Sentenza 27 giugno 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/06/2002, n. 9418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9418 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2002 |
Testo completo
Aula B REPUBBLIC ITA IAN00418 /0 2 I me del Popolo La Corte Suprema di Cassazione Sezione Lavoro composta dai seguenti Magistrati: Oggetto: Prev.soc. R.G.n. 2674/2000 Presidente dr. Vincenzo Mileo Consigliere rel. Cron. 25272 dr. Donato Figurelli Consigliere Rep. dr. Luciano Vigolo Consigliere Ud. 24.04.2002 dr. Natale Capitanio dr. Pasquale Picone Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: nele FR LO elettivamente domiciliato in Roma alla via Cola di Rienzo n. 28 presso l'avv. Salvatore Cabibbo che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso, ricorrente%;B 1794 CON TRO Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante prof. Massimo Paci, rap- presentato e difeso, congiuntamente o separatamente, dagli : avvocati Carlo De Angelis e Michele Di Lullo, con i quali è elettivamente domiciliato in Roma alla via della Frezza 1 - n. 17 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto medesimo, resistente con procura;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Crema - 28 ottobre 1999, n. 52/99, n. 143/99 R.G.A. in data 26 C.; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 24 aprile 2002; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Gene- rale dr. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per il ri- getto del ricorso. - 2 - Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore di Crema in data 24 novembre 1997 il signor LO FR richiedeva sentenza di condan- na nei confronti dell'INPS a corrispondere la pensione di anzianità con decorrenza 1° novembre 1994, lamentando che 1'Istituto aveva invece liquidato la prestazione con decor- renza 1° gennaio 1995. L'Istituto intimato, all'atto della costituzione, si oppo- neva alla domanda, giustificando il proprio operare alla luce del d.l. 533/94 e del d.l. 654/94, non convertiti, e della successiva legge 724/94. f unds Il Prettore accoglieva il ricorso e condannava l'INPS alle spese del giudizio. L'INPS proponeva appello, ma, nelle more del procedimento di impugnazione, riconosceva la decorrenza della pensione richiesta dal FR. Preso atto di ciò, il Tribunale di Crema, con sentenza 26 28 ottobre 1999, dichiarava cessata la materia del contendere e compensava le spese di entrambi i gradi del giudizio. Osservava il Tribunale, in ordine alla disposta compensazio- ne delle spese, che nella tormentata materia si erano in bre- ve volgere di tempo succeduti interventi normativi di arduo coordinamento e di estrema difficoltà interpretativa, di tal che sussistevano giusti motivi per detta compensazione. Avverso detta sentenza, con atto notificato il 28 gennaio 2000, - 3 - il FR ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo. L'Istituto intimato ha depositato solo procura speciale. Motivi della decisione. Con l'unico motivo, denunziando violazione e falsa applica- zione degli artt. 91, 112, 346 c.p.c. in relazione al di- sposto di cui al n. 3 dell'art. 360 c.p.c., il ricorrente deduce che nessuna influenza sul regime delle spese di giu- dizio era in grado di produrre l'esito della fase conclusa- si con sentenza di cessazione della materia del contendere;
che il Tribunale era tenuto alla verifica delle posizioni pro- cessuali, anche se ai soli fini dell'attribuzione dell'onere di spesa;
che l'INPS non aveva impugnato il capo di sentenza relativo alle spese%; che i motivi di impugnazione si erano dimostrati infondati per riconoscimento dell'obbligo da parte dell'Istituto%3B che il Tribunale non poteva pronunciarsi in relazione alle spese del precedente grado. Osserva la Corte che il ricorso è infondato. Invero la pronuncia di "cessazione della materia del contendere", in seno al rito contenzioso ordinario, costituisce una fatti- specie di estinzione del processo, creata dalla prassi giu- risprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclu- - 4 - sione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di ri- nuncia alla pretesa sostanziale%;B alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere, per- tanto, consegue la caducazione di tutte le pronunce emana- te nei precedenti gradi di giudizio e non passati in cosa giudicata (v. Cass. S.U.28 settembre 2000 n. 1048). La decisione del giudice del merito di compensare, poi, in tutto o in parte le spese di lite, essendo l'espressione di un potere discrezionale attribuito dalla legge, è incensura- bile in sede di legittimità, a meno che essa non sia accom- pagnata dalla indicazione di ragioni palesemente illogiche, tali da inficiare, stante la loro inconsistenza, lo stesso processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto (Cass. S.U. 15 novembre 1994 n. 9597). Alla stregua degli esposti principi deve ritenersi corretta la statuizione del Tribunale di compensare le spese di en- trambi i gradi del giudizio. Invero, da una parte, dalla di-- chiarazione di cessazione della materia del contendere, pronuncia- ta dal Tribunale, conseguiva la caducazione della pro- nuncia di primo grado (anche in ordine al regolamento delle spese di tale grado del giudizio), in quanto l'appello inve- stiva interamente la sentenza pretorile, e dall'altra la compensazione delle spese (di entrambi i gradi del giudizio) disposta dal Tribunale, peraltro congruamente e logicamente 5. motivata, ben poteva prescindere dalla c.d. soccombenza virtuale, essendo la compensazione espressione di un potere discrezionale attribuito dalla legge, incensu- rabile in sede di legittimità (salvo il caso di illogi- cità della motivazione sul punto che, come si è detto, nella specie non sussiste). Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Nulla per le spese del giudizio di cassazione, avendo l'Istituto intimato depositato solo procura speciale, senza partecipare alla discussione orale.
P.Q.M.
Il Tribunale rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 24 aprile 2002. Il Presidente (dr. Vincenzo Milep) mineene Il Consigliere estensore (dr. Donato Figurelli) IL CANCELLIERE Scollaria Depociieto -6 -