Sentenza 19 febbraio 1998
Massime • 1
Sussiste concorso formale di reati tra la truffa e la sostituzione di persona, poiché si tratta della medesima condotta che integra due ipotesi delittuose diverse e tra loro autonome: ne consegue che lo stesso comportamento ben può realizzare l'elemento materiale di entrambi i reati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/02/1998, n. 10805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10805 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 19.2.1998
1. Dott. SC Calbi Consigliere SENTENZA
2. " Lucio Toth " rel. N. 351
3. " IO TE " REGISTRO GENERALE
4. " Vittorio SI " N. 40537/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da D'AC IE IG, nato a [...] il [...]; al momento della sentenza impugnata detenuto per altra causa nella Casa Circondariale di Civitavecchia;
imputato come in atti;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma, 2^ Sez., del 25 - 6 - 1997;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. L. Toth;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Bruno Ranieri, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Antonio Maria Carlevaro, del Foro di Civitavecchia, per il ricorrente.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Il Pretore di Roma con sentenza del 10.7.1995 dichiarava ER GI D'LE colpevole dei seguenti reati. A) reato di cui agli artt. 485 - 491 C.P. per avere falsamente compilato un assegno ricettato apponendovi la falsa firma di De AR SC;
B) reato di cui all'art. 494 C.P. per avere, al fine di procurarsi un vantaggio, indotto in errore PA IN, attribuendosi il falso nome di "D RL DO e nel qualificarsi come nipote di De AR SC;
C) reato di cui all'art. 640 C.P. per avere, con artifici e raggiri, consistiti nell'attribuirsi il falso nome e la inesistente parentela di cui sopra, indotto in errore la PA della quale acquistava una collanina d'oro, del valore di L. 645.000, pagando con l'assegno rubato di cui al capo A (in Mazzano Romano, il 27 agosto 1990).
Il Pretore condannava il D'LE alla pena di un anno di reclusione, dichiarando altresì la falsità dell'assegno. A seguito di gravame dell'imputato la Corte di Appello di Roma, con sentenza del 25 giugno 1997, confermava la decisione del Pretore. Avverso la pronuncia della Corte di Appello il D'LE ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la mancanza e la illogicità della motivazione sotto tre profili: in primo luogo l'incertezza del riconoscimento nel D'LE del gravame acquirente della collanina, dato che la foto mostrata alla PA apparteneva ad una vecchia tessera dell'AVIS, rimasta in possesso della teste LL LU;
in secondo luogo la mancanza di prova del concorso materiale del ricorrente nella falsificazione dell'assegno, raggiunta attraverso un sillogismo del tutto manchevole ("essendo interessato - spenderlo"); infine la mancata considerazione che il reato sub B dovrebbe considerarsi assorbito nel reato di truffa sub C, essendo la condotta di sostituzione di persona essenziale alla consumazione del rapporto, elemento materiale dell'ipotesi criminosa ex art. 640 C.P. Nessuno dei tre motivi è fondato.
Quanto al mancato riconoscimento nessun elemento di dubbio emerge dalle dichiarazioni della parte lesa del reato sub C, che ha ravvisato nell'imputato il giovane che, entrato nella sua gioielleria, le aveva raccontato la storia di essere nipote del De AR, persona che la PA conosceva bene. Che il ravvisamento sia avvenuto tramite una foto di qualche anno prima è circostanza priva di rilievo, trattandosi comunque di una immagine fotografica che riproduceva il D'LE.
Anche il secondo profilo non ha pregio in quanto nella sua motivazione la Corte d'Appello si richiama chiaramente all'insieme di elementi fratturali raccolti nel giudizio di primo grado, attraverso i quali appare evidente come l'unica persona che aveva interesse e poteva farsi passare per nipote del De AR (quantunque il De AR non avesse nipoti), con persona da questi conosciuta, la PA, era proprio il D'LE, che li conosceva tutti;
tanto che fu proprio la sunnominata LU, moglie del De AR, a pensare al giovane che tempo prima l'aveva ugualmente tratta in inganno lasciandole "in garanzia" la tessera AVIS di cui sopra. Fu attraverso tali testimonianze incrociate che gli inquirenti pervennero ad identificare nell'attuale ricorrente l'autore dei fatti contestati. L'ultimo profilo di illogicità motivazionale è infondato in diritto - a parte che tale questione non fu sollevata in grado d'appello dal momento che la giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare la possibilità del concorso formale di reati tra la sostituzione di persone e la truffa, trattandosi di una stessa condotta che integra due ipotesi delittuose diverse e tra loro autonome;
cosicché lo stesso comportamento ben può realizzare l'elemento materiale di entrambi i reati.
Il ricorso va pertanto rigettato con la condanna del D'LE alla rifusione delle spese della presente fase del processo.
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 1998