Sentenza 10 luglio 1999
Massime • 1
La consulenza tecnica d'ufficio - che, normalmente, non è un mezzo di prova, ma uno strumento di valutazione, sotto il profilo tecnico - scientifico, di dati già acquisiti che non può essere utilizzato al fine di esonerare le parti dall'"onus probandi" gravante su di esse - può contenere elementi idonei a formare il convincimento del giudice. Ne consegue che una volta che l'ausiliare abbia, di sua iniziativa, assunto legittimamente informazioni il giudice, tenuto a valutare se l'iniziativa sia stata utilmente condotta, incorre nel vizio di omessa motivazione se non esamina affatto una questione - prospettata dalle parti o rilevabile d'ufficio - che risulta dalla relazione peritale acquisita agli atti. (Nella specie la sentenza impugnata - cassata con rinvio dalla S.C. - nel riconoscere il diritto del ricorrente all'assegno di invalidità, con decorrenza dal mese di dicembre del 1986, non aveva affatto preso in esame la circostanza, risultante dalla relazione peritale, che il ricorrente medesimo era anche titolare di pensione di vecchiaia dal mese di ottobre del 1988, sicché erano stati lasciati in vita entrambi i trattamenti in contrasto con il principio di preclusività alternativa delle prestazioni previdenziali).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/07/1999, n. 7319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7319 |
| Data del deposito : | 10 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Sergio LANNI - Presidente -
Dott. Massimo GENGHINI - Consigliere -
Dott. Bruno BATTIMIELLO - Consigliere -
Dott. Natale CAPITANIO - Consigliere -
Dott. Vincenzo CASTIGLIONE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati MARIO PASSARO, GIORGIO STARNONI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FE NO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato FRANCO AGOSTINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 417/97 del Tribunale di ANCONA, depositata il 17/05/97 R.G.N. 226/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/02/99 dal Consigliere Dott. Vincenzo CASTIGLIONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Accogliendo la domanda proposta - con ricorso depositato il 12 marzo 1990 - dal sig. IN FE, il Pretore di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, ha condannato l'INPS ad erogare allo stesso FE l'assegno di invalidità con decorrenza dal 1^ dicembre 1986.
L'appello dell'INPS è stato respinto dal Tribunale del luogo, che ha confermato la decisione impugnata, osservando che - dalla consulenza tecnica d'ufficio - era risultato che l'assicurato era affetto da un complesso morboso, che ne aveva determinato una riduzione della capacità di lavoro in misura superiore ai due terzi già all'epoca di presentazione della domanda amministrativa. Avverso la sentenza di appello del 14 febbraio 1997, l'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un solo mezzo.
IN FE si è costituito con controricorso, peraltro inammissibile, in quanto notificato oltre il termine previsto dall'art. 370 cod. proc. civ.. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Istituto ricorrente chiede la cassazione della sentenza impugnata, per violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 10, della legge n. 222 del 1984 in relazione agli artt. 45 R.D.L. n.1827/1935, 2 R.D.L. n. 636/1939, 22 legge n. 153 del 1969, nonché in relazione agli artt. 113 e 412 cod. proc. civ., e per omesso esame di un punto decisivo della controversia risultante dagli atti di causa e rilevabile d'ufficio (art. 360, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ.). L'Istituto ricorrente sostiene che il Tribunale ha omesso di prendere in esame la circostanza, risultante dalla relazione peritale d'ufficio, secondo cui il FE - al quale il giudice di appello ha riconosciuto il diritto all'assegno di invalidità con decorrenza dal mese di dicembre 1986 - era anche titolare di pensione di vecchiaia dal mese di ottobre 1988, lasciando in tal modo in vita entrambi i trattamenti pensionistici.
E ciò nonostante il principio di preclusività, in forza del quale la trasformazione dell'assegno di invalidità in pensione di vecchiaia non opera ex lege, dovendosi, in ogni caso, escludere che l'assicurato possa beneficiare di due prestazioni pensionistiche. La doglianza è fondata.
All'accoglimento del ricorso si è opposto il Procuratore Generale, il quale ne ha dedotto la (pregiudiziale) inammissibilità, poiché la questione relativa alla contemporanea sussistenza dei titoli abilitanti (il FE) al godimento delle due prestazioni pensionistiche - sussistenza, peraltro, già risultante dalla C.T.U. espletata in grado di appello - è stata proposta per la prima volta in cassazione.
L'opinione del P.G. non può essere condivisa.
Sebbene la consulenza tecnica non sia normalmente un mezzo di prova, ma mezzo di valutazione, sotto il profilo tecnico - scientifico, di dati già acquisiti (Cass. n. 132/96 ed altre), può tuttavia contenere elementi idonei a formare il convincimento del giudice. Il quale, fermo restando che la consulenza tecnica non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte del fornire la prova di quanto deduce (per tutte: Cass. n. 2963/93; Cass. n. 2205/96), una volta, però, che l'ausiliare abbia assunto (legittimamente, di sua iniziativa: cfr. Cass. n. 8256/87) informazioni, è tenuto a valutare se l'iniziativa sia stata utilmente condotta. Conseguentemente, incorse nel vizio di omessa motivazione, il giudice che abbia completamente omesso di esaminare una questione (prospettata dalle parti o) rilevabile d'ufficio (ex plurimis: Cass. 3113/86; n. 2989/88; n. 8653/94; n. 6189/95), e che comunque risulta dalla relazione peritale acquisita agli atti.
Ciò premesso, si nota che, nel caso in esame, la circostanza che il FE era contemporaneamente titolare anche di pensione di vecchiaia, risultante - secondo la ricostruzione dei fatti operati dal ricorrente - alle pagine 8 e 13 della relazione peritale (di appello), costituiva un elemento comunque acquisito al processo, del quale il Tribunale doveva tener conto. Ciò in relazione al principio ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di rapporti tra diritto all'assegno di invalidità e diritto alla pensione di vecchiaia, la preclusività alternativa delle prestazioni previdenziali (o della immutabilità del titolo di pensione, che un recente orientamento ha, in parte, attenuato: Cass. n. 1821/98), così come recepita dall'art. 1, comma 10, della legge n. 222 del 1984, presuppone che l'assicurato, già titolare di un trattamento pensionistico, avrebbe in mancanza di questo, diritto anche all'altro trattamento. Ne consegue che lo stesso principio (della preclusività alternativa) non può trovare applicazione quando il diritto all'assegno di invalidità sia giudizialmente riconosciuto, sia pure con effetto retroattivo, in epoca successiva al conseguimento della pensione di vecchiaia e, quindi, in tal caso non opera "ope legis" la trasformazione automatica dell'assegno di invalidità in pensione di vecchiaia alle condizioni e con gli effetti precisati nel citato art. 1, comma decimo, e, invece, l'assicurato ha la facoltà di scegliere il trattamento ritenuto più favorevole (Cass. n. 3045/96 ed altre) . Tale è la fattispecie concreta, nella quale - secondo l'accertamento in fatto operato dal Tribunale e le osservazioni contenute nel ricorso - è risultato che IN FE, titolare di pensione di vecchiaia dal 1988 (mese di ottobre), ha conseguito il riconoscimento giudiziale del diritto all'assegno di invalidità in epoca successiva (la sentenza del Pretore di Ancona, a lui favorevole, è infatti, del 14 maggio 1993), anche se con effetto retroattivo;
di qui il denunciato vizio di omessa motivazione, giacché, se si fosse dato carico di esaminare la circostanza emergente dalla relazione peritale, il Tribunale avrebbe dovuto sollecitare il FE stesso ad esercitare la scelta tra le due prestazioni previdenziali dalla data della virtuale loro concorrenza e, comunque, fissare una linea di demarcazione temporale tra i due benefici (indicando il termine finale di efficacia dell'assegno di invalidità), al fine di escludere l'abnorme contemporanea fruizione di entrambi. Alla stregua di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va, quindi, annullata e la causa rinviata, per un nuovo esame, ad altro giudice di appello, che si designa nel Tribunale di Pesaro, il quale si uniformerà ai principi suenunciati.
Il giudice del rinvio provvederà, altresì, alla regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Pesaro.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 1999