CASS
Sentenza 25 maggio 2023
Sentenza 25 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/05/2023, n. 23019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23019 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EL ZI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr. Luigi Giordano, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. In data 6 aprile 2023, il difensore ha fatto pervenire memoria di replica alla conclusioni del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione. Penale Sent. Sez. 5 Num. 23019 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 19/04/2023 Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Torino del 28 settembre 2022 che, in parziale riforma della sentenza del tribunale di Vercelli, ha assolto CA AU da due addebiti di furto tentato e, per quanto di interesse in questa sede, confermato l'affermazione di responsabilità del medesimo in relazione al delitto di furto continuato sub a) - aggravato dalla violenza sulle cose - perpetrato in Casale Monferrato, tra il 8 ottobre 2017 e il 24/25 gennaio 2018, con la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, con la rideterminazione della pena finale in mesi 9, giorni 10 di reclusione ed euro 360 di multa. 1.E' stato proposto un unico motivo di ricorso, fondato sull'applicazione dell'art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in quanto la Corte territoriale, nel determinare la pena per la continuazione "interna" per i reati omogenei di cui al suddetto capo a), avrebbe errato nel conteggio, avendo fatto riferimento, oltre a quello individuato per la determinazione della pena base, calcolata in mesi otto di reclusione ed euro 260 di multa , ad ulteriori cinque distinti episodi di furto - per ciascuno dei quali è stato operato un incremento di pena di giorni 8 di reclusione ed euro 20 di multa - quando, in realtà, i furti erano, in totale, soltanto due. 2.11 procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr. Luigi Giordano, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 3.1n data 6 aprile 2023, il difensore dell'imputato ha fatto pervenire memoria di replica alla conclusioni del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione nella quale, oltre ad insistere nel motivo promosso, ha fatto presente che il tribunale di Vercelli - e di conseguenza la Corte di secondo grado nel calcolo poi effettuato in violazione del divieto di reformatio in peius - avrebbe errato nel determinare anche la pena base per il reato più grave, neppure indicata ma da indicare necessariamente in quella di mesi sette e giorni quindici di reclusione ed euro 300 di multa (e non mesi 8 ed euro 260, come ha fatto la Corte d'appello in emenda alla lacuna di primo grado), la sola che avrebbe poi consentito di pervenire alla pena finale, inflitta in primo grado, di mesi 10 di reclusione ed euro 400 di multa in virtù dell'obbligo, sancito dall'ultimo comma dell'art. 81 cod. pen., di aumento della pena per il reato più grave in misura non inferiore ad un terzo, trattandosi di recidivo reiterato ex art. 99 comma 4 cod. pen.. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.Deve essere preliminarmente esaminato il contenuto della c.d. memoria di replica, rispetto alle conclusioni del Procuratore generale presso questa Corte, inoltrata dal difensore del ricorrente in data 6 aprile 2023. Ed invero, nel procedimento cartolare attualmente vigente ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020 "entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza, il Procuratore generale formula le sue richieste con atto spedito alla cancelleria della Corte della Corte a mezzo di posta elettronica certificata. La cancelleria provvede immediatamente ad inviare, con lo stesso mezzo, l'atto contenente le richieste ai difensori delle altre parti, che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare con atto scritto, inviato alta cancelleria della corte a mezzo di posta elettronica certificata, le conclusioni". Tale essendo la previsione normativa, secondo cui a seguito delle conclusioni del P.M. comunicate al difensore questi, a sua volta, deposita le proprie, deve essere escluso che con le conclusioni e le memorie di replica alle conclusioni del procuratore generale la parte privata possa introdurre motivi nuovi - assoggettati al termine di cui all'art. 585 comma 4 cod. proc. pen. - o financo avulsi da quelli precedentemente esposti con il ricorso per cassazione, poiché tale atto è per sua essenziale natura diretto proprio a contrastare con argomenti propri le conclusioni delle altre parti, ma non a permettere l'intromissione di nuovi temi mutativi della regiudicanda, in vista della formulazione del giudizio sulla fondatezza dell'impugnazione. Viceversa, qualora si ammettesse che con le proprie conclusioni finali la difesa possa anche allegare ragioni diverse ed ulteriori rispetto a quello strettamente collegate alle conclusioni del Procuratore generale, si inserirebbero nel contesto della trattazione scritta atti sottratti al contraddittorio delle parti, posto che il P.G., che ha già concluso per iscritto, non avrebbe possibilità di valutare gli stessi e di controdedurre, con evidente vulnus del procedimento. Le ragioni di doglianza addotte con la "memoria di replica" sono dunque inammissibili, perché, per un verso, integrano motivi "nuovi" - depositati in violazione del termine di decadenza di cui all'art. 585 comma 4 cod. proc. pen. - per altro verso non ineriscono ai "punti" della sentenza già fatti oggetto del ricorso per cassazione, limitato alla confutazione della quantificazione degli aumenti per la continuazione "interna" al capo a) in relazione al numero dei furti ai quali essi sono stati riferiti;
per altro verso ancora, si tratta di censure per violazioni di legge non dedotte coi motivi d'appello e pertanto inammissibili, ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. 2.11 motivo di ricorso per cassazione è generico e manifestamente infondato, sotto diversi profili. In primo luogo, esso deduce violazione dell'art. 606 primo comma lett. c) cod. proc. pen., che riguarda l'inosservanza di norme processuali e non di diritto penale sostanziale, il cui 2 disattendimento deve essere denunciato attraverso il richiamo dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. (Cass. sez.5, n.47575 del 7/10/16, il P.G. in proc. Altoè, Rv. 268404); inoltre, il contenuto del ricorso non investe tanto la corretta applicazione, in diritto, dell'istituto del reato continuato nei suoi elementi costitutivi, quanto, in concreto, il difetto di compiuta motivazione degli aumenti in relazione all'individuazione e alla specificazione, anche nel numero, dei singoli fatti costituenti reato che nel cumulo giuridico avrebbero dovuto essere inclusi. In secondo luogo, il ricorso per cassazione che denuncia il vizio di motivazione deve contenere, a pena di inammissibilità e in forza del principio di a utosufficienza, le argomentazioni logiche e giuridiche sottese alle censure rivolte alla valutazione degli elementi probatori, e non può limitarsi a invitare la Corte alla lettura degli atti indicati, il cui esame diretto è alla stessa precluso (per tutte, Cass. sez. 6, n.29263 del 8/7/10, Rv, 248142). Il ricorrente ha sostenuto, senza nulla allegare e dunque in modo puramente assertivo, che i furti oggetto dell'imputazione per la quale è intervenuta condanna sarebbero due e non sei, come affermato dalla Corte d'appello, la quale, del resto, ha chiarito (pag.3) come risultino "plurime denunce di furti commessi sulle macchinette distributrici di cibi e bevande.... nel periodo compreso tra il 1.10.2017 e il 25 gennaio 2018, come contestato al capo a)" e (pag.4) ha quantificato la pena in continuazione "per ciascuno dei cinque fatti", non senza chiosare che il pur "minimo discostamento dal minimo edittale è giustificato dalla specifica capacità a delinquere dell'imputato, evidenziata dalla lettura del certificato penale e dalla frequenza con cui sono stati commessi i furti...". 3.11 giudice di primo grado aveva individuato il reato più grave, ai fini dell'applicazione della continuazione, in quello di cui al capo a), la cui affermazione di responsabilità è stata confermata dalla Corte territoriale. Quest'ultima, in assenza di determinazione, da parte del primo giudice, della pena base per detto reato e per i singoli aumenti per la continuazione "interna" ed esterna - in relazione, quest'ultima, ai capi b) e c), oggetto di assoluzione in secondo grado - ha correttamente provveduto a supplirvi con adeguata e congrua motivazione, indicando la pena base, ribadito il giudizio di comparazione tra circostanze operato in primo grado, in misura prossima al minimo edittale ed ha eseguito aumenti molto contenuti per i reati-satellite oggetto della continuazione "interna" di cui al capo a), nel rispetto del principio di proporzione e del disposto dell'art. 597 commi 3 e 4 cod. proc. pen. sul divieto di reformatio in peius. Ed invero, l'applicazione del cumulo giuridico - nei gradi del giudizio di merito - presuppone l'individuazione dei termini che compongono il cumulo e la determinazione di un certo ordine della sequenza;
in assenza di individuazione o in presenza di mutamento di quella sequenza, il meccanismo di unificazione deve necessariamente subire una "novazione" di carattere strutturale. In tali casi, l'unico elemento di confronto non può che essere rappresentato dalla "pena finale", dal momento che è solo questa che non deve essere superata dal giudice del 3 gravame (Cass. sez. Unite, n.16208 del 2014, C., Rv. 258653; v. anche Cass. sez. 6, n. 403 del 1990, Marin e altri, Rv. 186229). 4.Le querele dell'istituto BA sono presenti nel fascicolo processuale. L'inammissibilità del ricorso, ad ogni buon conto, preclude ogni valutazione conseguente al recente mutamento normativo di natura sostanziale, che ha reso perseguibile a querela il delitto di furto aggravato dalla violenza sulle cose di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen.. La sopravvenienza della procedibilità a querela, per effetto dell'art. 2, comma 1, lett. i) del Decreto Legislativo n. 150 del 2022, non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul c.d."giudicato sostanziale" (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551); invero la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera come la richiamata ipotesi abrogativa, la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile. 5.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19/4/23 Il consig iere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr. Luigi Giordano, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. In data 6 aprile 2023, il difensore ha fatto pervenire memoria di replica alla conclusioni del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione. Penale Sent. Sez. 5 Num. 23019 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 19/04/2023 Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Torino del 28 settembre 2022 che, in parziale riforma della sentenza del tribunale di Vercelli, ha assolto CA AU da due addebiti di furto tentato e, per quanto di interesse in questa sede, confermato l'affermazione di responsabilità del medesimo in relazione al delitto di furto continuato sub a) - aggravato dalla violenza sulle cose - perpetrato in Casale Monferrato, tra il 8 ottobre 2017 e il 24/25 gennaio 2018, con la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, con la rideterminazione della pena finale in mesi 9, giorni 10 di reclusione ed euro 360 di multa. 1.E' stato proposto un unico motivo di ricorso, fondato sull'applicazione dell'art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in quanto la Corte territoriale, nel determinare la pena per la continuazione "interna" per i reati omogenei di cui al suddetto capo a), avrebbe errato nel conteggio, avendo fatto riferimento, oltre a quello individuato per la determinazione della pena base, calcolata in mesi otto di reclusione ed euro 260 di multa , ad ulteriori cinque distinti episodi di furto - per ciascuno dei quali è stato operato un incremento di pena di giorni 8 di reclusione ed euro 20 di multa - quando, in realtà, i furti erano, in totale, soltanto due. 2.11 procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr. Luigi Giordano, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 3.1n data 6 aprile 2023, il difensore dell'imputato ha fatto pervenire memoria di replica alla conclusioni del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione nella quale, oltre ad insistere nel motivo promosso, ha fatto presente che il tribunale di Vercelli - e di conseguenza la Corte di secondo grado nel calcolo poi effettuato in violazione del divieto di reformatio in peius - avrebbe errato nel determinare anche la pena base per il reato più grave, neppure indicata ma da indicare necessariamente in quella di mesi sette e giorni quindici di reclusione ed euro 300 di multa (e non mesi 8 ed euro 260, come ha fatto la Corte d'appello in emenda alla lacuna di primo grado), la sola che avrebbe poi consentito di pervenire alla pena finale, inflitta in primo grado, di mesi 10 di reclusione ed euro 400 di multa in virtù dell'obbligo, sancito dall'ultimo comma dell'art. 81 cod. pen., di aumento della pena per il reato più grave in misura non inferiore ad un terzo, trattandosi di recidivo reiterato ex art. 99 comma 4 cod. pen.. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.Deve essere preliminarmente esaminato il contenuto della c.d. memoria di replica, rispetto alle conclusioni del Procuratore generale presso questa Corte, inoltrata dal difensore del ricorrente in data 6 aprile 2023. Ed invero, nel procedimento cartolare attualmente vigente ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020 "entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza, il Procuratore generale formula le sue richieste con atto spedito alla cancelleria della Corte della Corte a mezzo di posta elettronica certificata. La cancelleria provvede immediatamente ad inviare, con lo stesso mezzo, l'atto contenente le richieste ai difensori delle altre parti, che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare con atto scritto, inviato alta cancelleria della corte a mezzo di posta elettronica certificata, le conclusioni". Tale essendo la previsione normativa, secondo cui a seguito delle conclusioni del P.M. comunicate al difensore questi, a sua volta, deposita le proprie, deve essere escluso che con le conclusioni e le memorie di replica alle conclusioni del procuratore generale la parte privata possa introdurre motivi nuovi - assoggettati al termine di cui all'art. 585 comma 4 cod. proc. pen. - o financo avulsi da quelli precedentemente esposti con il ricorso per cassazione, poiché tale atto è per sua essenziale natura diretto proprio a contrastare con argomenti propri le conclusioni delle altre parti, ma non a permettere l'intromissione di nuovi temi mutativi della regiudicanda, in vista della formulazione del giudizio sulla fondatezza dell'impugnazione. Viceversa, qualora si ammettesse che con le proprie conclusioni finali la difesa possa anche allegare ragioni diverse ed ulteriori rispetto a quello strettamente collegate alle conclusioni del Procuratore generale, si inserirebbero nel contesto della trattazione scritta atti sottratti al contraddittorio delle parti, posto che il P.G., che ha già concluso per iscritto, non avrebbe possibilità di valutare gli stessi e di controdedurre, con evidente vulnus del procedimento. Le ragioni di doglianza addotte con la "memoria di replica" sono dunque inammissibili, perché, per un verso, integrano motivi "nuovi" - depositati in violazione del termine di decadenza di cui all'art. 585 comma 4 cod. proc. pen. - per altro verso non ineriscono ai "punti" della sentenza già fatti oggetto del ricorso per cassazione, limitato alla confutazione della quantificazione degli aumenti per la continuazione "interna" al capo a) in relazione al numero dei furti ai quali essi sono stati riferiti;
per altro verso ancora, si tratta di censure per violazioni di legge non dedotte coi motivi d'appello e pertanto inammissibili, ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. 2.11 motivo di ricorso per cassazione è generico e manifestamente infondato, sotto diversi profili. In primo luogo, esso deduce violazione dell'art. 606 primo comma lett. c) cod. proc. pen., che riguarda l'inosservanza di norme processuali e non di diritto penale sostanziale, il cui 2 disattendimento deve essere denunciato attraverso il richiamo dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. (Cass. sez.5, n.47575 del 7/10/16, il P.G. in proc. Altoè, Rv. 268404); inoltre, il contenuto del ricorso non investe tanto la corretta applicazione, in diritto, dell'istituto del reato continuato nei suoi elementi costitutivi, quanto, in concreto, il difetto di compiuta motivazione degli aumenti in relazione all'individuazione e alla specificazione, anche nel numero, dei singoli fatti costituenti reato che nel cumulo giuridico avrebbero dovuto essere inclusi. In secondo luogo, il ricorso per cassazione che denuncia il vizio di motivazione deve contenere, a pena di inammissibilità e in forza del principio di a utosufficienza, le argomentazioni logiche e giuridiche sottese alle censure rivolte alla valutazione degli elementi probatori, e non può limitarsi a invitare la Corte alla lettura degli atti indicati, il cui esame diretto è alla stessa precluso (per tutte, Cass. sez. 6, n.29263 del 8/7/10, Rv, 248142). Il ricorrente ha sostenuto, senza nulla allegare e dunque in modo puramente assertivo, che i furti oggetto dell'imputazione per la quale è intervenuta condanna sarebbero due e non sei, come affermato dalla Corte d'appello, la quale, del resto, ha chiarito (pag.3) come risultino "plurime denunce di furti commessi sulle macchinette distributrici di cibi e bevande.... nel periodo compreso tra il 1.10.2017 e il 25 gennaio 2018, come contestato al capo a)" e (pag.4) ha quantificato la pena in continuazione "per ciascuno dei cinque fatti", non senza chiosare che il pur "minimo discostamento dal minimo edittale è giustificato dalla specifica capacità a delinquere dell'imputato, evidenziata dalla lettura del certificato penale e dalla frequenza con cui sono stati commessi i furti...". 3.11 giudice di primo grado aveva individuato il reato più grave, ai fini dell'applicazione della continuazione, in quello di cui al capo a), la cui affermazione di responsabilità è stata confermata dalla Corte territoriale. Quest'ultima, in assenza di determinazione, da parte del primo giudice, della pena base per detto reato e per i singoli aumenti per la continuazione "interna" ed esterna - in relazione, quest'ultima, ai capi b) e c), oggetto di assoluzione in secondo grado - ha correttamente provveduto a supplirvi con adeguata e congrua motivazione, indicando la pena base, ribadito il giudizio di comparazione tra circostanze operato in primo grado, in misura prossima al minimo edittale ed ha eseguito aumenti molto contenuti per i reati-satellite oggetto della continuazione "interna" di cui al capo a), nel rispetto del principio di proporzione e del disposto dell'art. 597 commi 3 e 4 cod. proc. pen. sul divieto di reformatio in peius. Ed invero, l'applicazione del cumulo giuridico - nei gradi del giudizio di merito - presuppone l'individuazione dei termini che compongono il cumulo e la determinazione di un certo ordine della sequenza;
in assenza di individuazione o in presenza di mutamento di quella sequenza, il meccanismo di unificazione deve necessariamente subire una "novazione" di carattere strutturale. In tali casi, l'unico elemento di confronto non può che essere rappresentato dalla "pena finale", dal momento che è solo questa che non deve essere superata dal giudice del 3 gravame (Cass. sez. Unite, n.16208 del 2014, C., Rv. 258653; v. anche Cass. sez. 6, n. 403 del 1990, Marin e altri, Rv. 186229). 4.Le querele dell'istituto BA sono presenti nel fascicolo processuale. L'inammissibilità del ricorso, ad ogni buon conto, preclude ogni valutazione conseguente al recente mutamento normativo di natura sostanziale, che ha reso perseguibile a querela il delitto di furto aggravato dalla violenza sulle cose di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen.. La sopravvenienza della procedibilità a querela, per effetto dell'art. 2, comma 1, lett. i) del Decreto Legislativo n. 150 del 2022, non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul c.d."giudicato sostanziale" (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551); invero la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera come la richiamata ipotesi abrogativa, la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile. 5.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19/4/23 Il consig iere estensore Il Presidente