Sentenza 7 febbraio 2003
Massime • 1
In tema di disciplina igienica degli alimenti, con particolare riguardo ai prodotti della pesca, l'esistenza di controlli pubblici, sia pure sistematici, finalizzati a garantire l'igienità delle operazioni di cattura e di successiva commercializzazione dei suddetti prodotti, non sottrae i commercianti al generale dovere di porre in essere ogni opportuna precauzione idonea ad evitare l'immissione sul mercato di prodotti dannosi o, comunque, non conformi a legge. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che correttamente fosse stata affermata la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 5, lett. d, della legge 30.4.1962 n. 283, per avere egli detenuto per la vendita pesci della specie "lanzardi" invasi da parassiti, ai quali la detta specie era, anche per quanto a conoscenza del medesimo imputato, particolarmente soggetta).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/02/2003, n. 15185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15185 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Francesco TORIELLO Presidente
dott. Nicola QUITADAMO Componente
dott. Alfredo M. LOMBARDI "
dott. Aldo FIALE "
dott. Amedeo FRANCO "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Sul ricorso proposto da:
NT GI, nato a [...] il [...];
Avverso la sentenza 15/1/2002 del Tribunale monocratico di Torino;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udito in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo Fiale;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Gioacchino Izzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 15.1.2002 il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, affermava la penale responsabilità di NT GI in ordine al reato di cui:
- all'art. 5, lett. d), legge 30.4.1962, n. 283 (per avere detenuto per la vendita circa Kg. 64 di pesce della specie "lanzardi" invasi da larve vive e vitali di nematòdi del genere "anisakis" - acc. in Torino, il 20.5.1999) e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di euro 1.730,00 di ammenda, concedendo il beneficio della non-menzione. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'NT, il quale lamenta:
a) violazione degli artt. 3 e 9 del D.Lgs. n. 531/1992, quanto all'affermata sussistenza del reato, poiché la presenza di parassiti non è stata accertata all'interno di prodotti alimentari "destinati ad essere venduti" b) violazione dell'art 9 del regolamento del mercato ittico all'ingrosso della città di Torino, approvato con delibera del Consiglio comunale 29.6.1998.
MOTIVI DELLA DECISIONE
II ricorso deve essere rigettato, poiché le doglianze anzidette sono infondate.
1. L'art. 3 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 531 (Attuazione della direttiva 91/493 CEE che stabilisce le "norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca) stabilisce che i prodotti della pesca catturati nel loro ambiente naturale "sono commercializzati" se rispondono a specifici requisiti, tra i quali rientra (lett. d) la sottoposizione "ad un controllo sanitario ai sensi dell'art, 9, con l'osservanza del capitolo 5 dell'Allegato".
L'art. 9 dello stesso D.Lgs. n. 531/1992 prevede, al comma 5 (come modificato dal D.Lgs. 26.10.1995, n. 524), che "II servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio esegue il controllo dei prodotti della pesca anteriormente alla loro commercializzazione nei mercati all'ingrosso e negli impianti collettivi per le aste al fine di stabilire se i prodotti sono idonei al consumo umano. Tale controllo consiste in un esame effettuato in conformità a quanto previsto al capitolo V dell'Allegato".
Quanto ai controlli parassitologici, il capitolo V dell'Allegato - al punto 2 della parte II -prevede che "Prima dell'immissione sul mercato per il consumo umano i pesci e i prodotti ittici devono essere sottoposti ad un controllo visivo per campionatura per la ricerca dei parassiti visibili. I pesci o le parti dei pesci che presentano manifestamente parassiti e che sono asportati non devono essere immessi sul mercato per il consumo umano. Le modalità del controllo sono stabilite secondo la procedura comunitaria". L'art. 9 del Regolamento del mercato ittico all'ingrosso della città di Torino (approvato con delibera del Consiglio comunale 29.6.1998) istituiva presso quel mercato "un servizio di controllo sanitario al quale è preposto un veterinario particolarmente esperto nella materia, coadiuvato da un adeguato numero di agenti di polizia veterinaria" e disponeva che "II servizio sanitario accerta quotidianamente, prima dell'inizio delle contrattazioni, la commestibilità dei prodotti ittici immessi sul mercato ... I prodotti ittici possono essere posti in vendita quando per gli stessi siano state esperite tutte le verifiche sanitarie previste dalla legislazione vigente".
Tale controllo sistematico, antecedente l'inizio delle contrattazioni, venne abolito alcuni giorni dopo l'accertamento in relazione al quale si procede (a fare data dal 15 giugno 1999), essendosi il mercato dotato di un Protocollo aziendale di igiene e autocontrollo, in attuazione dei Decreti Legislativi n. 531/1992 e n. 155/1997, che specificava, per gli stessi venditori, l'attività di autovigilanza igienico-sanitaria sul pesce da loro posto in vendita.
2. Nella fattispecie in esame:
- l'accertamento in oggetto venne eseguito - da un veterinario della U.S.L. competente per territorio - nel mercato ittico di Torino (che è un mercato all'ingrosso, ove le operazioni di vendita si svolgono a mezzo di contrattazioni all'asta ma in due giorni settimanali è consentita anche la vendita successiva ai privati consumatori), circa un quarto d'ora prima dell'inizio di tali contrattazioni;
- la partita di pesci era pervenuta all'imputato, il giorno precedente, con regolari documenti di trasporto, sui quali risultava impresso a stampa il bollino di garanzia generale della conformità alle direttive CEE in materia di pesca (prescritto dall'art. 7 del D.Lgs. n. 531/1992);
- nello specifico i "lanzardi" (della famiglia degli sgombri) erano contenuti in otto cassette già esposte sui pancali;
- trattasi di pesci costituenti "specie a rischio", dei quali anche l'imputato ha affermato di ben conoscere la pericolosità riguardo all'infestazione da parassiti del genere anisakis: per tale ragione la metodica di controllo adottata in quel mercato prevedeva specificamente il prelievo del pacchetto intestuale e l'esame dello stesso [si ricordi che, per la prevenzione della parassitosi da anisakis nelle specie di pesce più frequentemente colpite (tra cui gli sgombri), il Ministero della sanità ebbe ad emanare la Circolare 11.3.1992, n. 10 (Direttive e raccomandazioni in merito alla presenza di larve di anisakis nel pesce) e l'Ordinanza 12.5.1992 (Misure urgenti per la prevenzione della parassitosi da anisakis)];
- vennero sviscerati dal veterinario cinque o sei pesci e si verificò che vi era una invasione definita "massiva" di parassiti, visibili ad occhio essendo di specie vermiforme bianca (trattasi di larve che permangono, di norma, nella cavità celomatica del pesce vivo e, dopo la morte del pesce, sopravvivono e si trasferiscono nel tessuto muscolare per cercare nutrimento fuori dall'intestino).
3. Secondo l'assunto difensivo - tenuto conto della normativa dianzi ricordata e delle norme regolamentari vigenti nel mercato - l'imputato, sino al termine del controllo veterinario, non aveva la piena e libera disponibilità su alcuno dei prodotti consegnatigli dai propri fornitori.
Soltanto al servizio veterinario - e non all'imputato medesimo - incombeva l'obbligo dell'effettuazione di un controllo parassitologico quotidiano sul pescato ed il controllo veterinario veniva effettuato, prima che qualsiasi contrattazione avesse inizio, proprio per impedire che potessero essere destinati alla vendita prodotti giudicati non conformi agli standard normativi.
3.1 Tale assunto è infondato e non può essere condiviso. I destinatari delle disposizioni dell'art. 5 della legge n. 283/1962 sono tutti coloro che concorrono alla immissione sul mercato di prodotti destinati al consumo e non conformi alle prescrizioni igienico-sanitarie.
In proposito, deve ribadirsi l'orientamento già espresso da questa Corte Suprema secondo il quale il concetto di "destinazione per la vendita", enunciato dall'art 5 della legge 30.4.1962, n. 283, in tema di frodi alimentari, non consiste soltanto nel possesso di prodotti destinati immediatamente alla vendita, bensì anche nel possesso di prodotti da vendersi successivamente e cioè, in definitiva, in una relazione di fatto, tra il soggetto ed il prodotto, caratterizzato semplicemente dal fine della vendita stessa, senza che sia necessario che la merce si trovi in luoghi destinati ai consumatori [vedi Cass.: Sez. 6^, 4.6.1993, n. 5661;
Sez. 6^, 14.12.1993, n. 11395; Sez. 3^,22.6.1996, n. 6266]. Ai sensi dell'art. 2, lett. p), del D.Lgs. n. 531/1992 (come sostituito dal D.Lgs. n. 524/1995), inoltre, per commercializzazione dei prodotti della pesca si intende "la detenzione o l'esposizione per la vendita, la messa in vendita, la vendita, la consegna o qualsiasi altra forma di immissione sul mercato, ad esclusione della vendita al dettaglio e della cessione diretta sul mercato locale, di piccole quantità da un pescatore al venditore al minuto o al consumatore".
Il D.Lgs. 26.5.1997, n. 155 (Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari) stabilisce le norme generali di igiene dei prodotti alimentari e le modalità di verifica dell'osservanza di tali norme.
Tale testo normativo, all'art. 3, fissa - nei confronti degli operatori del settore alimentare - il principio di autocontrollo [estendendo, per i prodotti della pesca, il campo di applicazione dell'analogo principio già posto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 531/1992] e stabilisce (con disposizione immediatamente precettiva e non soggetta alla disciplina transitoria di cui al successivo art. 9) che "II responsabile dell'industria [alimentare] deve garantire che la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o la fornitura, compresa la somministrazione, dei prodotti alimentari siano effettuati in modo igienico", prescrivendo altresì che "Qualora, a seguito dell'autocontrollo di cui al comma 2, il responsabile dell'industria alimentare constati che i prodotti possono presentare un rischio immediato per la salute provvede al ritiro dal commercio dei prodotti in questione e di quelli ottenuti in condizioni tecnologiche simili, informando le autorità competenti sulla natura del rischio e fornendo le informazioni relative al ritiro degli stessi".
Per "-industria alimentare", inoltre, l'art. 2 prevede che debba intendersi "ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che esercita una o più delle seguenti attività: la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o la fornitura, compresa la somministrazione, di prodotti alimentari".
L'operatore del settore alimentare, pertanto, non solo è responsabile della salubrità e della sicurezza del prodotto, ma deve anche garantire i mezzi di controllo messi in atto a tal fine. Quanto ai prodotti della pesca, dunque, l'esistenza di controlli pubblici riguardanti l'igienicità nelle operazioni di cattura (attività sottratta al campo di applicazione del D.Lgs. n. 155/1997) e nei luoghi di successiva commercializzazione, sia pure sistematicamente esercitati, non sottrae i commercianti al generale dovere di porre in essere ogni opportuna precauzione idonea ad evitare l'immissione sul mercato di prodotti dannosi o non conformi alla legge.
I doveri di diligenza ad essi imposti riguardano una fase anteriore a quella del controllo della pubblica autorità (anche se non meramente eventuale) e - nella specie - l'addotto affidamento nell'efficienza di un imprescindibile controllo pubblico non integra uno stato di buona fede, vertendosi in una situazione in cui l'imputato (secondo l'accertamento fattuale compiuto dal giudice del merito) non ha comunque fatto tutto quanto era nelle sue possibilità per adeguare la propria condotta ai precetti normativi.
4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt 607, 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 7 febbraio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA L'1 APRILE 2003.