Sentenza 19 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/07/2002, n. 10561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10561 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2002 |
Testo completo
1 05 6 1 /0 2 REPUBBLICA ITALI IN NOME DEL BOROLO ITALIAN LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto Diffamazione a mezzo SEZIONE TERZA CIVILE stampa;
risarcimento danni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 6245/01 Dott. Vincenzo CARBONE Presidente Dott. AO VITTORIA Consigliere 28166 Cron. Dott. Luigi Francesco DI NANNI Rel. Consigliere 2163 Dott. Francesco TRIFONE Consigliere Rep. Ud. 14/12/01 Dott. Alberto TALEVI Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: AR RO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GRACCHI 6, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE PETTINATO, che lo difende unitamente agli avvocati GIANNI CORREGGIARI, ALESSANDRO PELLEGRINI, giusta delega in atti;
IL SOLE 24 ORE 3.10 ricorrente 2GLU 2002 A CANCELLIERS
contro
RCS EDITORI SPA, in persona del suo procuratore avv. €0.77 L.1500 MIELI PAOLO, DI FEO GIANLUCA, Crescenzo Pulitanò, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MONSERRATO 34, 2001 presso lo studio dell'avvocato ANTONELLI GUELI GOLINO, 6889906 2178 difesi dagli avvocati GILBERTO VITALE, GIACOMO 6889907 6889908 6890028 ANTONELLI, GIUSEPPE GUELI, SILVIA GOLINO, giusta delega in atti;
controricorrenti n. 1682/00 della Corte d'Appello di MILANO, sezione II civile emessa il 21/6/2000, depositata il 23/06/00; RG. 1254/98, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/01 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato GIANNI CORREGGIARI;
udito l'Avvocato GILBERTO VITALE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria SQ che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. PI OL, con atto di citazione del 21 giugno 1995, ha convenuto in giudizio davanti al tribu- nale di Milano la spa R.C.S, AO IE e AN De FE, rispettivamente editrice, direttore responsabile e giornalista del quotidiano "Il Corriere della Sera", chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti a seguito della pubblicazione di un arti- colo con il titolo "Strage nera, regia Nato;
25 anni dopo le prime rivelazioni sulla struttura che organizzò le bombe;
Piazza Fontana: Vinciguerra indica la pista 2 atlantica". L'attore ha riferito che nell'articolo egli era in- dicato come il più famoso tra quelli che erano stati ingaggiati dall'organizzazione terroristica TE ma la notizia era falsa, in quanto egli non ave- Press, va intrattenuto contatti di alcun tipo con quell'orga- nizzazione. I convenuti si sono costituiti in giudizio ed hanno contestato il carattere diffamatorio dell'articolo, SO- stenendo che in relazione agli stessi fatti, riportati da altro giornale, era stata pronunciata sentenza di assoluzione dal reato di diffamazione.
2. Il tribunale di Milano ha accolto la domanda ed ha condannato i convenuti in solido a pagare all'attore la somma di lire 10 milioni a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
3. La spa R.C.S, AO IE e AN De FE han- no impugnato la decisione, insistendo per il rigetto della domanda. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 23 giugno 2000, ha riformato la decisione rigettando la domanda del OL. La Corte di appello ha ritenuto che con l'articolo incriminato il giornalista aveva esercitato un legitti- mo “diritto di cronaca e di critica su vicende della 3 massima importanza, sia sotto il profilo meramente sto- rico che per quello etico politico, perché corrisponde a notizie vere e riscontrate anche in sede giudizia- ria".
4. PI OL ha proposto ricorso per cassa- zione contro la decisione, svolgendo sette motivi. Gli intimati hanno resistito con controricorso ed hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Gli elementi sull'interpretazione dei quali è fondato il giudizio della Corte di appello di Milano sono i seguenti due. A. Un documento portoghese (fiche de contact, Ovve- ro scheda di contatto) nel quale era annotata una con- versazione telefonica tra l'agente JO dell'organizza- zione TE Press e tale AZ, nella quale si fa- ceva parola del OL. B. La sentenza del tribunale penale di Milano che aveva già assolto dal reato di diffamazione a mezzo stampa alcuni giornalisti del settimanale L'Europeo, che negli anni 1974 e 1975 aveva svolto un servizio giornalistico sugli stessi fatti poi riportati dal Cor- riere della Sera.
1.1. La Corte di appello ha ritenuto che, secondo la traduzione italiana, nella "fiche de contact" esi- 4 steva la seguente annotazione: "AZ è rimasto mol- to sorpreso che io conoscessi il nome di OL. Questi è un amico di sempre: è il giornalista di cui mi aveva parlato [....] ". - secondo il giudice di appello- presuppo- Il fatto neva l'esistenza di stretti rapporti tra l'agente della TE Press ed il OL già prima della conversa- zione telefonica e forniva, da solo, la prova di rap- porti stretti e di lunga durata fra lo stesso OL ed un esponente dell'TE Press. Quanto alla sentenza di assoluzione dei giornalisti del settimanale, la Corte di Milano ha sottolineato che essi erano stati assolti per avere esercitato il dirit- to di cronaca e che questo stesso giudizio si doveva estendere all'articolo del Corriere della Sera, di con- tenuto identico a quello del settimanale. La Corte di appello, pur ritenendo esaustivi questi elementi, ha aggiunto: che era superato l'argomento su- bordinato degli appellanti sul riconoscimento della esimente a livello putativo;
che la sentenza del tribu- nale penale di Milano la quale aveva condannato alcu- - ni giornalisti e l'editore del quotidiano "L'Avvenire" che aveva pubblicato un articolo del medesimo tenore- non era rilevante sia perché l'articolo non era stato acquisito, sia perché si riferiva a soggetti diversi da 1 05 quelli che facevano parte del giudizio;
che le deposi- zioni testimoniali raccolte in altro giudizio promosso dal OL non erano significative.
2. I sette motivi del ricorso si possono raccoglie- re in due gruppi. Nel primo gruppo stanno i motivi primo, secondo e quarto, i quali censurano gli elementi positivi del giudizio espresso dalla Corte di appello sul diritto di cronaca. Nel secondo gruppo stanno i motivi terzo, quinto e sesto, con i quali il ricorrente denuncia lacune nella ricostruzione dei fatti da parte della Corte di Milano. A parte sta il settimo motivo concernente le spese del giudizio di appello. L'esame del primo gruppo di censure deve essere preceduto da una premessa di carattere generale sui li- miti del giudizio di legittimità, quando sia stata im- pugnata una decisione in tema di liceità o meno del di- ritto di cronaca.
3. La valutazione del carattere diffamatorio ○ non di uno scritto ○ di altra manifestazione del pensiero si pone, per il giudice che deve adottarla, come valu- tazione di un fatto: falsificazione ○ manipolazione della considerazione che le qualità di una persona de- terminata hanno in un certo contesto sociale. Nel com- 6 piere questa valutazione il giudice ha l'obbligo di da- re una ragione convincente della decisione: egli è li- bero di scegliere il convincimento che ritiene più giu- sto, ma deve fondarlo rispettando i canoni metodologici che l'ordinamento pone in maniera espressa o implicita. Il canone metodologico da adottare nel giudizio di cassazione è quello descritto dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., secondo il quale la decisione impugnata de- ve essere convenientemente motivata su tutti i punti decisivi della controversia. Ciò comporta che la violazione di questo canone è l'unico motivo posto a fondamento del sindacato di le- gittimità e che è esclusa ogni rivalutazione del fatto;
una rivalutazione, cioè, del convincimento che su que- sto si è formato nella coscienza di chi l'ha formulato. Quello che, in definitiva, deve essere valutato non è il fatto dell'avvenuta alterazione dell'opinione so- ciale sull'onore di una determinata persona, ma il me- todo seguito dal giudice del merito, ovvero le regole sul metodo del giudizio di fatto che è stato concreta- mente formulato per giungere alla soluzione criticata. Tenuto conto di questo limite, l'esercizio legitti- mo del diritto di cronaca è dato dal rispetto dei se- guenti principi: la verità della notizia data;
l'inte- resse pubblico alla conoscenza del fatto;
la correttez- 7 za dell'esposizione: Cass. 6 agosto 1992, n. 9348; 4 9 aprile 1998, n. 3679; 24 gen- luglio 1997, n. 6041; naio 2000, n. 747; 25 luglio 2000, n. 9746. La condizione della verità della notizia comporta, come inevitabile corollario, l'obbligo del giornalista, non solo di controllare l'attendibilità della fonte sussistendo fonti informative privilegiate), ma (non anche di accertare e di rispettare la verità sostanzia- le dei fatti oggetto della notizia;
con la conseguenza che, solo se tale obbligo sia stato osservato, potrà essere utilmente invocata l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca: Cass. 5 maggio 1991, n. 4871; 4 lu- glio 1997, n. 6041. Il problema che, quindi, l'esercizio del diritto di cronaca pone è quello della sua continenza sia nel suo contenuto (continenza sostanziale), sia nel modo in cui si estrinseca (continenza formale). Continenza sostanziale è quella per la quale i fat- ti narrati debbono corrispondere a verità. E' evidente che non si può trattare di verità asso- luta, ma di verità soggettiva, perché la cronaca di ac- cadimenti ritenuti soggettivamente veri è il riflesso soggettivo del fatto che non c'è stata narrazione di fatti immaginari. Continenza formale è quella per cui l'esposizione 8 dei fatti deve avvenire misuratamente. La continenza formale coincide con i limiti al di- ritto di cronaca che deve essere contenuta negli spazi strettamente necessari all'esposizione dei fatti: Cass. 5 maggio 1991, n. 4871; 25 luglio 2000, n. 9746. Bisogna anche considerare che le espressioni adope- rate nella narrazione dei fatti non si possono fondare parametri universali e oggettivi, sicché la conti-su nenza formale deve essere verificata in stretta aderen- za al contesto nel quale deve operare.
4. Il primo motivo del ricorso è rivolto contro la valutazione data nella sentenza alla "fiche de con- tact".
4.1. Il ricorrente sostiene che la valutazione frutto di travisamento di un punto decisivo della con- troversia ed è motivata in maniera insufficiente e con- traddittoria. Il travisamento dei fatti è identificato nella cir- costanza che era stata ignorata la mancanza di documen- ti o schedature riferibili al OL. L'insufficienza e la contraddittorietà della moti- vazione è individuata nel fatto che l'argomento della lunga amicizia del OL con l'agente JO era apo- dittico, potendo trovare ragione in un rapporto estra- neo all'TE Press ed in altri rapporti di amicizia 9 con la nazione portoghese, come risultava dalla circo- stanza che il OL nell'anno 1962 aveva chiesto all'ambasciatore portoghese a Roma di adoperarsi perché gli fosse data la possibilità di intervistare il capo del governo portoghese. Il motivo non è fondato.
4.2. Al di là del formale riferimento al vizio di difetto di motivazione, esso si risolve nella pretesa, inammissibile, di una ennesima valutazione dei fatti, che sarebbe fondata per il solo fatto di essere confor- me agli interessi di chi la propone. Infatti, l'art. 360 n. 5 citato non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale, le argo- mentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta esclusivamente individuare le fonti del proprio convincimento, di esaminare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le ri- sultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimo- strare i fatti in discussione, dare la prevalenza al- l'uno o all'altro mezzo di prova, salvi i casi tassati- vamente previsti dalla legge: Cass. SS. uu. 11 giugno 1997, n. 13045; 9 1998, n. 5802; ss.uu. 27 dicembre aprile 2001, n. 5235, tra le tante. 10 La considerazione vale sia con riferimento alla va- lutazione circa la mancanza di documenti о schedature riferibili al OL, sia con riferimento alla in- terpretazione dell'amicizia del OL con un appar- tenente all'Agenzia TE Press.
5. Il secondo motivo del ricorso si riferisce alla valutazione data alla sentenza di assoluzione del tri- bunale penale di Milano. La valutazione della sentenza del tribunale penale di Milano è ripresa con il quarto motivo del ricorso.
5.1. Con il secondo motivo il ricorrente premette che la valutazione dell'assoluzione doveva essere pre- ceduta dall'esatta individuazione del servizio dei giornalisti del settimanale L'Europeo. Costoro, avuto accesso agli archivi dell'TE Press, avevano redatto un articolo intitolato "Giorna- listi italiani al servizio dell'agenzia terroristica". Nell'articolo si indicavano i nomi di italiani - tra i quali alcuni giornalisti- che avevano collaborato con l'Agenzia portoghese. Nell'elenco di questi non figura- va il OL. Il nome del OL emergeva in una relazione dell'agente JO, il quale aveva scritto che il OL è un amico di sempre. Secondo il ricorrente anche questo dimostrava il travisamento dei fatti, perché era stato fatto apparire 11 la cosa non vera che il OL fosse incluso nel- l'elenco dei collaboratori italiani dell'agenzia Agin- ter Press. Con il quarto motivo il ricorrente sostiene che la assoluzione contenuta nella sentenza era stata determi- nata perché i giornalisti del settimanale avevano dato una notizia vera e non già perché il tribunale avesse ritenuto provato un rapporto tra il OL e l'agen- zia portoghese. Le censure non sono fondate.
5.2. Anche in questo caso il ricorrente, malgrado il formale riferimento all'art. 360 prima citato, in- tende in realtà ottenere in maniera non ammissibile in sede di legittimità una nuova valutazione, in senso a lui favorevole, del risultato processuale che invece il giudice del merito ha sottoposto ad un esame critico, dando ragione della decisione cui è pervenuto con una motivazione convincente ed esauriente del proprio con- vincimento, dimostrandone il fondamento in base a cri- teri della logica e dell'esperienza, come tali non su- scettibili di sindacato da parte della Corte di cassa- zione.
6. Con il terzo motivo del ricorso il ricorrente si duole della mancata ammissione di testimonianze dalle quali si sarebbe potuta ricavare la non appartenenza 12 del OL alla squadra dei collaboratori dell'agen- zia portoghese. Con il quinto motivo del ricorso il ricorrente si duole della mancata valutazione della sentenza di con- danna di alcuni giornalisti del quotidiano l'Avvenire. I due motivi non sono fondati, in quanto si tratta di elementi probatori che la Corte di appello ha valu- tato non rilevanti, con giudizio insindacabile in que- sta sede, come si è già avuto modo di dire.
7. Il sesto motivo del ricorso si riferisce alla esimente putativa, che sarebbe stata riconosciuta dalla Corte di appello con motivazione contraddittoria e vio- lazione della corrispondente norme del codice penale. Per dimostrare l'infondatezza della censura basta rilevare che l'argomento è stato affrontato dal giudice del merito come motivazione aggiuntiva e subordinata a quella già adottata.
8. Il settimo motivo, riguardante le spese del giu- dizio di merito è assorbito dal rigetto del ricorso.
9. Conclusivamente il ricorso deve essere rigetta- to. Le spese di questo giudizio sono poste a carico di del ricorrente, in base alla regola della soccombenza.
p. q. m.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- 13 te al rimborso delle spese di questo giudizio, che li- quida in. 235.61 oltre onorari liquidati in Euro 2582,28. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 14 dicembre 2001. Luigi Francesco Di Nanni, Est. ily for bever Il PresidentePreside Никой IL DIRETTORE DI CANCELLERIA Umberto Cicero Depositata in Cancelleria 19 LUG. 2002 oggi, IL DIRETTORE DI CANCELLERIA Umberto Cicerocicapo O E R T C 1.129.11 · 41,32 70 170,43 AGENZIA DELLE INTRATE KOMA 2 Kane 443157. 170,43 CENTOSETTANTA (43) 14