NN N. IL 05.09.1953
AN AL N. IL 09.05.1965
GI FR N. IL 24.12.1957
IMPARATO AR N. IL 26.05.1974
INNOCENTE PO N. IL 18.11.1963
L'AB CO N. IL 31.10.1964
OL IO N. IL 07.07.1970
AG FR N. IL 07.10.1956
AG CO N. IL 09.05.1972
AT LE N. IL 17.04.1954
SO GI N. IL 23.07.1971
ZO IT N. IL 30.01.1962
EZ OL N. IL 15.07.1963
IT DI N. IL 05.07.1955
ZO FR N. IL 02.10.1967
IN CO N. IL 09.02.1966
TI NZ N. IL 11.11.1975
OT RO N. IL 25.01.1955
OM ER N. IL 28.10.1965
PA NT N. IL 18.08.1973
PE OL N. IL 12.08.1967
OI CE N. IL 08.04.1964
ES ER N. IL 21.04.1970
SP VA N. IL 19.07.1943
ROTI CATAL N. IL 17.07.1948
ROTI FILOMENO N. IL 08.02.1962
AT RE N. IL 11.10.1970
NO MO N. IL 15.12.1957
LA DO GI N. IL 15.07.1956
AR IN (DECEDUTO) N. IL 25.03.1956
AR SA N. IL 22.03.1952
AV IU N. IL 17.06.1957
LI GE N. IL 12.01.1957
NI GI N. IL 17.12.1952
GN CH N. IL 31.07.1972
TU CO N. IL 11.02.1954
IN MO N. IL 25.09.1964
LA IT N. IL 02.10.1962
VI SE N. IL 31.10.1949
VITU GIOVNN N. IL 29.05.1976
VIVA VINCENZO N. IL 23.04.1958
avverso ordinanza del 15.05.1998 G.I.P. TRIBUNALE di BARI sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE NARDO IU lette le conclusioni del P.G. Dott. V. Geraci che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata;
letta la memoria del difensore degli indagati, avv. Andrea martire, depositata l'11.12.19998, con la quale si chiede il rigetto del ricorso.
1. Il P.M. presso il Tribunale di Bari in data 31.10.97 presentava al GIP richiesta di proroga dei termini di scadenza delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 406 c.p.p. In data 14.5.98 il GIP del Tribunale di Bari restituiva gli atti al P.M. informando di non aver potuto concedere la proroga, "essendosi alcuni degli indagati e in particolare AL SC sottratto alla notifica".
Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il P.M. deducendone la nullità in quanto esso era stato adottato senza l'osservanza delle forme di cui all'art. 127 c.p.p., prescritte dal 5^ comma dell'art. 406 c.p.p. nel caso in cui il giudice ritenga che allo stato degli atti non si debba concedere la proroga. Con distinto motivo il P.M. ricorrente denunziava, comunque, l'abnormità del provvedimento che aveva omesso di decidere sulla richiesta di proroga a causa delle difficoltà di notificare l'avviso della richiesta di proroga a taluni indagati.
2. Il ricorso è fondato con riferimento alla denunziata abnormità del provvedimento impugnato che si pone al di fuori da ogni schema processuale e, come tale, non appare inquadrabile nella disciplina dell'istituto in cui viene ad inserirsi.
Deve ritenersi, infatti, che disponendo la restituzione degli atti al P.M., il GIP abbia omesso di pronunziarsi in ordine alla richiesta di proroga avanzata dal P.M., adducendo motivi che non trovano alcuna giustificazione sulla base delle norme procedurali che regolano l'istituto della proroga della scadenza dei termini delle indagini preliminari e disapplicando quella che disciplinano la notificazione degli atti.
Il provvedimento impugnato va, quindi, annullato senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al GIP del Tribunale di Bari che, previa notifica della richiesta di proroga alle persone indicate nel 3^ comma dell'art. 406 c.p.p., deciderà in ordine alla richiesta avanzata dal P.M.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al GIP del Tribunale di Bari per quanto di competenza. Così deciso in Roma, il 11 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 1999