Sentenza 21 maggio 1991
Massime • 1
La diminuente prevista dall'art. 442, comma secondo, cod. proc. pen. in caso di condanna pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, per la sua sostanziale e funzionale diversità rispetto alle circostanze del reato, non è a queste assimilabile e non può quindi essere considerata ai fini della determinazione della pena rilevante per l'individuazione del tempo necessario alla prescrizione del reato, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, del codice penale.
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Sommario: 1. Le coordinate della quaestio iuris - 2. Il conflitto nella giurisprudenza della Corte di Cassazione - 3. La parola alle Sezioni Unite? 1. Le coordinate della quaestio iuris Punto di partenza di queste concise riflessioni è il dato normativo: l'art. 442, co. 2°, c.p.p. prevede che «In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto». Detta differenza nel regime premiale connesso all'accesso al giudizio abbreviato fu introdotta dall'art. 1, co. 44°, della L. 23 giugno 2017, n. 103, che mirava a renderlo più appetibile di quanto non …
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RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la decisione di primo grado emessa dal Tribunale di Chieti, all'esito di rito abbreviato, con cui Andrea E. è stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 200 di multa per i reati di cui agli artt. 56, 624 e 707 c.p., commessi il 2 ottobre 2021, applicata l'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, c.p., ritenuta equivalente alla recidiva reiterata specifica infraquinquennale, e considerata la continuazione criminosa tra gli stessi reati. La pena del reato continuato è stata poi complessivamente ridotta di un terzo, ai sensi dell'art. 442, comma 2, c.p.p. La condanna è …
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RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Brescia ha confermato la condanna di P. Stefania e V. Morena per il furto aggravato di generi alimentari all'interno di un supermercato. 2. Avverso la sentenza ricorrono entrambe le imputate con unico atto a firma del comune difensore articolando tre motivi. Con il primo, proposto nell'esclusivo interesse della V., si deducono vizi della motivazione in merito all'affermazione del concorso della stessa nella consumazione del reato, che sarebbe fondata su mere congetture del giudicante e sulla base dell'illogica valorizzazione di comportamenti invero neutri, a fronte di un compendio probatorio che inequivocabilmente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 21/05/1991, n. 7707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7707 |
| Data del deposito : | 21 maggio 1991 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Ecc. Dott. ANTONIO BRANCACCIO Presidente del 31.5.91
1. Dott. MARCO BOSCHI " SENTENZA
2. " ET LO CO " N. 1
3. " RA RN " REGISTRO GENERALE
4. " LF BA " N. 22955/90
5. " FA DO "
6. " NA BI "
7. " PIETRO SABEONE Consigliere
8. " UMBERTO FELICIANGELI "
ha pronunciato la seguene
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VOLPE Livio, n. a Trieste il 4.3.1936;
avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Padova sez. II^ penale il 20.4.90.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr.
Umberto Feliciangeli;
Udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato Generale Dr.
Lombardi che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Paolo Appella di Roma.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Nel pomeriggio del 22.7.82 OL Livio, percorrendo con la sua vettura la SS.n.10 nei pressi di Montagnana (PD), investiva il ciclomotore condotto da OL Giannino, che da una strada laterale, aprentesi alla destra rispetto alla direzione di marcia della vettura, si immetteva sulla SS. In seguito alla collisione lo
OL decedeva.
Con sentenza 20.4.90, emessa in esito a giudizio abbreviato quale previsto dall'art.247 del dlgs. n. 271 del 1989 (norme transitorie del vigente c.p.p.), il tribunale di Padova dichiarava il OL
colpevole di omicidio colposo (art.589, commi 1 e 2 c.p.) e, con le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla aggravante di cui al
1 cpv. dell'art. citato e la diminuente prevista dall'art.442, comma
2, c.p.p. vigente, lo condannava alla pena di mesi 4 di reclusione con i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.
2. - Ha proposto ricorso nei termini l'imiputato; la difesa ha denunciato la nullità della sentenza impugnata per i motivi che seguono: 1) violazione dell'art.477, comma 2, c.p.p. abrogato, per inosservanza del principio della correlazione tra l'accusa contestata e la sentenza. La sentenza impugnata ha infatti affermato la colpevolezza del ricorrente per avere tenuto una velocità
inadeguata, là dove nell'imputazione era contestata una condotta genericamente negligente e imprudente, tale da non consentire il tempestivo avvistamento del ciclomotore sulla sede stradale;
2)
carenza e manifesta illogicità della motivazione, per avere la sentenza impugnata omesso di accertare nella dinamica del fatto la sussistenza del rapporto di causalità tra l'assunta inadeguata velocità e l'evento. E per avere, comunque, trascurato la considerazione delle tracce di frenata lasciate dal veicolo investitore sull'asfalto, prendendo illogicamente in esame solo la circostanza che il ciclomotore, dopo la collisione, si era fermato a
25 ml. dal punto di impatto;
3) violazione di legge per avere la sentenza omesso di considerare che il reato, - per effetto della
"attenuante" prevista dall'art.442/2 c.p.p. vigente, nella specie riconosciuta -, doveva essere dichiarato estinto per sopravvenuta prescrizione, ai sensi degli artt.157, comma 1 n.4, comma 2 e 160,
commi 2 e 3 , del c.p. 3. - Il ricorso è stato rimesso a queste SU
ai sensi dell'art.618 c.p.p. vigente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - In ordine logico deve, in primo luogo, prendersi in esame il motivo concernente la denunziata estinzione del reato per la sopravvenuta prescrizione.
Il concorso di una causa estintiva del reato, se accertato,
precluderebbe infatti anche l'esame della questione relativa all'invalidità conseguente alla inosservanza della correlazione tra l'accusa e la sentenza in violazione dell'art.477/2 c.p.p. abrogato,
avendo il vizio di nullità che ne discende carattere relativo, come ritenuto dalla giurisprudenza prevalente di questa corte (cfr., fra le tante, cass.14.5.88, Pedrocchi Gian e 15.6.88, Gonzales), sicchè
la declaratoria di estinzione del reato si porrebbe pur sempre come pregiudiziale al rilievo della causa di invalidità (art.152 c.p.p.
abrogato).
1/a. - L'affermazione della sopravvenuta prescrizione muove dal presupposto della inquadrabilità della diminuente prevista dall'art.442/2 c.p.p. vigente nella categoria delle circostanze del reato.
La tesi non è condivisibile già alla stregua dell'interpretazione logico-letterale della norma richiamata, la quale prescrive testualmente che "la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita di un terzo". Il testo pone in evidenza un deciso distacco tra la dosimetria della pena, che scaturisce dal discrezionale e complesso giudizio disciplinato dalle disposizioni degli artt.63 e segg., 69 e 133 del codice penale, e l'applicazione della diminuente ex art.442/2 c.p.p. vigente, la quale implica la riduzione di un terzo della pena stabilita in esito al predetto giudizio.
Cosicchè la diminuente in parola - a differenza delle circostanze del reato - si sottrae a qualunque estimazione di valenza ex art.69
c.p., pur obbligatoria anche tra circostanze eterogenee, imponendo un abbattimento fisso, predeterminato della pena già stabilita.
1/b. - L'esito dell'interpretazione logico-letterale trova riscontro nella considerazione comparativa della natura delle circostanze del reato e di quella della diminuente ex art.442/2, e nella collocazione sistematica di quest'ultima (a differenza delle prime)
nel codice di rito.
Le circostanze costituiscono elementi accidentali del reato che ne qualificano specificamente la gravità e/o evidenziano la maggiore o minore capacità a delinquere del reo, talchè la loro previsione e applicazione sono intimamente legate alla rilevanza criminale del fatto-reato e corrispondono a una esigenza di prevenzione speciale rapportata alla maggiore o minore consistenza del disadattamento sociale di cui il reato è espressione.
La diminuente ex art.442/2 non ha, viceversa, alcuna correlazione con tutto ciò, ma risponde a una esigenza utilitaristica di sollecita definizione dei giudizi, proponendo all'imputato uno sconto secco della pena, già determinata, come premio della scelta del rito abbreviato contro la rinunzia alle maggiori garanzie del dibattimento.
L'istituto - che nel nostro ordinamento giuridico ha carattere di assoluta originalità - assolve, nell'intendimento del legislatore,
alla funzione di prevenzione generale correlata alla stessa definizione rapida dei processi, per la quale la sollecita assicurazione della pronunzia di condanna o di proscioglimento realizza più e meglio di tardive e pesanti condanne o di snervantemente attesi proscioglimenti, il conseguimento dello scopo del processo penale teso a garantire la effettività dell'attuazione corretta e incisiva del diritto penale sostanziale.
È significativo notare come la cennata finalità dell'istituto la svincola anche da qualsiasi giustificazione legata alla condotta del reo "susseguente al reato", richiamata dall'art.133, comma 2 n.3 del c.p. La condotta ivi considerata - pur assumendo rilievo anche nella sua espressione all'interno del processo costituisce sintomo della capacità a delinquere, elemento estraneo alla scelta del rito premiata dalla legge di per sè stessa, nell'ottica sopra indicata.
1/c. - La definizione della diminuente come incentivo al cosiddetto
"patteggiamento sul rito", congeniale all'obiettivo della deflazione processuale, trova conferma esplicita nella legge delega 16.2.87
n.81 (art.2, direttiva 53) e nella relazione al progetto preliminare.
L'espressa indicazione dei lavori preparatori ha poi già trovato conferma nella dottrina più autorevole, nelle motivazioni delle sentenze della corte costituzionale n.277/90 e 284/90 e di queste
S.U. n.5 del 24.3.90, nonchè nella pronuncia in termini della sentenza di questa corte sez.6/a del 6.11.90. ric. Sforza.
Ma anche altre decisioni di questa corte, pur non affrontando il tema specifico qui in oggetto non hanno mancato di riflettere sulla natura della diminuente in questione, ben evidenziandone il carattere incentivante, espressione di una filosofia di tipo collaborativo-premiale protesa alla definizione sollecita dei processi, nettamente estranea alla logica delle circostanze del reato.
Sicchè si può affermare che la soluzione qui adottata ha un retroterra di pressoché unanime consenso, cui non deroga in definitiva la stessa sentenza di questa corte sez. 2/a n.2571 del
29.11.90, Balestrieri, la quale si è limitata a rilevare incidentalmente gli effetti sostanziali (diminuzione della pena)
dell'istituto senza affrontare il problema oggi esaminato, del resto estraneo all'economia di quella decisione.
E peraltro la rilevanza effettuale sostanziale della diminuente nulla toglie o aggiunge alla impostazione e alla soluzione della questione.
Pertanto, il motivo di ricorso deve essere respinto, affermandosi che la diminuente prevista dall'art.442/2 c.p.p. vigente, per la sua sostanziale e funzionale diversità rispetto alle circostanze del reato non è a queste assimilabile, e non può quindi essere considerata ai fini della determinazione della pena rilevante per l'individuazione del tempo necessario alla prescrizione del reato ai sensi dell'art.157, comma 2, del codice penale.
2. - Il secondo motivo, concernente la denunziata violazione della correlazione tra accusa contestata e sentenza riguardo al fatto
(art.477/2 c.p.p abrogato), è infondato sotto un duplice profilo.
La contestazione dell'azione colposa, articolata in termini di negligenza e imprudenza della condotta di guida, tale da non consentire all'imputato di avvistare tempestivamente la presenza del ciclomotore sulla sede stradale e di arrestare tempestivamente la vettura o di evitare comunque l'investimento, contiene un inequivoco riferimento anche alla velocità della vettura, perchè questa costituisce un aspetto preminente del fatto logicamente richiamato dalla incapacità di arresto in tempo utile.
Inoltre, la definizione del fatto quale ritenuto in sentenza non è
scaturita dall'indagine dibattimentale, ma era emersa ed era stata contestata in sede di interrogatorio nell'istruzione, con l'addebito all'imputato di non avere adeguato la velocità alle condizioni peculiari di quel tratto di strada svolgentesi in luogo abitato, con varie strade secondarie di accesso sulla SS. e alla circostanza che più persone si attardavano ai margini della strada.
3. - Il terzo motivo è inammissibile perchè diretto sostanzialmente a sindacare la valutazione delle risultanze probatorie, riservata alla discrezionalità del giudice di merito, non censurabile in questa sede quando è sorretta da congrua motivazione.
Le censure si appuntano sull'omessa considerazione della significatività delle tracce di frenata e sulla dedotta mancanza dell'accertamento del rapporto di causalità tra la condotta colposa e lo evento.
Il primo rilievo trascura che la sentenza impugnata ha ritenuto la velocità inadeguata non in sè, ma in stretto rapporto con le condizioni della strada e della circolazione, per cui logicamente,
si è soffermata non tanto sul rilievo delle tracce di frenata,
quanto sui sintomi della violenza dell'impatto, significativi di un arresto intempestivo del veicolo, che una maggiore prudenza avrebbe invece consentito.
E con ciò rimane confutato anche il secondo rilievo, perchè proprio nella mancata maggiore moderazione della velocità la sentenza impugnata ha individuato la causa (rectius, la concausa)
dell'investimento, con un giudizio logico qui non sindacabile senza invadere la competenza del giudice di merito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di lire un milione in favore della cassa delle ammende.
Cosi deciso in Roma, il 31.5.1991.