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Sentenza 26 gennaio 2023
Sentenza 26 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/01/2023, n. 3454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3454 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: CO WA nato a [...] il [...] CO AM nata a [...] il [...] avverso il decreto del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione GIOVANNI DI LEO, che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi;
RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 30 settembre 2021 la Corte di appello di Roma, a seguito dell'annullamento con rinvio disposto da questa Corte con sentenza del 14 febbraio 2020, per quel che qui interessa, in parziale riforma del decreto del Tribunale di Roma in data 10 aprile 2018 ha revocato la confisca di più beni (immobili, preziosi, giacenze, un veicolo) intestati a AL SC e IA SC, confermando la statuizione ablativa: Penale Sent. Sez. 5 Num. 3454 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 25/10/2022 - quanto ai beni nella titolarità del primo, della complessiva somma di euro 428.361,13 e degli immobili siti in Roma, via Accademia degli Agiati e via Vittore CI;
- quanto ai beni nella titolarità della seconda, delle giacenze relative ai rapporti finanziari, dell'immobile sito in Roma via Erode Attico e del relativo box auto sito in via del Triopio. Tali res sono state confiscate poiché ritenute nella disponibilità dei proposti SC SC e NN IA UR, genitori dei predetti germani SC, e frutto della loro attività delittuosa (o reimpiego dei proventi da essa tratti). Già il Tribunale, invece, aveva ritenuto che AL SC e IA SC - che pure erano stati proposti per l'applicazione di una misura di prevenzione - non siano da annoverare tra i soggetti di cui agli artt. 1 e 4 d. Igs. 159/2011. 2. Avverso il provvedimento di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse di AL SC e IA SC, con il medesimo atto, con il quale sono state denunciate, nel corpo di un unico motivo (di seguito esposto nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.): - la violazione degli art. 10, 20, 24 e 27 del d. Igs. 159/2011 con riferimento alla contestazione della sussistenza di sproporzione del patrimonio rispetto alla capacità reddituale dei proposti AL SC e IA SC, sollevata dalla difesa nell'atto di appello;
- e la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e), cod. proc. pen., nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto che gli acquisti dei beni immobili di proprietà dei ricorrenti (appartamenti siti in Roma alla Via Vittore CI ed alla via Erode Attico), ricadendo nel periodo di pericolosità sociale dei genitori SC SC e NN IA UR, costituiscano il frutto o, comunque, il reimpiego dei proventi delle attività illecite poste in essere da questi ultimi;
e nella parte in cui ha disposto la revoca della confisca di tutti i rapporti finanziari intestati al proposto AL SC ad eccezione dell'importo complessivo di euro 428.361,29. Più in particolare, si è assunto che la Corte territoriale - contrariamente a quanto disposto dalla sentenza rescindente - non avrebbe dato adeguatamente conto delle ragioni a sostegno della conferma in parte qua del decreto di primo grado, cui si sarebbe pervenuti: - nonostante AL e IA SC non abbiano manifestato alcuna pericolosità sociale e senza che sia emerso alcun indice fattuale dimostrativo della formazione illecita, mediante interposizione fittizia, del loro patrimonio (tanto che a AL SC già il Tribunale aveva restituito le quote sociali acquistate nel 2011); 2 - quantunque entrambi i ricorrenti abbiano pienamente assolto al proprio onere di allegazione (per il tramite degli atti di impugnazione e delle memorie difensive), dimostrando di essere dotati di lecita capacità economica per far fronte agli acquisti e accantonare le somme in discorso. Ad avviso della difesa, la Corte territoriale avrebbe disposto la confisca sulla scorta di mere presunzioni e congetture, senza argomentare se non in maniera generica, presuntiva, illogica e apodittica sulla derivazione dei beni proprio dalle attività delittuose per cui i genitori dei ricorrenti sono stati ritenuti socialmente pericolosi (derivazione di cui occorrerebbe la prova), disattendendo sia le allegazioni difensive sia quanto rilevato dal CTU (recte: dal perito) e, in definitiva, fondando la decisione sul mero rapporto di parentela, non constando neppure che SC SC e NN IA UR fossero gli effettivi titolari o avessero la disponibilità dei beni in discorso. La difesa ha pure evidenziato che nel caso di specie: - non è stata ritenuta la pericolosità di SC SC e NN IA UR poiché indiziati di appartenere a un'associazione mafiosa o di reati commessi per agevolare tale organizzazione, ricorrendo un'ipotesi di pericolosità generica, cui peraltro i ricorrenti sono rimasti estranei;
- gli accertamenti peritali hanno dimostrato che AL SC disponeva di somme sufficienti anche per l'acquisto - nell'anno 2005 - degli immobili di cui è stata disposta la confisca;
- sarebbe stato comunque determinato illogicamente l'importo a quest'ultimo confiscato, poiché avrebbe avuto luogo una «duplicazione ablativa» in ordine alla somma di euro 187.000, pari al valore dell'immobile in via CI (come detto, pure confiscato), e sarebbe stato computato anche il saldo (pari a euro 152.266,13) del conto corrente intestato a AL SC al 31 dicembre 2004 non riferibile a proventi che si sarebbero realizzati nel 2005; - per il medesimo ordine di ragioni sarebbe viziata la motivazione posta a sostegno della confisca dell'immobile di via Erode Attico, acquistato da IA SC nel 2002, rispetto alla quale è stato denunciato pure un bis in idem, atteso che a quest'ultima sono state irrogate, per i redditi relativi agli anni 2002 e 2003, sanzioni amministrative per violazioni tributarie (e dunque con l'ablazione si sarebbe determinata una «doppia sanzione per uno stesso fatto contro la stessa persona»); difatti, il perito non avrebbe rilevato alcuna sproporzione per tale compera immobiliare (bensì soltanto per l'acquisto di quote di fondi comuni negli anni 2005 e 2006), la quale peraltro - pur a ritenere che sia avvenuta nel periodo in cui i genitori della ricorrente hanno manifestato la propria pericolosità sociale - sarebbe di gran lunga antecedente alla vicenda relativa alla Veradia Film s.r.l. (dichiarata fallita nel 2012) e non potrebbe ritenersi acquistato con in proventi illeciti derivanti dai fatti delittuosi ad essa 3 correlati (in relazione alle quali è stata affermata la pericolosità di SC SC e NN IA UR). CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili. 1. Al fine di provvedere, deve anzitutto considerarsi che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità: - nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d. Igs. 159 del 2011; dunque, è escluso dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello (dagli artt. 7, comma 1, e 10, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011, in combinato disposto con l'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 - 01; nonché Sez. 5, n. 11325 del 23/09/2019, dep. 2020, Giardina;
Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080 - 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore, Rv. 257007 - 01); - la motivazione del tutto mancante oppure apparente e, dunque, inesistente, è ravvisabile soltanto quando essa sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 05/03/2015, Rv. 263100 - 01; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, Salerno Rv. 221437 - 01); in altri termini, «il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando il giudice non dia in realtà conto del percorso logico seguito per pervenire alla conclusione che adotta, argomentando per clausole di stile o affermazioni generiche non pertinenti allo specifico caso sottoposto alla sua valutazione» (Sez. 6, n. 31390 del 08/07/2011, D'Amato, Rv. 250686), ossia «allorché la motivazione adottata non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, dep. 1994, Di Giorgio, Rv. 196361 - 01; cfr. pure Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244). (Y' 4 2. Ciò posto, nel caso di specie, la sentenza rescindente aveva demandato al Giudice di appello di verificare - in ossequio ai princìpi già espressi dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. spec. Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262605; Sez. 2, n. 14165 del 13/03/2018, Alma, Rv. 272377) - la sussistenza di indici fattuali atti a far ritenere che i beni intestati ai ricorrenti (e oggetto di proposta di ablazione), anche acquistati al di fuori del periodo in cui i loro genitori hanno espresso la loro pericolosità, possano ritenersi frutto degli illeciti dei primi (o reimpiego dei relativi proventi), ossia l'individuazione «con adeguata motivazione capace di illustrarne la consistenza, [d]i dati di fatto rivelatori di una diretta provenienza di quei beni dalla illecita ricchezza formatasi in precedenza» (cfr. la sentenza rescindente). 3. Ad avviso del Collegio il decreto impugnato - che in effetti ha ampiamente ristretto la platea dei beni confiscati ai germani SC rispetto a quelli di cui il precedente decreto di appello (annullato) aveva disposto l'ablazione - si è uniformato al dictum della citata sentenza di questa Corte ed ha argomentato in maniera conforme al diritto, senza che possa ravvisarsi una motivazione apparente e, dunque, passibile di rituale censura in questa sede. Più in particolare, per quel che rileva alla luce delle allegazioni difensiv, muovendo dal presupposto che il periodo nel quale i genitori dei ricorrenti hanno espresso la loro pericolosità sociale, non più sub iudice (cfr. Sez. U, n. 3423 del 29/10/2020 - dep. 2021, Gialluisi, Rv. 280261 - 01, in motivazione), si colloca per SC SC dagli anni '80 al luglio del 2005 e per NN IA UR dal 2000 al 2005, il decreto impugnato ha evidenziato che l'acquisto dei beni immobili intestati a AL SC (oggetto di ricorso) ha avuto luogo nel 2005 ed ha dato conto - alla luce dei dati emersi dalla perizia eseguita, analiticamente riportati - della mancanza di redditi documentati (essendo rimasto privo di elementi a sostegno conseguimento di entrate dall'attività di commercio) da parte del medesimo proprietario che potessero essere impiegati per l'acquisto, rimarcando pure come non potesse dirsi derivante da entrate del ricorrente neppure il saldo di euro 152.000 presente il 31 dicembre 2014 sul conto a lui intestato né l'ingente provvista impiegata in fondi comuni, pari a euro 463.095) e soggiungendo che, dalle stesse dichiarazioni di AL e IA SC - che nulla hanno saputo indicare sulla provenienza delle giacenze dei conti bancari a loro intestati ne sulla destinazione di esse - era emerso come fosse il padre SC a movimentare i detti conti correnti a loro intestati. Pertanto, la Corte di appello ha disposto la confisca dei medesimi immobili - come esposto, acquistati allorché i genitori di AL SC erano socialmente pericolosi - nonché della somma di euro 276.095, quale residuo dell'ingente importo che sempre nel 2005 era stato collocato a nome di AL SC su fondi comuni di 5 investimento (ossia il già menzionato importo di euro 463.095, da cui la Corte di merito ha detratto euro 187.000 impiegati per l'acquisto degli immobili di via Accademia degli Agiati e di Via Vittore CI) oltre che l'ulteriore somma di euro 152.266,13, ossia il pure menzionato saldo del conto corrente (al 31 dicembre 2004) che non è risultato impiegato negli acquisti immobiliari (il cui prezzo è stato indicato nell'atto pubblico, come esposto, in euro 187.000). Si tratta di un iter argomentativo conforme a legge, atteso per consolidata giurisprudenza, in materia di misure di prevenzione patrimoniali, ai fini della confisca prevista (già dall'art.
2 -bis, comma terzo, della Legge n. 575 del 1965 e oggi) dall'art. 24 d. Igs. 159/2011, l'accertamento giudiziale della disponibilità, in capo al proposto, dei beni formalmente intestati a terzi, opera diversamente per il coniuge, i figli ed i conviventi di quest'ultimo, rispetto a tutte le altre persone fisiche o giuridiche, in quanto nei confronti dei primi siffatta disponibilità è legittimamente presunta senza la necessità di specifici accertamenti, quando risulti l'assenza di risorse economiche proprie del terzo intestatario, mentre, con riferimento alle seconde, devono essere acquisiti specifici elementi di prova circa il carattere fittizio dell'intestazione (cfr. per tutte Sez. 1, n. 5184 del 10/11/2015 - dep. 2016, Trubchaninova, Rv. 266247 - 01). E in relazione ad esso, nei termini sopra esposti, dal decreto impugnato non si trae alcuna duplicazione di poste. Il che impone di escludere che nella specie ricorra una violazione di legge, neppure poiché sarebbe apparente la motivazione a sostegno della statuizione di confisca, che si è uniformata ai principi posti dalla sentenza di annullamento con rinvio, senza che possano qui apprezzarsi le ulteriori censure con le quali è stato dedotto irritualnnente un vizio di motivazione. Le allegazioni proposte nell'interesse di NI SC sono inammissibili per il medesimo ordine di ragioni. La Corte di appello ha collocato il suo acquisto immobiliare nel 2022 ed ha affermato che ella non poteva disporre - sulla scorta delle proprie entrate - della somma di circa euro 395.000 di cui all'atto del rogito ha ricevuto quietanza, né delle disponibilità per onorare il mutuo contratto per corrispondere il residuo del prezzo (circa euro 155.000); ed ha rilevato - e così disattendendo la prospettazione difensiva - che neppure i redditi (di cui ha specificato gli importi), oggetto di accertamento fiscale nei confronti della ricorrente (in relazione ai quali le erano state irrogate sanzioni amministrative tributarie), sarebbero stati sufficienti a compiere l'acquisto. Ancora, anche per NI SC il decreto impugnato ha richiamato - nei termini già esposti sopra - che era il padre ad operare sui conti correnti a lei intestati, sulle cui giacenze ella nulla ha saputo indicare, evidenziando la genericità delle allegazioni difensive sul punto;
ed ha rappresentato pure che, dal processo verbale redatto dall'Agenzia delle entrate e sottoscritto dal proposto SC SC, risulti che proprio quest'ultimo avesse fatto riferimento al mutuo 6 contratto «per l'acquisto in favore della figlia della casa di via Frode Attico n. 50L». Dunque, anche l'argomentazione su cui si fonda la detta confisca, per nulla apparente, è conforme - alla stregua di quella relativa al germano AL SC - sia al dictum della sentenza rescindente sia alla disciplina posta dal d. Igs. 159/2011, bastando qui aggiungere che: - con evidenza non può qui ricorrere il dedotto bis in idem rispetto alle sanzioni tributarie elevate nei confronti di IA SC, per la dirimente considerazione - che rende superfluo immorare oltre - che in questa sede la confisca dei beni a lei intestati è disposta nei confronti dei genitori, come anticipato, ritenuti socialmente pericolosi;
- quanto alle giacenze relative ai rapporti finanziari a lei intestate, la Corte di appello ha confermato il decreto di primo grado rilevando che non vi era specifico motivo di appello e il ricorso non ha mosso censure al riguardo;
- il ricorso nel resto ha irritualmente prospettato un vizio di motivazione. 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi formulati impone di attribuire loro profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/10/2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione GIOVANNI DI LEO, che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi;
RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 30 settembre 2021 la Corte di appello di Roma, a seguito dell'annullamento con rinvio disposto da questa Corte con sentenza del 14 febbraio 2020, per quel che qui interessa, in parziale riforma del decreto del Tribunale di Roma in data 10 aprile 2018 ha revocato la confisca di più beni (immobili, preziosi, giacenze, un veicolo) intestati a AL SC e IA SC, confermando la statuizione ablativa: Penale Sent. Sez. 5 Num. 3454 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 25/10/2022 - quanto ai beni nella titolarità del primo, della complessiva somma di euro 428.361,13 e degli immobili siti in Roma, via Accademia degli Agiati e via Vittore CI;
- quanto ai beni nella titolarità della seconda, delle giacenze relative ai rapporti finanziari, dell'immobile sito in Roma via Erode Attico e del relativo box auto sito in via del Triopio. Tali res sono state confiscate poiché ritenute nella disponibilità dei proposti SC SC e NN IA UR, genitori dei predetti germani SC, e frutto della loro attività delittuosa (o reimpiego dei proventi da essa tratti). Già il Tribunale, invece, aveva ritenuto che AL SC e IA SC - che pure erano stati proposti per l'applicazione di una misura di prevenzione - non siano da annoverare tra i soggetti di cui agli artt. 1 e 4 d. Igs. 159/2011. 2. Avverso il provvedimento di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse di AL SC e IA SC, con il medesimo atto, con il quale sono state denunciate, nel corpo di un unico motivo (di seguito esposto nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.): - la violazione degli art. 10, 20, 24 e 27 del d. Igs. 159/2011 con riferimento alla contestazione della sussistenza di sproporzione del patrimonio rispetto alla capacità reddituale dei proposti AL SC e IA SC, sollevata dalla difesa nell'atto di appello;
- e la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e), cod. proc. pen., nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto che gli acquisti dei beni immobili di proprietà dei ricorrenti (appartamenti siti in Roma alla Via Vittore CI ed alla via Erode Attico), ricadendo nel periodo di pericolosità sociale dei genitori SC SC e NN IA UR, costituiscano il frutto o, comunque, il reimpiego dei proventi delle attività illecite poste in essere da questi ultimi;
e nella parte in cui ha disposto la revoca della confisca di tutti i rapporti finanziari intestati al proposto AL SC ad eccezione dell'importo complessivo di euro 428.361,29. Più in particolare, si è assunto che la Corte territoriale - contrariamente a quanto disposto dalla sentenza rescindente - non avrebbe dato adeguatamente conto delle ragioni a sostegno della conferma in parte qua del decreto di primo grado, cui si sarebbe pervenuti: - nonostante AL e IA SC non abbiano manifestato alcuna pericolosità sociale e senza che sia emerso alcun indice fattuale dimostrativo della formazione illecita, mediante interposizione fittizia, del loro patrimonio (tanto che a AL SC già il Tribunale aveva restituito le quote sociali acquistate nel 2011); 2 - quantunque entrambi i ricorrenti abbiano pienamente assolto al proprio onere di allegazione (per il tramite degli atti di impugnazione e delle memorie difensive), dimostrando di essere dotati di lecita capacità economica per far fronte agli acquisti e accantonare le somme in discorso. Ad avviso della difesa, la Corte territoriale avrebbe disposto la confisca sulla scorta di mere presunzioni e congetture, senza argomentare se non in maniera generica, presuntiva, illogica e apodittica sulla derivazione dei beni proprio dalle attività delittuose per cui i genitori dei ricorrenti sono stati ritenuti socialmente pericolosi (derivazione di cui occorrerebbe la prova), disattendendo sia le allegazioni difensive sia quanto rilevato dal CTU (recte: dal perito) e, in definitiva, fondando la decisione sul mero rapporto di parentela, non constando neppure che SC SC e NN IA UR fossero gli effettivi titolari o avessero la disponibilità dei beni in discorso. La difesa ha pure evidenziato che nel caso di specie: - non è stata ritenuta la pericolosità di SC SC e NN IA UR poiché indiziati di appartenere a un'associazione mafiosa o di reati commessi per agevolare tale organizzazione, ricorrendo un'ipotesi di pericolosità generica, cui peraltro i ricorrenti sono rimasti estranei;
- gli accertamenti peritali hanno dimostrato che AL SC disponeva di somme sufficienti anche per l'acquisto - nell'anno 2005 - degli immobili di cui è stata disposta la confisca;
- sarebbe stato comunque determinato illogicamente l'importo a quest'ultimo confiscato, poiché avrebbe avuto luogo una «duplicazione ablativa» in ordine alla somma di euro 187.000, pari al valore dell'immobile in via CI (come detto, pure confiscato), e sarebbe stato computato anche il saldo (pari a euro 152.266,13) del conto corrente intestato a AL SC al 31 dicembre 2004 non riferibile a proventi che si sarebbero realizzati nel 2005; - per il medesimo ordine di ragioni sarebbe viziata la motivazione posta a sostegno della confisca dell'immobile di via Erode Attico, acquistato da IA SC nel 2002, rispetto alla quale è stato denunciato pure un bis in idem, atteso che a quest'ultima sono state irrogate, per i redditi relativi agli anni 2002 e 2003, sanzioni amministrative per violazioni tributarie (e dunque con l'ablazione si sarebbe determinata una «doppia sanzione per uno stesso fatto contro la stessa persona»); difatti, il perito non avrebbe rilevato alcuna sproporzione per tale compera immobiliare (bensì soltanto per l'acquisto di quote di fondi comuni negli anni 2005 e 2006), la quale peraltro - pur a ritenere che sia avvenuta nel periodo in cui i genitori della ricorrente hanno manifestato la propria pericolosità sociale - sarebbe di gran lunga antecedente alla vicenda relativa alla Veradia Film s.r.l. (dichiarata fallita nel 2012) e non potrebbe ritenersi acquistato con in proventi illeciti derivanti dai fatti delittuosi ad essa 3 correlati (in relazione alle quali è stata affermata la pericolosità di SC SC e NN IA UR). CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili. 1. Al fine di provvedere, deve anzitutto considerarsi che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità: - nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d. Igs. 159 del 2011; dunque, è escluso dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello (dagli artt. 7, comma 1, e 10, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011, in combinato disposto con l'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 - 01; nonché Sez. 5, n. 11325 del 23/09/2019, dep. 2020, Giardina;
Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080 - 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore, Rv. 257007 - 01); - la motivazione del tutto mancante oppure apparente e, dunque, inesistente, è ravvisabile soltanto quando essa sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 05/03/2015, Rv. 263100 - 01; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, Salerno Rv. 221437 - 01); in altri termini, «il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando il giudice non dia in realtà conto del percorso logico seguito per pervenire alla conclusione che adotta, argomentando per clausole di stile o affermazioni generiche non pertinenti allo specifico caso sottoposto alla sua valutazione» (Sez. 6, n. 31390 del 08/07/2011, D'Amato, Rv. 250686), ossia «allorché la motivazione adottata non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, dep. 1994, Di Giorgio, Rv. 196361 - 01; cfr. pure Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244). (Y' 4 2. Ciò posto, nel caso di specie, la sentenza rescindente aveva demandato al Giudice di appello di verificare - in ossequio ai princìpi già espressi dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. spec. Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262605; Sez. 2, n. 14165 del 13/03/2018, Alma, Rv. 272377) - la sussistenza di indici fattuali atti a far ritenere che i beni intestati ai ricorrenti (e oggetto di proposta di ablazione), anche acquistati al di fuori del periodo in cui i loro genitori hanno espresso la loro pericolosità, possano ritenersi frutto degli illeciti dei primi (o reimpiego dei relativi proventi), ossia l'individuazione «con adeguata motivazione capace di illustrarne la consistenza, [d]i dati di fatto rivelatori di una diretta provenienza di quei beni dalla illecita ricchezza formatasi in precedenza» (cfr. la sentenza rescindente). 3. Ad avviso del Collegio il decreto impugnato - che in effetti ha ampiamente ristretto la platea dei beni confiscati ai germani SC rispetto a quelli di cui il precedente decreto di appello (annullato) aveva disposto l'ablazione - si è uniformato al dictum della citata sentenza di questa Corte ed ha argomentato in maniera conforme al diritto, senza che possa ravvisarsi una motivazione apparente e, dunque, passibile di rituale censura in questa sede. Più in particolare, per quel che rileva alla luce delle allegazioni difensiv, muovendo dal presupposto che il periodo nel quale i genitori dei ricorrenti hanno espresso la loro pericolosità sociale, non più sub iudice (cfr. Sez. U, n. 3423 del 29/10/2020 - dep. 2021, Gialluisi, Rv. 280261 - 01, in motivazione), si colloca per SC SC dagli anni '80 al luglio del 2005 e per NN IA UR dal 2000 al 2005, il decreto impugnato ha evidenziato che l'acquisto dei beni immobili intestati a AL SC (oggetto di ricorso) ha avuto luogo nel 2005 ed ha dato conto - alla luce dei dati emersi dalla perizia eseguita, analiticamente riportati - della mancanza di redditi documentati (essendo rimasto privo di elementi a sostegno conseguimento di entrate dall'attività di commercio) da parte del medesimo proprietario che potessero essere impiegati per l'acquisto, rimarcando pure come non potesse dirsi derivante da entrate del ricorrente neppure il saldo di euro 152.000 presente il 31 dicembre 2014 sul conto a lui intestato né l'ingente provvista impiegata in fondi comuni, pari a euro 463.095) e soggiungendo che, dalle stesse dichiarazioni di AL e IA SC - che nulla hanno saputo indicare sulla provenienza delle giacenze dei conti bancari a loro intestati ne sulla destinazione di esse - era emerso come fosse il padre SC a movimentare i detti conti correnti a loro intestati. Pertanto, la Corte di appello ha disposto la confisca dei medesimi immobili - come esposto, acquistati allorché i genitori di AL SC erano socialmente pericolosi - nonché della somma di euro 276.095, quale residuo dell'ingente importo che sempre nel 2005 era stato collocato a nome di AL SC su fondi comuni di 5 investimento (ossia il già menzionato importo di euro 463.095, da cui la Corte di merito ha detratto euro 187.000 impiegati per l'acquisto degli immobili di via Accademia degli Agiati e di Via Vittore CI) oltre che l'ulteriore somma di euro 152.266,13, ossia il pure menzionato saldo del conto corrente (al 31 dicembre 2004) che non è risultato impiegato negli acquisti immobiliari (il cui prezzo è stato indicato nell'atto pubblico, come esposto, in euro 187.000). Si tratta di un iter argomentativo conforme a legge, atteso per consolidata giurisprudenza, in materia di misure di prevenzione patrimoniali, ai fini della confisca prevista (già dall'art.
2 -bis, comma terzo, della Legge n. 575 del 1965 e oggi) dall'art. 24 d. Igs. 159/2011, l'accertamento giudiziale della disponibilità, in capo al proposto, dei beni formalmente intestati a terzi, opera diversamente per il coniuge, i figli ed i conviventi di quest'ultimo, rispetto a tutte le altre persone fisiche o giuridiche, in quanto nei confronti dei primi siffatta disponibilità è legittimamente presunta senza la necessità di specifici accertamenti, quando risulti l'assenza di risorse economiche proprie del terzo intestatario, mentre, con riferimento alle seconde, devono essere acquisiti specifici elementi di prova circa il carattere fittizio dell'intestazione (cfr. per tutte Sez. 1, n. 5184 del 10/11/2015 - dep. 2016, Trubchaninova, Rv. 266247 - 01). E in relazione ad esso, nei termini sopra esposti, dal decreto impugnato non si trae alcuna duplicazione di poste. Il che impone di escludere che nella specie ricorra una violazione di legge, neppure poiché sarebbe apparente la motivazione a sostegno della statuizione di confisca, che si è uniformata ai principi posti dalla sentenza di annullamento con rinvio, senza che possano qui apprezzarsi le ulteriori censure con le quali è stato dedotto irritualnnente un vizio di motivazione. Le allegazioni proposte nell'interesse di NI SC sono inammissibili per il medesimo ordine di ragioni. La Corte di appello ha collocato il suo acquisto immobiliare nel 2022 ed ha affermato che ella non poteva disporre - sulla scorta delle proprie entrate - della somma di circa euro 395.000 di cui all'atto del rogito ha ricevuto quietanza, né delle disponibilità per onorare il mutuo contratto per corrispondere il residuo del prezzo (circa euro 155.000); ed ha rilevato - e così disattendendo la prospettazione difensiva - che neppure i redditi (di cui ha specificato gli importi), oggetto di accertamento fiscale nei confronti della ricorrente (in relazione ai quali le erano state irrogate sanzioni amministrative tributarie), sarebbero stati sufficienti a compiere l'acquisto. Ancora, anche per NI SC il decreto impugnato ha richiamato - nei termini già esposti sopra - che era il padre ad operare sui conti correnti a lei intestati, sulle cui giacenze ella nulla ha saputo indicare, evidenziando la genericità delle allegazioni difensive sul punto;
ed ha rappresentato pure che, dal processo verbale redatto dall'Agenzia delle entrate e sottoscritto dal proposto SC SC, risulti che proprio quest'ultimo avesse fatto riferimento al mutuo 6 contratto «per l'acquisto in favore della figlia della casa di via Frode Attico n. 50L». Dunque, anche l'argomentazione su cui si fonda la detta confisca, per nulla apparente, è conforme - alla stregua di quella relativa al germano AL SC - sia al dictum della sentenza rescindente sia alla disciplina posta dal d. Igs. 159/2011, bastando qui aggiungere che: - con evidenza non può qui ricorrere il dedotto bis in idem rispetto alle sanzioni tributarie elevate nei confronti di IA SC, per la dirimente considerazione - che rende superfluo immorare oltre - che in questa sede la confisca dei beni a lei intestati è disposta nei confronti dei genitori, come anticipato, ritenuti socialmente pericolosi;
- quanto alle giacenze relative ai rapporti finanziari a lei intestate, la Corte di appello ha confermato il decreto di primo grado rilevando che non vi era specifico motivo di appello e il ricorso non ha mosso censure al riguardo;
- il ricorso nel resto ha irritualmente prospettato un vizio di motivazione. 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi formulati impone di attribuire loro profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/10/2022.