Sentenza 26 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/02/2001, n. 2749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2749 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2001 |
Testo completo
--- 02749 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL COPOLO TAL NO LA CORTE SU Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Тен деловиjose giustiziali. finsteres Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: di rinvis. Statuizioni Presidente Dott. Franco PONTORIERI R.G.N. 22582/98 Cron. 5742 Dott. Rafaele CORONA Consigliere Rep. 877 Dott. Carlo CIOFFI Consigliere Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ Ud. 27/11/00 - Rel. Consigliere Dott. Umberto GOLDONI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SENT ENZA 3000 per diritti L. sul ricorso proposto da: il ZIL CANCELLIERE DE BERNARDO ROSA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL SEMINARIO 85, presso lo studio dell'avvocato му TOMASSY CARLO, che lo difende unitamente SRUBEK all'avvocato SORRENTINO EMILIANO, giusta delega in atti;
000 ricorrente
contro
CONDOMINIO RESIDENCE MOROSINI in persona dell'Amm.re G073874 p.t.; - intimato 2000 avverso la sentenza n. 556/98 della Corte d'Appello di 1932 TRIESTE, depositata il 11/11/98; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/00 dal Consigliere Dott. Umberto му GOLDONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia legale dal Sig. Lomansy €0,77 L1500 per diritti GIU 2001 IL CANCELLIERE J553541 JSS3542 J55354 €0,77 L.1500 LIRE 1500 CANCELL N J553544 D128711 €0,77 L.1500 CANCELLED 0128706 553545 -2- Svolgimento del processo Con sentenza in data 16.10/11.11.1998, la Corte di appello di Trieste, in sede di rinvio a seguito di sentenza di questa Corte di cassazione, n. 1484 del 1996, condannava il Condominio Residence Morosini alla rimozione di un pluviale, oggetto del giudizio, nonché alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi, e ciò in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Gorizia in data 8.1.92. Provvedeva altresì sulle spese del procedimento per cassazione e di quello di rinvio. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione SA De BE sulla base di due motivi, illustrati anche con memoria, lamentando la mancata liquidazione, da parte del giudice del rinvio, delle spese relative al primo grado del processo nonché al primo giudizio di appello. Il Condominio intimato non ha svolto attività difensiva. ہو Motivi della decisione Con due motivi di ricorso la De BE denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 91, 336, 359 e 394 cpc, in relazione all'art. 360, n.3 stesso codice, nonché (seconda censura) omessa motivazione sul punto, in relazione all'art.360, n.5 cpc. In buona sostanza, la ricorrente ha sostenuto che, avendo proposto domanda di condanna della controparte alla rifusione delle spese relative anche al primo e al secondo grado del giudizio, tale richiesta doveva essere esaminata e decisa dal giudice del rinvio, atteso che la pronuncia di questa Corte n.1484 del 1996 aveva cassato sentenza della Corte di Trieste del 1993, con conseguente avolgimento anche della sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Gorizia;
ed ha sul punto rilevato e fatto oggetto di censura la assenza di motivazione al riguardo. I due motivi, attesi i presupposti su cui si fondano, quali in precedenza riportati, possono essere esaminati e decisi congiuntamente. E' agevole rilevare che la Corte giuliana, in sede di rinvio, non ha provveduto sulle spese relative al primo ed al secondo grado del giudizio in esame, regolando le spese soltanto con riguardo al precorso procedimento per cassazione ed a quello di rinvio, senza spendere motivazione alcuna al riguardo. Il ricorso è fondato;
è principio pacificamente accolto dalla giurisprudenza di questa Corte (e del tutto condivisibile, attesi i principi cui si ispira) quello secondo cui la cassazione con rinvio di una sentenza travolge up necessariamente la pronuncia sulle spese dei precedenti gradi di giudizio, contenuta nella sentenza cassata, sicchè il giudice di rinvio deve provvedere ex novo sulle spese dell'intero processo, tenendo conto dell'esito finale della lite (cfr. Cass. 8.6.1964, n. 1410; 13.9.1979, n.4753; 29.5.1984, n.3274). Su tale base, è evidente che la Corte di appello di Trieste avrebbe dovuto pronunciare sulla domanda relativa alle spese di primo e secondo grado, come richiesto tra l'altro espressamente dall'odierna ricorrente;
tale omissione, non sorretta da alcuna motivazione al riguardo, integra il vizio denunciato. Conseguentemente, l'impugnata sentenza deve essere cassata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Trieste, che provvederà anche sulle spese relative al presente procedimento per cassazione. 2
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Trieste, anche per le spese relative al presente procedimento per cassazione. Così deciso in Roma, il 27.11.2000 Il Presidenter" Il Consigliere estensore Миникарвонний IL CANCELLITRE C1 Paolo Talarico DEPOSITATO IN CANCELLERIA Velazico 6 FEB. 2001 Roma IL CANCELLIERE C ale MARCA DA BOLLO 20000 hoooo NENTIMILA 290000 R E UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in dat APR. 2001- 18415 DUECENTO (lire p. (D.ss Respo n -