Cass. pen., sez. III, sentenza 07/02/2003, n. 15185
CASS
Sentenza 7 febbraio 2003

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In tema di disciplina igienica degli alimenti, con particolare riguardo ai prodotti della pesca, l'esistenza di controlli pubblici, sia pure sistematici, finalizzati a garantire l'igienità delle operazioni di cattura e di successiva commercializzazione dei suddetti prodotti, non sottrae i commercianti al generale dovere di porre in essere ogni opportuna precauzione idonea ad evitare l'immissione sul mercato di prodotti dannosi o, comunque, non conformi a legge. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che correttamente fosse stata affermata la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 5, lett. d, della legge 30.4.1962 n. 283, per avere egli detenuto per la vendita pesci della specie "lanzardi" invasi da parassiti, ai quali la detta specie era, anche per quanto a conoscenza del medesimo imputato, particolarmente soggetta).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 07/02/2003, n. 15185
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15185
    Data del deposito : 7 febbraio 2003

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