CASS
Sentenza 4 dicembre 2023
Sentenza 4 dicembre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/12/2023, n. 48324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48324 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN MD IZ nato il [...] avverso l'ordinanza del 25/05/2023 del TRIBUNALE di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale PASQUALE SE D'AQUINO, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022. Penale Sent. Sez. 2 Num. 48324 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 24/10/2023 RITENUTO IN FATTO Khan MD Hafiz, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli che ha rigettato la richiesta di riesame, confermando il decreto di sequestro probatorio disposto dal pubblico ministero presso il Tribunale di Napoli il 29/04/2023, in ordine ai reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. 1. Con il primo motivo lamenta l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza e/o apparenza della motivazione. Si sottolinea come dal verbale di sequestro in alcun modo era dato evincersi che le cose recassero marchi contraffatti e che, dunque, sussistano elementi di fatto idonei ad asseverare, sotto il profilo del fumus, le fattispecie di rilevanza penale ipotizzate nel caso di specie. Si trattava di tema che non solo involgeva la legittimità del decreto di convalida del sequestro, ma che era stato disatteso dal Tribunale del riesame, in quanto gli elementi indicati a sostegno della cautela probatoria non consentivano neppure di individuare i marchi o segni contraffatti che i capi sequestrati avrebbero recato e, dunque, illegittimamente riprodotti (ossia i soggetti titolari dei diritti di privati su di essi). Infine, disattesa era stata anche la questione posta nella memoria difensiva con cui si lamentava anche l'assenza di qualsivoglia elemento volto a trarre in inganno il consumatore circa la provenienza dei beni messi in vendita;
si sottolinea, infatti, come fosse stata rimarcata l'assenza di marchi quali "S.S.C. Napoli" o della società "EA7", quale sponsor tecnico e produttore delle maglie e la funzione celebrativa dei beni in quanto le immagini erano apposte su indumenti neppure di tipo sportivo. 3. Con requisitoria dell'8/10/2023, il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Pasquale Serrao d'Acquino, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Con nota di conclusioni dell'11/10/2023, la difesa del ricorrente ha replicato alle conclusioni di cui alla requisitoria del Pubblico ministero, insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. La censura mossa dal ricorrente muove invero da un errato presupposto di fatto, ossia che l'indicazione sui capi di abbigliamento e sulle sciarpe del logo/marchio "SSCN" non rappresenti la riserva di privativa attribuita alla società di calcio Napoli e, in particolare, al marchio alla stessa appartenente. Costituisce, invece, fatto notorio — per come si ricava anche dall'esame del relativo sito internet della Società Sportiva Calcio Napoli - che le sciarpe e 2 l'oggettistica (ad es. agende) messa in vendita sul proprio sito web, sia contraddistinta dall'indicazione "SSCN", senza fare riferimento al logo "S.S.C. Napoli" che a detta del ricorrente dovrebbe contraddistinguere l'espressione del diritto di privativa sulle sciarpe ovvero aggiungere quell'ulteriore tratto distintivo "EA7" che si rinviene, unitamente ad altri segni contrassegnanti gli sponsor, sulle maglie sia sportive che per il tempo libero. Di conseguenza, il sequestro operato, in virtù degli elementi di fatto descritti nel relativo verbale della G.d.F. e richiamati dall'ordinanza impugnata (assenza di autorizzazioni alla vendita in presenza di capi che presentavano chiari segni di provenienza da attività di contraffazione, in ragione delle vistose imperfezioni di fabbricazione, oltre a tessuti di qualità scadente), si appalesa come legittimo, anche con riguardo alle magliette, tenuto conto che il ricorrente deteneva per la vendita cose su cui era comunque apposto un logo riferibile, per caratteristiche intrinseche, alla società sportiva Napoli calcio, così ingenerando la convinzione che i capi fossero espressione della società che ne ha la diretta ed esclusiva privativa. Sul punto, va rimarcato che, in tema di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, non è sufficiente ad escludere la configurabilità del reato la presenza sui prodotti commercializzati di una dicitura indicativa del carattere non originale degli stessi e del marchio di cui l'agente è titolare, in quanto occorre verificare se, in concreto, la dicitura e il marchio aggiuntivo siano idonei ad escludere il rischio di confusione sulla natura non originale dei prodotti, assumendo, a tal fine, rilievo determinante verificare la posizione sul prodotto di tali elementi rispetto a quella del marchio altrui - nella prospettiva di un'immediata e contestuale leggibilità di entrambe le indicazioni, che garantisca ai terzi la possibilità di apprezzare il carattere non autentico del marchio - così come rileva la collocazione di quest'ultimo sul prodotto. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva convalidato il sequestro probatorio di capi di abbigliamento contraffatti in quanto l'etichetta che poteva rivelare la non originalità degli stessi, non essendo chiaramente visibile, era inidonea ad escludere in concreto il rischio di confusione sulla loro natura;
Sez. 2, n. 22040 del 19/02/2019, Caccuri, Rv. 276103 - 01). 2. L'ordinanza impugnata - anche mediante il corretto richiamo alla giurisprudenza della Corte di legittimità - risulta corredata da motivazione in ordine alla ritenuta integrazione, nella fattispecie oggetto del presente ricorso, del reato di cui all'art. 474 cod. pen. e, conseguentemente, anche del reato di ricettazione. Il problema dell'inidoneità dei prodotti in sequestro ad indurre in inganno il compratore è stato ripetutamente affrontato da questa Corte di legittimità pervenendosi alla conclusione che la sussistenza di detta circostanza non è idonea ad escludere l'integrazione del reato di cui all'art. 474 cod. pen. 3 Trattasi, difatti, di norma rivolta alla tutela, in via principale e diretta, non dell'acquirente dei prodotti recanti i marchi contraffatti, ma della pubblica fede intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e nei segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione;
la norma in esame configura un reato di pericolo, per la cui integrazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non potendosi, neppure, ritenere sussistente l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (ex multis, Sez. 5 n. 33324 del 17/4/2008, Rv. 241347; sez. n. 20944 del 4.5.2012, Rv. 252836). 3. Infine, va anche sottolineato che, nel caso in esame, si è al cospetto di un sequestro probatorio, essendo il vincolo reale stato apposto al fine di espletare i necessari accertamenti sulla natura contraffatta delle res sequestrate. 4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile condannandosi il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24/10/2023
lette le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale PASQUALE SE D'AQUINO, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022. Penale Sent. Sez. 2 Num. 48324 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 24/10/2023 RITENUTO IN FATTO Khan MD Hafiz, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli che ha rigettato la richiesta di riesame, confermando il decreto di sequestro probatorio disposto dal pubblico ministero presso il Tribunale di Napoli il 29/04/2023, in ordine ai reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. 1. Con il primo motivo lamenta l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza e/o apparenza della motivazione. Si sottolinea come dal verbale di sequestro in alcun modo era dato evincersi che le cose recassero marchi contraffatti e che, dunque, sussistano elementi di fatto idonei ad asseverare, sotto il profilo del fumus, le fattispecie di rilevanza penale ipotizzate nel caso di specie. Si trattava di tema che non solo involgeva la legittimità del decreto di convalida del sequestro, ma che era stato disatteso dal Tribunale del riesame, in quanto gli elementi indicati a sostegno della cautela probatoria non consentivano neppure di individuare i marchi o segni contraffatti che i capi sequestrati avrebbero recato e, dunque, illegittimamente riprodotti (ossia i soggetti titolari dei diritti di privati su di essi). Infine, disattesa era stata anche la questione posta nella memoria difensiva con cui si lamentava anche l'assenza di qualsivoglia elemento volto a trarre in inganno il consumatore circa la provenienza dei beni messi in vendita;
si sottolinea, infatti, come fosse stata rimarcata l'assenza di marchi quali "S.S.C. Napoli" o della società "EA7", quale sponsor tecnico e produttore delle maglie e la funzione celebrativa dei beni in quanto le immagini erano apposte su indumenti neppure di tipo sportivo. 3. Con requisitoria dell'8/10/2023, il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Pasquale Serrao d'Acquino, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Con nota di conclusioni dell'11/10/2023, la difesa del ricorrente ha replicato alle conclusioni di cui alla requisitoria del Pubblico ministero, insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. La censura mossa dal ricorrente muove invero da un errato presupposto di fatto, ossia che l'indicazione sui capi di abbigliamento e sulle sciarpe del logo/marchio "SSCN" non rappresenti la riserva di privativa attribuita alla società di calcio Napoli e, in particolare, al marchio alla stessa appartenente. Costituisce, invece, fatto notorio — per come si ricava anche dall'esame del relativo sito internet della Società Sportiva Calcio Napoli - che le sciarpe e 2 l'oggettistica (ad es. agende) messa in vendita sul proprio sito web, sia contraddistinta dall'indicazione "SSCN", senza fare riferimento al logo "S.S.C. Napoli" che a detta del ricorrente dovrebbe contraddistinguere l'espressione del diritto di privativa sulle sciarpe ovvero aggiungere quell'ulteriore tratto distintivo "EA7" che si rinviene, unitamente ad altri segni contrassegnanti gli sponsor, sulle maglie sia sportive che per il tempo libero. Di conseguenza, il sequestro operato, in virtù degli elementi di fatto descritti nel relativo verbale della G.d.F. e richiamati dall'ordinanza impugnata (assenza di autorizzazioni alla vendita in presenza di capi che presentavano chiari segni di provenienza da attività di contraffazione, in ragione delle vistose imperfezioni di fabbricazione, oltre a tessuti di qualità scadente), si appalesa come legittimo, anche con riguardo alle magliette, tenuto conto che il ricorrente deteneva per la vendita cose su cui era comunque apposto un logo riferibile, per caratteristiche intrinseche, alla società sportiva Napoli calcio, così ingenerando la convinzione che i capi fossero espressione della società che ne ha la diretta ed esclusiva privativa. Sul punto, va rimarcato che, in tema di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, non è sufficiente ad escludere la configurabilità del reato la presenza sui prodotti commercializzati di una dicitura indicativa del carattere non originale degli stessi e del marchio di cui l'agente è titolare, in quanto occorre verificare se, in concreto, la dicitura e il marchio aggiuntivo siano idonei ad escludere il rischio di confusione sulla natura non originale dei prodotti, assumendo, a tal fine, rilievo determinante verificare la posizione sul prodotto di tali elementi rispetto a quella del marchio altrui - nella prospettiva di un'immediata e contestuale leggibilità di entrambe le indicazioni, che garantisca ai terzi la possibilità di apprezzare il carattere non autentico del marchio - così come rileva la collocazione di quest'ultimo sul prodotto. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva convalidato il sequestro probatorio di capi di abbigliamento contraffatti in quanto l'etichetta che poteva rivelare la non originalità degli stessi, non essendo chiaramente visibile, era inidonea ad escludere in concreto il rischio di confusione sulla loro natura;
Sez. 2, n. 22040 del 19/02/2019, Caccuri, Rv. 276103 - 01). 2. L'ordinanza impugnata - anche mediante il corretto richiamo alla giurisprudenza della Corte di legittimità - risulta corredata da motivazione in ordine alla ritenuta integrazione, nella fattispecie oggetto del presente ricorso, del reato di cui all'art. 474 cod. pen. e, conseguentemente, anche del reato di ricettazione. Il problema dell'inidoneità dei prodotti in sequestro ad indurre in inganno il compratore è stato ripetutamente affrontato da questa Corte di legittimità pervenendosi alla conclusione che la sussistenza di detta circostanza non è idonea ad escludere l'integrazione del reato di cui all'art. 474 cod. pen. 3 Trattasi, difatti, di norma rivolta alla tutela, in via principale e diretta, non dell'acquirente dei prodotti recanti i marchi contraffatti, ma della pubblica fede intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e nei segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione;
la norma in esame configura un reato di pericolo, per la cui integrazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non potendosi, neppure, ritenere sussistente l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (ex multis, Sez. 5 n. 33324 del 17/4/2008, Rv. 241347; sez. n. 20944 del 4.5.2012, Rv. 252836). 3. Infine, va anche sottolineato che, nel caso in esame, si è al cospetto di un sequestro probatorio, essendo il vincolo reale stato apposto al fine di espletare i necessari accertamenti sulla natura contraffatta delle res sequestrate. 4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile condannandosi il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24/10/2023