Sentenza 6 giugno 2002
Massime • 1
In tema di espropriazione di suoli agricoli, l'art. 17 della legge n. 865 del 1971 attribuisce il diritto alla cd. "indennità aggiuntiva" - la quale ha per oggetto non già l'intera azienda agricola( comprendente fabbricati, macchinari ed altro), ma le sole aree da espropriare - in favore dei soggetti che traggano i propri mezzi di sussistenza dalla coltivazione del suolo (fittavolo, mezzadro, colono, compartecipante, proprietario coltivatore diretto), che, pertanto, siano costretti ad abbandonare il terreno a causa della espropriazione, con conseguente privazione della loro attività lavorativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/06/2002, n. 8200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8200 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO CORDA - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. MASSIMO BONOMO - Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RA RM, RA NI, RA GI, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE ANGELICO 32, presso l'avvocato ANTONIO LIUZZI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati ENRICO GELMI e MAURIZIO LEANDRO, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
COMUNE DI VERONA, AZIENDA GENERALE SERVIZI MUNICIPALIZZATI DI VERONA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^. 10345/00 proposto da:
AZIENDA GENERALE DEI SERVIZI MUNICIPALIZZATI DI VERONA SpA, già AZIENDA GENERALE DEI SERVIZI MUNICIPALIZZATI DEL COMUNE DI VERONA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA ADRIANA 15, presso l'avvocato GIACINTO MIRAGLIA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANDREA PAVANINI, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale condizionato;
- controricorrente e ricorrente incidantale -
contro
RA RM, RA NI, RA GI, COMUNE DI VERONA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 13/00 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 18/01/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/07/2001 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito per i ricorrenti, l'Avvocato Gelmi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, l'Avvocato Pavanini, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, l'assorbimento del ricorso incidentale.
Svolgimento del processo
Con sentenza del 28 settembre 1996, la Corte di appello di Venezia, rigettò le domande con le quali GE, NI e IO LO avevano chiesto la determinazione dell'indennità aggiuntiva di cui all'art. 17 della legge 865 del 1971, convenendo in giudizio il Comune di Verona e l'Azienda Generale dei servizi municipalizzati di Verona, ed esponendo di essere affittuari coltivatori diretti di un fondo con sovrastanti fabbricati sito in Verona S. Michele, della superficie di ettari 73.37.58, in virtù di contratto stipulato il 15 marzo 1986 con la proprietaria Azienda Agricola Cà del Bò s.a.s.;
che una parte di tale fondo, per una superficie di ettari 44.26.08, era interessata dalla procedura di espropriazione per la realizzazione di un impianto comunale di trattazione dei rifiuti solidi urbani;
che con decreti del Presidente della Provincia di Verona 13 luglio 1990 n. 271 e 3 ottobre 1990 n. 274 era stata determinata l'indennità di esproprio in lire 2.192.024.000 per i terreni e in lire 1.034.200.000 per i fabbricati;
e che la società proprietaria aveva acceduto alla cessione bonaria dei beni dietro corresponsione dell'indennità come sopra determinata maggiorata del 50% stipulando la relativa convenzione col Comune di Verona il 12 febbraio 1991.
La Corte di cassazione, con sentenza n. 974 del 1998 ha accolto il primo motivo del ricorso di GE e NI LA relativo alla vigenza del contratto di affittanza agraria con la società Cà del Bò al momento dell'occupazione del fondo da parte delle amministrazioni esproprianti ed ha rinviato per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Venezia;
la quale con sentenza del 18 gennaio 2000 ha nuovamente respinto le domande del LO, osservando che pur essendo ormai indiscutibile dopo la pronuncia della Cassazione, l'esistenza di detto contratto di affitto all'epoca in cui i LO avevano dovuto abbandonare il fondo in conseguenza della cessione volontaria stipulata dalla proprietaria, difettava tuttavia l'ulteriore presupposto richiesto dall'art.17 della legge 865 del 1971 per il conseguimento dell'indennità, costituto dalla prova che essi lo avevano effettivamente e direttamente coltivato da almeno un anno prima della data di deposito della relazione di cui all'art.10 della legge.
Per la cassazione di questa sentenza i LO hanno proposto ricorso per sei motivi;
cui resiste con controricorso l'Azienda generale dei servizi municipalizzati di Verona, la quale ha formulato, altresì, ricorso incidentale condizionato. Motivi della decisione
I ricorsi vanno, anzitutto riuniti ai sensi dell'art.335 cod.proc.civ., perché proposti contro la medesima sentenza.
Con il primo motivo del ricorso, i LO, deducendo violazione di legge ed omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia, si dolgono che la Corte territoriale si sia limitata a ricordare la decisione della Cassazione, senza provvedere a valutare la posizione di IO OL, che risultava formalmente estraneo al contratto di affitto esaminato dalla sentenza di rinvio;
la quale d'altra parte aveva accertato trattarsi di affitto a coltivatore diretto, così coprendo la relativa qualifica che non poteva più essere posta in discussione.
Con il secondo motivo censurano la sentenza impugnata per avere escluso la loro qualifica di coltivatori diretti in base a presupposti estranei a quelli stabiliti dalla giurisprudenza di questa Corte e senza esaminare la documentazione da essi prodotta attestante il possesso di detta qualifica anche perché proveniente da accertamenti costitutivi dello status ed assistiti da presunzione di legittimità; lamentano ancora che la Corte abbia travisato le risultanze della prova testimoniale che pur dimostravano la loro coltivazione del fondo espropriato e che erano completate dagli accertamenti compiuti dal c.t.u. che avevano descritto le necessità del terreno, le unità necessarie per la sua coltivazione, le dotazioni aziendali e quant'altro era richiesto per la sua coltivazione.
Con il terzo motivo deducono ancora il mancato esame da parte della sentenza impugnata delle eccezioni formulate dalla controparte, con particolare riguardo a quella di identificazione della soggettività giuridica della società concedente con quella dei concessionari, nel caso da escludersi in base alla giurisprudenza ed alla prevalente dottrina, dato che nel caso la società era un unico e diverso soggetto di diritto dai membri della famiglia coltivatrice che avevano stipulato il contratto di affitto.
Con il quarto motivo addebitano ancora alla Corte di appello di non aver esaminato neppure le questioni della rilevanza probatoria dei canoni di affitto decisa dalla sentenza non definitiva della Corte di appello in modo ad essi s favorevole;
delle certificazioni relative al loro status di coltivatori diretti, della durata del contratto, nonché delle compravendite da essi effettuate;
che trovavano dunque completamente nelle risultanze della c.t.u. tendente tra l'altro a dimostrare la manodopera necessaria alla coltivazione del fondo espropriato.
Le censure sono in parte inammissibili ed in parte infondate: la sentenza impugnata non si è, invero, sottratta all'applicazione dei principi di diritto enunciati da questa Corte con la sentenza di rinvio n.974/1998, ma al contrario ha premesso che dopo tale decisione più non poteva dubitarsi della titolarità in capo agli attori NI e GE LO del rapporto di affittanza agraria dagli stessi dedotto, al memento della definitiva occupazione del fondo da parte dell'amministrazione comunale;
per cui costoro difettano di interesse a denunciare asserite carenze motivazionali in merito alla sussistenza ed alla prova di detto contratto (4^ motivo), nonché dei suoi elementi costitutivi (pagamento dei canoni di affitto, acquisizione dei prodotti da parte degli affittuari), avendo la Corte territoriale considerato circostanza ormai non più controvertibile che il negozio era stato effettivamente stipulato tra gli attori sudetti e la società e che, dunque, gli uni e l'altra avevano necessariamente distinta soggettività giuridica. E tuttavia la decisione ha correttamente osservato che la distinzione della persona richiedente l'indennità dal proprietario del fondo, nonché il rapporto di affitto tra di essi instaurato in merito all'immobile, fossero condizioni necessarie, ma non ancora sufficienti per configurare il diritto dell'affittuario a percepirla, ulteriormente subordinato alla prova a carico di costui, della effettiva e diretta coltivazione del terreno espropriato, da almeno un anno prima dalla data di deposito della relazione concernente l'opera pubblica da realizzare e gli immobili necessari per l'esecuzione, menzionata dall'art.10 della legge 865 del 1971. Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che l'art. 17, comma secondo, della legge attribuisce la speciale indennità aggiuntiva per cui è causa non già a tutti coloro che siano titolari di un contratto di affittanza agraria (ovvero di quelli ulteriormente indicati dalla norma), ne' ai soggetti che possiedano la qualifica di coltivatore diretto, ma soltanto a coloro che, oltre ad essere titolari di uno di detti rapporti, siano altresì coltivatori diretti del fondo espropriato e che dunque siano costretti ad abbandonare il terreno a causa dell'espropriazione, con conseguente privazione in conseguenza e per effetto di essa, della loro attività lavorativa: tanto è vero che, per un verso, la corresponsione è prevista anche a favore del proprietario che sia coltivatore diretto di questo. E, per altro verso, che detta indennità, contrariamente a quanto mostrano di credere i ricorrenti non ha affatto per oggetto l'intera azienda agricola (comprendente fabbricati, macchinari ed altro), ma le sole "aree da espropriare" direttamente coltivate dal proprietario e deve essere "determinata ai sensi dell'art.16" (Cass. 1959/ 1997; 8269/1992). Ragion per cui la giurisprudenza di questa Corte ne ha riconosciuto il diritto esclusivamente ai soggetti che traggano i propri mezzi di sussistenza dalla coltivazione del suolo (fittavolo, mezzadro, colono, compartecipante, proprietario coltivatore diretto), ed ha invece escluso l'erogazione del beneficio a favore sia dell'affittuario esercente attività diverse dalla coltivazione e produzione agricola relative al fondo, sia dell'imprenditore agricolo che ne esercita la coltivazione e produzione agricola con prevalenza del fattore capitale su quello lavoro e con impegno prevalente di mano d'opera subordinata (Cass. 8577/1998; 3887/1988; 2489/1985). In applicazione di detti principi, i giudici di merito non hanno perciò dubitato che i LO avessero la qualifica di lavoratori agricoli essendo iscritti nell'elenco dei coltivatori diretti del loro comune di residenza (Ronco all'Adige), sulla cui dimostrazione è, invece, incentrata la quasi totalità delle considerazioni contenute nel ricorso, ma hanno rilevato che gli stessi non avevano documentato la ricorrenza della condizione ulteriore richiesta dal menzionato art.17 per il riconoscimento dell'indennità aggiuntiva, costituita dalla prova di aver coltivato direttamente il fondo poi espropriato nel periodo di cui si è detto: in quanto la stessa non poteva trarsi dalle deposizioni testimoniali, perché il primo dei due testi escussi aveva riferito che i ricorrenti coltivavano direttamente altro fondo, sito in Ronco dell'Adige, mentre il secondo aveva dichiarato soltanto genericamente di averli visti coltivare anche il terreno poi espropriato;
e che siffatta prova non poteva trarsi neppure dalle risultanze della consulenza tecnica, già di per se inidonea a fornire tale dimostrazione, che aveva consentito soltanto di accertare l'effettiva estensione dei fondi condotti in affitto, nonché la forza lavorativa e le necessarie dotazioni per la loro effettiva coltivazione.
Sicché hanno correttamente concluso che nessuno di detti mezzi consentiva di ritenere raggiunta la prova richiesta dalla norma, che nel caso doveva essere non generica, ma particolarmente rigorosa e specifica, posto che dalle risultanze istruttorie si ricavava semmai che i LO svolgevano altrove la loro attività lavorativa, quali imprenditori impegnati in allevamento e commercio di bestiame, e che l'amministrazione comunale aveva prodotto al riguardo documentazione attestante l'iscrizione di NI LO alla CCIAA di Verona, quale commerciante all'ingrosso di bestiame. Trattasi all'evidenza di una valutazione di merito, che essendo congruamente e logicamente motivata sfugge al sindacato di legittimità, tanto più che i LO si sono limitati a contrapporvi una più favorevole interpretazione delle dichiarazioni del secondo teste - che non sono state neppure riportate - nonché le ragioni di opportunità della disposta consulenza tecnica onde dimostrare le necessità colturali del fondo, ed infine gli elementi che confermavano la loro qualifica di lavoratori agricoli ed ancora l'effettiva sussistenza dei rapporti di affittanza agraria con la soc. Cà del Bue: senza perciò scalfire la conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale che da nessuno di essi era stata offerta la prova di avere direttamente coltivato i terreni espropriati, impiegandovi una forza lavorativa costituente almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità degli immobili;
ed a maggior ragione che la coltivazione sudetta perdurava ininterrottamente dalla data indicata nel menzionato art.10 della legge 865/71. Per cui attesa la mancanza di detta prova, del tutto correttamente la sentenza impugnata ne ha escluso il diritto a percepire la speciale indennità aggiuntiva prevista dal menzionato art.17, a prescindere da ogni indagine, a tal punto inconferente sulla sussistenza di uno dei rapporti agrari stabiliti da detta norma in capo anche a IO LO, posto che seppure l'esito di detta indagine si fosse rivelato favorevole, neanche detto ricorrente avrebbe avuto diritto all'indennizzo in questione per non avere comunque dimostrato di avere direttamente coltivato il fondo poi espropriato.
Le considerazioni svolte comportano il rigetto del 5^ motivo del ricorso con cui i LO censurano la sentenza impugnata per aver compensato le spese processuali e non averle, invece, posto a carico dell'amministrazione comunale atteso che l'esito della lite ad essi sfavorevole è comunque preclusivo della statuizione richiesta potendo il giudice ove ricorrano giusti motivi disporre la compensazione delle spese giudiziali tra le parti, ma in nessun caso porle in tutto o in parte, a carico della parte vittoriosa. Conclusivamente la Corte deve rigettare i primi cinque motivi del ricorso e dichiarare assorbito il sesto nonché il ricorso incidentale del comune, presupponendo entrambi l'accoglimento, che nel caso non si è invece verificato, di una delle censure sudette. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi, rigetta quello principale e dichiara assorbito quello incidentale. Condanna i ricorrenti principali in solido al pagamento delle spese processuali che liquida in favore dell'Azienda municipalizzata di Verona in complessive L. 25.762.400 (E. 13.305,17) di cui L. 25.000.000 per onorario di difesa, pari ad E. 12.911,42.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2001.
Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2002