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Sentenza 21 agosto 2023
Sentenza 21 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/08/2023, n. 35129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35129 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: OR NA nata in [...] il [...] DI LA RE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UC ER;
lette le conclusioni del PG VALENTINA MANUALI Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità dei ricorsi Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. Penale Sent. Sez. 3 Num. 35129 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: ER UC Data Udienza: 07/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza del 15 febbraio 2022 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della condanna inflitta dal Tribunale di Ravenna il 2 aprile 2019, ha concesso a RI ZI e LV Di PA la sospensione condizionale della pena, confermando nel resto la sentenza di primo grado. RI ZI e LV Di PA, la prima quale titolare di ditta individuale, il secondo quale amministratore di fatto, sono stati condannati ritenuta la continuazione, esclusa la recidiva, alla pena di un anno e sei mesi di reclusione per i reati ex art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, per l'utilizzo nelle dichiarazioni annuali PE ed IVA, per gli anni di imposta 2011 e 2012, di fatture per operazioni inesistenti (in Ravenna il 14 settembre 2013 ed il 23 febbraio 2013). Gli imputati sono, invece, stati assolti in primo grado dai reati ex artt. 5 e 10 d.lgs. n. 74 del 2000. 2. Il difensore degli imputati ha proposto un unico ricorso per cassazione avverso tale sentenza. 2.1. Con il primo motivo, relativo alla posizione degli imputati, si deducono la violazione degli artt. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, 533 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione. Dopo aver riassunto le decisioni di merito, si riportano le dichiarazioni del teste Zannmataro, in servizio presso la Guardia di Finanza, da cui non risulterebbe provato l'indebito vantaggio fiscale per gli imputati e l'utilizzo delle fatture. La Corte di appello avrebbe confermato la sentenza di primo grado senza valutare i motivi di appello e le dichiarazioni del teste ZA;
gli imputati sarebbero stati condannati in violazione della regola del ragionevole dubbio;
i giudici avrebbero errato nella valutazione delle risultanze istruttorie per illogicità. 2.2. Con il secondo motivo, relativo alla posizione di RI ZI, si deduce la manifesta illogicità della motivazione;
il teste ZA avrebbe escluso che la ricorrente fosse a conoscenza dell'attività di LV Di PA, nonostante fosse la titolare della ditta individuale. La rilevanza penale della condotta non sarebbe stata provata. La sentenza impugnata, così come quella di primo grado, «dimostra in più parti violazioni delle norme penali e manifesta illogicità nella motivazione ... per come la Corte d'appello ha ricostruito l'attività svolta ...» dalla ricorrente in contrasto con le dichiarazioni del teste ZA. 2.3. Con il terzo motivo, relativo alla posizione di LV Di PA, si deduce la violazione degli artt. 9 d.lgs. n. 74 del 2000 e 27 Costituzione. Il ricorrente è stato condannato in altro processo, in concorso con NG GE per il reato ex 2 art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 per l'emissione delle fatture 10,11,12,14,18,26 del 2011 e n. 5 e 15 del 2012, cioè per le stesse fatture oggetto dell'imputazione. La condanna sarebbe, pertanto, avvenuta in violazione dell'art. 9 d.lgs. n. 74 del 2000, avendo la Corte di appello rigettato il motivo di appello per l'alterità delle persone giuridiche rappresentate. Il ricorrente sarebbe stato condannato due volte per lo stesso fatto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. 1.1. Dallo stesso ricorso risulta che il teste ZA ha dichiarato in dibattimento che le fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, rinvenute nella contabilità, sono state anche indicate in dichiarazione, sicché risulta essersi concretizzato l'elemento oggettivo del reato. Non sussiste, pertanto, né la violazione di legge né il vizio della motivazione tenuto conto di quanto risulta dallo stesso ricorso in ordine alle dichiarazioni rese dal teste. 1.2. Il secondo motivo è inammissibile per la mancanza del requisito della specificità estrinseca perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata. Il motivo riproduce sul punto l'appello e si limita a sostenere che il teste NN avrebbe escluso la responsabilità dell'imputata, in aperto contrasto con la frase riportata nello stesso ricorso. Per altro, la responsabilità dell'imputata è stata dichiarata per essere stata l'autrice materiale della condotta, avendo sottoscritto le dichiarazioni in cui sono state utilizzate le fatture per le operazioni oggettivamente inesistenti, e per la sussistenza dell'elemento soggettivo, in relazione alla violazione dolosa dei suoi doveri e per la relazione che la legava all'amministratore di fatto. Il motivo non si confronta in alcun modo con la motivazione della sentenza impugnata. 1.3. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato. Risulta chiaramente dalle sentenze di merito che il ricorrente è l'amministratore di fatto sia della ditta emittente le fatture per le operazioni inesistenti che della ditta individuale utilizzatrice. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, in tema di reati tributari, la disciplina in deroga al concorso di persone nel reato prevista dall'art. 9 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non si applica al soggetto che cumula in sé le qualità di emittente e di amministratore della società utilizzatrice configurandosi in tal caso sia il delitto di cui all'art. 8 che quello di cui all'art. 2 del d.lgs. citato (così, con riferimento all'autofattura mendace, Sez. 3, n. 2859 del 30/11/2022, dep. 2023, Dentice, Rv. 284067 - 01). 3 Si veda anche Sez. 3, n. 13686 del 01/02/2022, Calamai, Rv. 283037 - 01, in motivazione, che richiama Sez. 3, n. 19025 del 20/12/2012, dep. 2013, Cetti Serbelloni, Rv. 255396 - 01 per cui in tema di reati tributari, il regime derogatorio previsto dall'art. 9 del d.lgs. n. 74 del 2000 non trova applicazione quando l'amministratore della società che ha emesso le fatture per operazioni inesistenti coincida con il legale rappresentante della diversa società che le abbia successivamente utilizzate. Secondo l'art. 9 d.lgs. n. 74 del 2000 l'utilizzatore non può essere chiamato a concorrere solo col diverso soggetto che ha accettato di provvedere all'emissione delle f.o.i. necessarie alla successiva realizzazione della frode che l'utilizzatore intende concretizzare mediante la presentazione di dichiarazioni infedeli. Al contrario, la persona che ha emesso le f.o.i. non può essere chiamata a rispondere a titolo di concorso con la diversa condotta di utilizzazione posta in essere dal soggetto che le fatture ha ricevuto, iscritto in contabilità e incluso nella dichiarazione annuale. Il dato di fatto che il ricorrente sia stato l'amministratore di fatto delle due ditte diverse coinvolte nell'emissione e nell'utilizzazione non risulta neanche smentito dal ricorso per cassazione, il quale propone una interpretazione errata dell'art. 9 d.lgs. n. 74 del 2000. 2. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condannano i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 07/07/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere UC ER;
lette le conclusioni del PG VALENTINA MANUALI Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità dei ricorsi Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. Penale Sent. Sez. 3 Num. 35129 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: ER UC Data Udienza: 07/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza del 15 febbraio 2022 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della condanna inflitta dal Tribunale di Ravenna il 2 aprile 2019, ha concesso a RI ZI e LV Di PA la sospensione condizionale della pena, confermando nel resto la sentenza di primo grado. RI ZI e LV Di PA, la prima quale titolare di ditta individuale, il secondo quale amministratore di fatto, sono stati condannati ritenuta la continuazione, esclusa la recidiva, alla pena di un anno e sei mesi di reclusione per i reati ex art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, per l'utilizzo nelle dichiarazioni annuali PE ed IVA, per gli anni di imposta 2011 e 2012, di fatture per operazioni inesistenti (in Ravenna il 14 settembre 2013 ed il 23 febbraio 2013). Gli imputati sono, invece, stati assolti in primo grado dai reati ex artt. 5 e 10 d.lgs. n. 74 del 2000. 2. Il difensore degli imputati ha proposto un unico ricorso per cassazione avverso tale sentenza. 2.1. Con il primo motivo, relativo alla posizione degli imputati, si deducono la violazione degli artt. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, 533 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione. Dopo aver riassunto le decisioni di merito, si riportano le dichiarazioni del teste Zannmataro, in servizio presso la Guardia di Finanza, da cui non risulterebbe provato l'indebito vantaggio fiscale per gli imputati e l'utilizzo delle fatture. La Corte di appello avrebbe confermato la sentenza di primo grado senza valutare i motivi di appello e le dichiarazioni del teste ZA;
gli imputati sarebbero stati condannati in violazione della regola del ragionevole dubbio;
i giudici avrebbero errato nella valutazione delle risultanze istruttorie per illogicità. 2.2. Con il secondo motivo, relativo alla posizione di RI ZI, si deduce la manifesta illogicità della motivazione;
il teste ZA avrebbe escluso che la ricorrente fosse a conoscenza dell'attività di LV Di PA, nonostante fosse la titolare della ditta individuale. La rilevanza penale della condotta non sarebbe stata provata. La sentenza impugnata, così come quella di primo grado, «dimostra in più parti violazioni delle norme penali e manifesta illogicità nella motivazione ... per come la Corte d'appello ha ricostruito l'attività svolta ...» dalla ricorrente in contrasto con le dichiarazioni del teste ZA. 2.3. Con il terzo motivo, relativo alla posizione di LV Di PA, si deduce la violazione degli artt. 9 d.lgs. n. 74 del 2000 e 27 Costituzione. Il ricorrente è stato condannato in altro processo, in concorso con NG GE per il reato ex 2 art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 per l'emissione delle fatture 10,11,12,14,18,26 del 2011 e n. 5 e 15 del 2012, cioè per le stesse fatture oggetto dell'imputazione. La condanna sarebbe, pertanto, avvenuta in violazione dell'art. 9 d.lgs. n. 74 del 2000, avendo la Corte di appello rigettato il motivo di appello per l'alterità delle persone giuridiche rappresentate. Il ricorrente sarebbe stato condannato due volte per lo stesso fatto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. 1.1. Dallo stesso ricorso risulta che il teste ZA ha dichiarato in dibattimento che le fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, rinvenute nella contabilità, sono state anche indicate in dichiarazione, sicché risulta essersi concretizzato l'elemento oggettivo del reato. Non sussiste, pertanto, né la violazione di legge né il vizio della motivazione tenuto conto di quanto risulta dallo stesso ricorso in ordine alle dichiarazioni rese dal teste. 1.2. Il secondo motivo è inammissibile per la mancanza del requisito della specificità estrinseca perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata. Il motivo riproduce sul punto l'appello e si limita a sostenere che il teste NN avrebbe escluso la responsabilità dell'imputata, in aperto contrasto con la frase riportata nello stesso ricorso. Per altro, la responsabilità dell'imputata è stata dichiarata per essere stata l'autrice materiale della condotta, avendo sottoscritto le dichiarazioni in cui sono state utilizzate le fatture per le operazioni oggettivamente inesistenti, e per la sussistenza dell'elemento soggettivo, in relazione alla violazione dolosa dei suoi doveri e per la relazione che la legava all'amministratore di fatto. Il motivo non si confronta in alcun modo con la motivazione della sentenza impugnata. 1.3. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato. Risulta chiaramente dalle sentenze di merito che il ricorrente è l'amministratore di fatto sia della ditta emittente le fatture per le operazioni inesistenti che della ditta individuale utilizzatrice. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, in tema di reati tributari, la disciplina in deroga al concorso di persone nel reato prevista dall'art. 9 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non si applica al soggetto che cumula in sé le qualità di emittente e di amministratore della società utilizzatrice configurandosi in tal caso sia il delitto di cui all'art. 8 che quello di cui all'art. 2 del d.lgs. citato (così, con riferimento all'autofattura mendace, Sez. 3, n. 2859 del 30/11/2022, dep. 2023, Dentice, Rv. 284067 - 01). 3 Si veda anche Sez. 3, n. 13686 del 01/02/2022, Calamai, Rv. 283037 - 01, in motivazione, che richiama Sez. 3, n. 19025 del 20/12/2012, dep. 2013, Cetti Serbelloni, Rv. 255396 - 01 per cui in tema di reati tributari, il regime derogatorio previsto dall'art. 9 del d.lgs. n. 74 del 2000 non trova applicazione quando l'amministratore della società che ha emesso le fatture per operazioni inesistenti coincida con il legale rappresentante della diversa società che le abbia successivamente utilizzate. Secondo l'art. 9 d.lgs. n. 74 del 2000 l'utilizzatore non può essere chiamato a concorrere solo col diverso soggetto che ha accettato di provvedere all'emissione delle f.o.i. necessarie alla successiva realizzazione della frode che l'utilizzatore intende concretizzare mediante la presentazione di dichiarazioni infedeli. Al contrario, la persona che ha emesso le f.o.i. non può essere chiamata a rispondere a titolo di concorso con la diversa condotta di utilizzazione posta in essere dal soggetto che le fatture ha ricevuto, iscritto in contabilità e incluso nella dichiarazione annuale. Il dato di fatto che il ricorrente sia stato l'amministratore di fatto delle due ditte diverse coinvolte nell'emissione e nell'utilizzazione non risulta neanche smentito dal ricorso per cassazione, il quale propone una interpretazione errata dell'art. 9 d.lgs. n. 74 del 2000. 2. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condannano i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 07/07/2023.