Sentenza 10 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/01/2001, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2001 |
Testo completo
IN 00290 /0 1 REPUB LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Радошибо Lomifin SEZIONE PRIMA CIVILE profesionale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 4848/99 Dott. Mario CORDA Presidente Consigliere - Dott. Vincenzo FERRO Cron. 43 Dott. Massimo BONOMO Rel. Consigliere Rep. 89 Consigliere - Dott. Salvatore SALVAGO Ud. 12/10/00 - Consigliere Dott. Sergio DI AMATO CORTE SUM MA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UPACIO COPE Richiesta copia studio SEN TENZA IL SOLE 24 ORE dal Sig sul ricorso proposto da: per diritti L. 3/000 1-0 GEN 2000 NUOVA 2 G Snc, in persona del legale rappresentante TERE IL C domiciliata in ROMA VIA elettivamente pro tempore, ZANARDELLI 23, presso l'avvocato RICCI F. R. rappresentata e difesa dall'avvocato GUERRERA NICOLA, giusta procura a margine del ricorso;
LIRE 1500 ricorrente
contro
NN IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 0660166 LIBERIANA 17, presso l'avvocato PAPA PASQUALE, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del 0660167 وفة 2000 controricorso;
1801 controricorrente avversO la sentenza n. 153/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 21/01/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/10/2000 dal Consigliere Dott. Massimo BONOMO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Ricci, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, 1'Avvocato Genovese, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il 1 rigetto del ricorso. " SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 18.12.1987 OV TT conveniva in giudizio davanti al tri- bunale di Napoli la società Nuova 2 G per sentirla condannare al pagamento della somma di lire 35.000.000 per compensi professionali, in qualità di ingegnere e di consulente economico-finanziario per l'ottenimento di provvidenze ex lege 517/75. La convenuta non si costituiva in giudizio. Con sentenza del 27 maggio 1992 il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda, condannando la convenuta al pagamento della somma richiesta con gli interessi 2 pari al tasso ufficiale di sconto stabilito dal 14.1.1987. Con sentenza del 27.11.1997-21.1.1998, la Corte di appello di Napoli dichiarava inammissibile per tardi- vità l'appello della società, osservando: a) che la notifica della sentenza con il pre- cetto in data 17.5.1996 aveva fatto scattare il termi ne breve ex art. 325 c.p.c. per la proposizione del gravame;
b) che l'appello era stato proposto il 12.9.1996, oltre il termine di legge;
c) che era infondata l'eccezione dell'appellante, secondo cui la notifica della senten- za sarebbe stata invalida, perché non diretta al lega- le rappresentante della società, atteso che sentenza e precetto erano stati indirizzati alla "Nuova 2 G snc", in persona del legale rappresentante, con sede in Tor- tora Lido (CS), via Nazionale 120, ed erano stati no- rag. Giovanni Oliveto, impiegato tificati а mani del ivi addetto;
d) che dall'intestazione dell'atto di appello si rilevava che la società aveva sede in Tortora Lido, via Nazionale 120. Avverso la sentenza d'appello la Nuova 2 G. s.n.c. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un 3 unico motivo. OV TT ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo d'impugnazione la ricorrente la- menta nullità della sentenza per violazione 0 falsa applicazione dell'art. 139, comma II, cod. proc. civ. Sostiene la società di non aver avuto conoscenza del processO de quo per nullità della notificazione della citazione e di tutti gli atti successivi, ivi compresa la sentenza del Tribunale di Napoli notifica- ta insieme con il precetto in data 17 maggio 1996, con la conseguenza che l'appello era ammissibile. La notificazione alla società a mani del rag. " Oliveto, impiegato ivi addetto, così come Giovanni dalla relata di notifica", contrariamente a emerge quanto sostenuto dal giudice di appello, era affetta da nullità per due motivi: in primo luogo, perché non era stata fatta al legale rappresentante pro tempore della società; secondariamente perché "le attestazioni in proposito (addetto alla casa, all'ufficio all'azienda) contenute nella relata di notifica non sono coperte da fede privilegiata (92/9820) e la prova della sussistenza dei presupposti che fanno ritenere che l'atto sarà portato a conoscenza del destinatario spetta, in caso di contestazione (come nel caso di specie), al notificante. Il ricorso è in parte infondato ed in parte inam- missibile. La Corte d'appello ha esaminato l'eccezione dell'appellante - secondo cui la notifica della sen- tenza di primo grado sarebbe stata invalida perché non diretta al legale rappresentante della società è l'ha ritenuta non fondata in punto di fatto in quanto dagli atti risultava che la sentenza ed il precetto erano stati indirizzati alla "Nuova 2 G. s.n.c.", in persona del legale rappresentante. Poiché effettivamente l'intimazione contenuta nel precetto, notificato insieme alla sentenza di primo grado, è diretta alla società, in persona del legale rappresentante, correttamente il giudice di appello ha ritenuto infondata la suddetta questione posta dall'appellante. Per 1 restanti profili (mancata effettuazione in del rappresen- concreto della notifica nei confronti tante legale della società e valore delle indicazioni dell'ufficiale giudiziario in ordine al rapporto di dipendenza del soggetto che ha ricevuto la notifica, nonché spettanza del relativo onere probatorio, in ca- so di contestazioni) il motivo di ricorso per cassa- zione è inammissibile per la novità delle relative questioni, che non sono state esaminate dalla sentenza impugnata, la quale non è stata censurata per aver omesso di considerare specifiche censure dell'appellante. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Le spese del giudizio di cassazione vanno poste a carico della ricorrente in ragione della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricor rente al rimborso delle spese del giudizio di cassa- zione, liquidate in lire 81.900- oltre a lire 2.000.000 per onorari. Così deciso in Roma il 12 ottobre 2000 Hooow 1 Presidente Il Cons. est. 290000 Шо й Вал Dott. Mario Corca, Dott. Massimo Bonomo Marcus Вочето JOST 485.17 4567 2072 361 DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE 10 GEN. 2001 Maria Di NU Ranie Oggi, IL CANCELLIERE Maria Di NU CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 21 7.3.2011 serie 4 al n. 13088 versata € 16010 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115/det 30/5/2002) 6