Sentenza 5 luglio 2001
Massime • 1
In tema di falso ideologico, il direttore dei lavori, per conto della committenza pubblica, nell'espletamento della propria opera di controllo sull'andamento dei lavori appaltati, attraverso la redazione degli stati di avanzamento del lavoro (SAL), attesta l'effettiva esecuzione dei lavori realizzati e la loro corrispondenza quantitativa (anche con riferimento ai materiali usati) ai capitolati medesimi ma non la regolarità della documentazione contabile dell'impresa; ne deriva che la mancata indicazione nei SAL delle fatture d'acquisto dei materiali utilizzati dall'impresa aggiudicataria non può costituire, di per se, un elemento da cui inferire la falsità dell'attestazione del direttore dei lavori in ordine alle opere eseguite.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/07/2001, n. 32888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32888 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GUIDO IETTI - Presidente - del 05/07/2001
1. Dott. CARLO CASINI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MARIO ROTELLA - Consigliere - N. 4264
3. Dott. GENNARO MARASCA - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. NICOLA COLAJANNI - Consigliere - N. 10806/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta nel procedimento penale
contro
D'AR VA, nato a [...] il [...]
Avverso la ordinanza emessa il 26 febbraio 2001 dal Tribunale del riesame di Caltanissetta
Visti gli atti, la ordinanza denunciata ed il ricorso Udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. Gennaro Marasca che ha illustrato lo svolgimento del procedimento ed i motivi del ricorso;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Gianfranco Ciani, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso
La Corte di Cassazione osserva
A D'AR VA, direttore dei lavori per conto del committente Assessorato Regionale ai Trasporti, al Turismo ed alle Comunicazioni - in relazione ai lavori di completamento e ristrutturazione della rete irrigua Comunelli - Gela, aggiudicati alla Associazione Temporanea di Imprese "Iter S.c.r.l. di Ravenna - Fabrizio Russello di Gela", veniva contestato di avere attestato il falso in ordine alle opere realizzate violazione degli artt. 476 e 479 c.p. - in quattro stati di avanzamento dei lavori - SAL - al fine di favorire l'ATI appaltatrice con danno della Pubblica Amministrazione appaltante violazione dell'art. 640 bis c.p. con l'aggravante di avere, favorendo il Russello, agevolato l'operatività sul territorio nisseno della associazione a delinquere di tipo mafioso denominata "Cosa Nostra", con la quale il Russello risultava avere rapporti. Per i fatti sommariamente descritti il GIP presso il Tribunale di Caltanissetta con ordinanza emessa il 30 gennaio 2001, imponeva al D'AR ed ai suoi numerosi concorrenti la misura cautelare della custodia in carcere per i delitti di falso e truffa aggravata. L'ordinanza si fondava sulle indagini effettuate dal GICO della Guardia di Finanza di Caltanissetta, che aveva individuato fatture di acquisto di alcuni elementi necessari alla costruzione delle opere in questione per quantità nettamente inferiori a quelle realmente necessarie in base ai capitolati di appalto e su una consulenza disposta dai PM che aveva confermato le ipotesi dell'Accusa. Veniva investito della questione il Tribunale del riesame presso il Tribunale di Caltanissetta che, con ordinanza emessa il 26 febbraio 2001, annullava l'ordinanza del GIP e disponeva la immediata liberazione di D'AR VA.
Il TDR, dopo avere rilevato che non esistevano elementi per affermare che l'aggiudicazione dei lavori alla ATI del Russello fosse irregolare, ne' che le perizie di variante suppletive fossero infondate, ed avere escluso che sul conto del D'AR vi fossero altri segnali inquietanti, si è soffermato ad esaminare i problemi posti dai SAL secondo le prospettazioni dell'Accusa.
Con una lunga ed articolata motivazione il TDR, richiamando anche gli esiti di una consulenza tecnica di parte, escludeva che vi fossero gravi indizi di responsabilità a carico del D'AR in ordine ai delitti di falso ed al connesso delitto di truffa.
In sintesi il Tribunale rilevava che la circostanza che alcune fatture dell'ATI indicavano acquisti di materiale in misura inferiore al fabbisogno indicato nei capitolati di appalto non significava automaticamente che nella costruzione vi fosse una quantità inferiore al pattuito di cemento o altre componenti, potendo l'ATI essere entrata in possesso del materiale necessario anche indipendentemente dalla fatturazione.
Insomma a giudizio del Tribunale non vi erano concreti elementi per affermare che la situazione reale delle costruzioni non corrispondesse a quanto descritto nei SAL.
Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta che deduceva la erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato. Con articolati motivi la Procura ha ricordato che i SAL debbono attestare la effettiva realizzazione dei lavori di cui si chiede il pagamento ed hanno la funzione di garantire la congruità formale e sostanziale delle richieste presentate. I SAL devono, quindi, accertare la corrispondenza tra i lavori eseguiti e quanto richiesto dalla Pubblica Amministrazione sulla base di una corrispondenza degli stessi ai quantitativi, alle tipologie di materiali, alle prestazioni realizzate e registrate nel registro di contabilità. Secondo l'Accusa il SAL deve contenere anche i quantitativi di materiali impiegati..., che a loro volta dovranno essere documentati dalle relative fatture di acquisto....
Di tali considerazioni il TDR non avrebbe tenuto conto. Infine, dopo avere rilevato che il TDR aveva confuso gli elementi costitutivi del delitto di truffa e di quello di falso, dimenticando il bene giuridico tutelato da tali ultimi reati, il ricorrente ha denunciato una assenza di motivazione, perché il TDR non aveva tenuto conto delle acquisizioni delle indagini del GICO e dei risultati della consulenza disposta dal PM.
I motivi posti a sostegno del ricorso non sono fondati. Tra quanto sostenuto dal TDR e quanto dedotto dalla Procura ricorrente vi è una differenza sostanziale nel considerare la funzione dei SAL - stati di avanzamento dei lavori - e da ciò nascono le divergenze del presente procedimento.
Mentre il TDR ritiene che il SAL debba certificare la effettiva esecuzione dei lavori secondo le prescrizioni contenute nei capitolati di appalto e che i documenti relativi alle fatture di acquisto dei materiali possono costituire soltanto una spia o un indizio di realizzazione di opere non conformi al capitolato, la Procura sostiene che alla base dei SAL vi è un controllo giuridico e contabile in modo che il SAL deve attestare certamente la conformità delle opere ai capitolati di appalto, ma anche la regolare tenuta della documentazione contabile - fatture di acquisto ecc., - che serve proprio a testimoniare la quantità di materiale utilizzato. Ritiene il Collegio che sia fondata la impostazione del TDR. La funzione dei SAL è quella di accertare ed attestare la effettiva realizzazione di lavori pubblici concessi in appalto secondo quanto prescritto dai capitolati dell'appalto stesso sotto il profilo della quantità di lavori realizzati, accertata con computi metrici, e la qualità di quanto eseguito, che deve essere conforme a quanto richiesto dall'Ente committente.
E necessario, quindi, accertare la composizione delle strutture realizzate e perciò anche la quantità dei singoli elementi che le compongono, quali ad esempio la quantità di cemento, quella di ferro ecc.
L'accertamento deve essere reale ed effettivo nel senso che il direttore dei lavori, generalmente preposto a tali verifiche, non può limitarsi ad un controllo meramente formale compiuto su documenti, perché sarebbe certamente insufficiente e non adeguato alle finalità dell'istituto, ma deve accertare come di fatto sia stata eseguita l'opera o parte della stessa.
La funzione essenziale dei SAL è quella di attestare, prima del pagamento di parte dei lavori, che gli stessi siano stati eseguiti conformemente ai capitolati di appalto ed al contratto stipulato tra l'Ente committente e la ditta aggiudicataria.
In effetti, come ha correttamente rilevato il ricorrente, i SAL svolgono una evidente funzione di garanzia, nel senso che assicurano l'Ente debitore di pagare lavori effettivamente, correttamente e tempestivamente eseguiti.
Ha ragione il ricorrente, perciò, quando rileva che per giurisprudenza costante i SAL sono considerati atti pubblici, proprio per la funzione di garanzia che svolgono ed anche perché sono atti che contengono attestazioni e provengono da pubblici ufficiali Nel compiere gli accertamenti, che debbono, ovviamente, precedere le attestazioni i direttori dei lavori debbono compiere tutte le verifiche ritenute necessarie e naturalmente, si partirà pure dai documenti tecnici e contabili, ma sarà necessario compiere ispezioni sui luoghi ove i lavori sono stati eseguiti per una verifica puntuale, reale e non semplicemente formale.
Naturalmente gli accertamenti, di sicuro complessi, risultano facilitati dal fatto che il direttore dei lavori che dovrà firmare il SAL è persona che segue i lavori garantendo una sua assidua presenza sui cantieri.
Insomma quel che si vuol dire è che quello imposto dai SAL non è un accertamento puramente formale, perché ciò che è necessario accertare è la avvenuta esecuzione delle opere in modo conforme alle prescrizioni.
Quindi certamente, come ha ricordato il ricorrente, nei SAL dovranno essere indicate le quantità dei materiali utilizzati per eseguire l'opera, ma non necessariamente anche le fatture di acquisto. In tale contesto la circostanza ad esempio che le fatture che testimoniano l'acquisto di cemento indichino un quantitativo inferiore a quello necessario non può costituire un elemento decisivo di valutazione, perché il SAL deve accertare non la quantità di cemento acquistata dalla Associazione di imprese, ma quella effettivamente usata nella costruzione dell'opera. Una fatturazione di quantità inferiori di materiali, quindi, costituisce un elemento di cui tenere conto, perché il direttore dei lavori dovrà essere particolarmente attento nei controlli. In effetti non si può escludere che parte del materiale provenga da residui di precedenti lavori, da scambi con imprese collegate, da acquisti non regolari perché non fatturati ecc., come del resto non si può escludere che pur essendo state acquistate le quantità di materiale prescritte poi una parte di esse non venga utilizzato per la realizzazione dell'opera.
Insomma ciò che rileva è ciò che il direttore dei lavori deve certificare e cioè la composizione reale dell'opera e la sua conformità al pattuito.
Premesse tali considerazioni in diritto la soluzione del caso non appare complessa.
Sgombrato il campo da elementi non ritenuti provati dal TDR, quali la scorretta aggiudicazione dell'appalto, la infondatezza delle varianti suppletive ed i segnali inquietanti, punti sui quali il ricorrente non ha ritenuto di insistere e che non costituiscono oggetto di ricorso, ciò che rimane è proprio la pretesa falsità dei SAL e le successive erogazioni di denaro pubblico ritenute non giustificate. In effetti il TDR, applicando correttamente i principi enunciati, ha cercato di verificare se vi erano elementi sufficienti per ritenere che le opere realizzate non fossero conformi a quelle commissionate e stabilire, quindi, se i SAL che avevano certificato tale conformità, avessero o meno attestato il falso, non dando rilievo alle fatturazioni di materiali per quantità inferiori e/o superiori alle necessità, se non come possibili indicatori di problemi da verificare o come spunti di indagine.
La posizione è corretta perché, come si è già osservato, non risulta che i SAL debbano certificare la correttezza delle fatturazioni relative ad acquisti di materiali, ma la conformità delle opere eseguite a quanto pattuito.
Le valutazioni di merito del TDR su tali aspetti e, quindi, sulla assenza di indizi gravi di responsabilità, che soli legittimano la imposizione di una misura cautelare, non sono censurabili in sede di legittimità; perché sono sorrette da una motivazione non solo congrua e precisa, perché ha tenuto conto dei risultati delle indagini dalla Guardia di Finanza, degli esiti della consulenza disposta dal PM e delle deduzioni delle parti, ma anche logica, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, perché impostata su corretti principi di diritto e su una corretta interpretazione delle norme penali.
È quasi superfluo rilevare in proposito che non è sufficiente indicare una qualche discrasia del tutto marginale e non particolarmente significativa esistente in una lunga motivazione, perché, per procedere ad annullamento di un provvedimento, la Corte di Cassazione deve accertare la manifesta illogicità della motivazione, di sicuro non ravvisabile nel caso di specie, perché, come si è già posto in evidenza, le conclusioni del TDR si fondano su di una impostazione giuridicamente corretta e su considerazioni del tutto logiche.
Infine non è il caso di esaminare particolareggiatamente le deduzioni del ricorrente contenute nel secondo motivo di impugnazione, dal momento che esse sostanzialmente contestano la valutazione delle acquisizioni probatorie compiuta dal TDR, e, quindi si traducono in censure di merito, non deducibili in sede di legittimità.
Le ragioni indicate impongono il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 luglio 2001. Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2001