Cass. pen., sez. V, sentenza 05/07/2001, n. 32888
CASS
Sentenza 5 luglio 2001

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In tema di falso ideologico, il direttore dei lavori, per conto della committenza pubblica, nell'espletamento della propria opera di controllo sull'andamento dei lavori appaltati, attraverso la redazione degli stati di avanzamento del lavoro (SAL), attesta l'effettiva esecuzione dei lavori realizzati e la loro corrispondenza quantitativa (anche con riferimento ai materiali usati) ai capitolati medesimi ma non la regolarità della documentazione contabile dell'impresa; ne deriva che la mancata indicazione nei SAL delle fatture d'acquisto dei materiali utilizzati dall'impresa aggiudicataria non può costituire, di per se, un elemento da cui inferire la falsità dell'attestazione del direttore dei lavori in ordine alle opere eseguite.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 05/07/2001, n. 32888
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32888
    Data del deposito : 5 luglio 2001

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