Sentenza 23 novembre 2011
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con cui il G.i.p., dopo aver disposto l'espletamento delle indagini suppletive sollecitate dalla persona offesa in sede di opposizione alla richiesta di archiviazione del P.M., deliberi l'archiviazione del procedimento e dichiari contestualmente l'inammissibilità dell'opposizione, in assenza di una reiterata formale richiesta da parte del titolare dell'azione penale, a seguito della necessaria valutazione degli esiti dell'approfondimento istruttorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/11/2011, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 23/11/2011
Dott. MILO Nicola - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FAZIO Anna AR - Consigliere - N. 1825
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 9042/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO UI, n. il 6/8/1963, persona offesa nel procedimento a carico di:
BA AR FR, n. il 20/2/1940;
avverso il decreto di archiviazione del Gip del Tribunale di Latina in data 15/1/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Milo Nicola;
lette le conclusioni del P.G. Dott. FODARONI AR Giuseppina, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e trasmissione degli atti al P.M. presso il Tribunale di Latina. FATTO E DIRITTO
1. Il Gip del Tribunale di Latina, con provvedimento de plano del 15/1/2011, disponeva l'archiviazione del procedimento penale a carico di AR FR BA in relazione all'ipotizzato reato di cui all'art. 323 c.p., dichiarando contestualmente l'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla persona offesa, UI CO, alla corrispondente richiesta del P.M..
Deve chiarirsi, in punto di fatto, che il Gip, con precedente ordinanza del 22/4/2010, aveva ritenuto ammissibile l'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e disposto che il P.M. procedesse all'espletamento delle indagini suppletive sollecitate dall'opponente.
Il Gip, quindi, preso atto dell'esito di tali ulteriori indagini e ritenuto che tutti gli elementi acquisiti non consentivano di dare corpo al reato ipotizzato, disponeva la citata archiviazione.
2. Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, la persona offesa, lamentando: 1) violazione della legge processuale, con riferimento all'art. 408 c.p.p., comma 2, art. 409 c.p.p., comma 6 e art. 127 c.p.p., comma 5, per non essergli stato notificato l'avviso relativo alla seconda richiesta di archiviazione ("implicita") e per essere stata contraddittoriamente dichiarata inammissibile l'opposizione, che in precedenza era stata ritenuta ammissibile, tanto da essere state disposte le indagini suppletive richieste;
2) violazione della legge processuale, con riferimento all'art. 408 c.p.p., comma 1, e abnormità del decreto impugnato, perché adottato in assenza di una reiterata richiesta formale di archiviazione da parte del P.M.. Nell'interesse del ricorrente è stata depositata, in data 15/11/2011, memoria difensiva, con la quale si insiste per l'accoglimento del ricorso.
3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Osserva, invero, la Corte che deve ritenersi abnorme il decreto di archiviazione in verifica, in quanto adottato dal Gip, che pur aveva respinto in un primo momento la corrispondente richiesta del P.M., in assenza di una reiterata e aggiornata richiesta dell'Organo d'accusa, formulata sulla base di una necessaria rivalutazione della complessiva situazione emersa a seguito dell'espletato approfondimento istruttorio.
La procedura seguita dal Gip, incentrata sostanzialmente sull'originaria richiesta di archiviazione 25/5/2009 del P.M. e già disattesa, si pone al di fuori del sistema e vanifica le finalità delle indagini suppletive espletate. In tal modo, infatti, il Gip non solo ha disposto l'archiviazione senza una nuova e aggiornata richiesta del titolare dell'azione penale, ma ha privato la persona offesa del potere di contrastare la eventuale, nuova richiesta di archiviazione, con palese violazione del principio del contraddittorio.
4. Il decreto impugnato deve, pertanto, essere annullato senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al P.M. presso il Tribunale di Latina.
Così deciso in Roma, il 23 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2012