Cass. pen., SS.UU., sentenza 21/05/1991, n. 7707
CASS
Sentenza 21 maggio 1991

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La diminuente prevista dall'art. 442, comma secondo, cod. proc. pen. in caso di condanna pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, per la sua sostanziale e funzionale diversità rispetto alle circostanze del reato, non è a queste assimilabile e non può quindi essere considerata ai fini della determinazione della pena rilevante per l'individuazione del tempo necessario alla prescrizione del reato, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, del codice penale.

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    Sommario: 1. Le coordinate della quaestio iuris - 2. Il conflitto nella giurisprudenza della Corte di Cassazione - 3. La parola alle Sezioni Unite? 1. Le coordinate della quaestio iuris Punto di partenza di queste concise riflessioni è il dato normativo: l'art. 442, co. 2°, c.p.p. prevede che «In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto». Detta differenza nel regime premiale connesso all'accesso al giudizio abbreviato fu introdotta dall'art. 1, co. 44°, della L. 23 giugno 2017, n. 103, che mirava a renderlo più appetibile di quanto non …

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    RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la decisione di primo grado emessa dal Tribunale di Chieti, all'esito di rito abbreviato, con cui Andrea E. è stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 200 di multa per i reati di cui agli artt. 56, 624 e 707 c.p., commessi il 2 ottobre 2021, applicata l'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, c.p., ritenuta equivalente alla recidiva reiterata specifica infraquinquennale, e considerata la continuazione criminosa tra gli stessi reati. La pena del reato continuato è stata poi complessivamente ridotta di un terzo, ai sensi dell'art. 442, comma 2, c.p.p. La condanna è …

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    RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Brescia ha confermato la condanna di P. Stefania e V. Morena per il furto aggravato di generi alimentari all'interno di un supermercato. 2. Avverso la sentenza ricorrono entrambe le imputate con unico atto a firma del comune difensore articolando tre motivi. Con il primo, proposto nell'esclusivo interesse della V., si deducono vizi della motivazione in merito all'affermazione del concorso della stessa nella consumazione del reato, che sarebbe fondata su mere congetture del giudicante e sulla base dell'illogica valorizzazione di comportamenti invero neutri, a fronte di un compendio probatorio che inequivocabilmente …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 21/05/1991, n. 7707
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7707
Data del deposito : 21 maggio 1991

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