Sentenza 28 febbraio 2008
Massime • 1
In tema di disciplina dell'immigrazione, il delitto consistente nel compiere atti diretti a procurare l'ingresso illegale di una persona in altro Stato ha natura di reato di pericolo o a consumazione anticipata, sicchè si perfeziona per il solo fatto di compiere atti diretti a favorire l'"ingresso", non rilevando l'effettività, la durata o le finalità dell'"entrata" o del "transito", né la "direzione" o la "destinazione finale" dello straniero in transito. (Conf. sent. nn. 11703 del 2008, 11711 del 2008, 11712 del 2008, 11713 del 2008, non massimate).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/02/2008, n. 11702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11702 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CANZIO Giovanni - Presidente - del 28/02/2008
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 360
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 028709/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di TRIESTE;
nei confronti di:
1) GR DR LI, N. IL 24/01/1971;
avverso SENTENZA del 19/03/2007 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TOLMEZZO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MARTUSCIELLO Vittorio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Trieste ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 19 marzo 2007 con la quale il Tribunale di Tolmezzo, a seguito di dibattimento celebrato per opposizione a decreto penale di condanna, ha assolto il cittadino rumeno AD DR Ilie, imputato del reato di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, comma 1, "per aver compiuto atti diretti a procurare ad un cittadino extracomunitario (rumeno) l'ingresso illegale in altro Stato, del quale non è cittadino e di cui non ha titolo di residenza permanente, trasportandolo in autovettura lungo l'autostrada A 23. Fatto accertato in Malborghetto Valbruna il 16.06.2003". Denuncia in particolare il procuratore ricorrente che il giudice a quo ha pronunciato la sentenza assolutoria richiamando un autorevole precedente (Cass. pen. Sez. 1, 17.03.2004 n. 12963) in forza del quale non può configurarsi il reato in esame in ipotesi in cui il favoreggiamento sia finalizzato esclusivamente a consentire il rientro dello straniero nel territorio di origine, errando poi nel sostenere, ed è questa la doglianza, che l'onere probatorio in ordine alla circostanza che il viaggio fosse finalizzato a favorire l'ingresso e la permanenza in altro paese per il quale l'imputato era sprovvisto di titolo di residenza permanente, gravasse sulla pubblica accusa. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il testo originario del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, comma 1, che prevedeva il reato di chi "compie attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico", è stato sostituito dalla L. n. 189 del 2002, art. 11, comma 1, lett. a), (modificato dal D.L. n. 241 del 2004, art. 1 ter, comma 1, convertito in L. n. 271 del 2004), che punisce "chiunque in violazione del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente".
Dal confronto tra le due disposizioni emerge che la nuova norma incriminatrice ne ha ampliato la sfera di operatività, dato che la fattispecie criminosa non è soltanto integrata dalle condotte dirette ad agevolare l'ingresso in Italia di stranieri extracomunitari in violazione della disciplina sull'immigrazione, ma ricomprende anche quelle condotte finalizzate a procurare l'ingresso illegale in altri Stati.
E ciò in puntuale adempimento dell'impegno assunto dallo Stato italiano di realizzare una cooperazione internazionale diretta al controllo e al contenimento dei fenomeni migratori, nello spirito dell'Accordo di Schengen: con particolare riguardo, peraltro, allo specifico impegno assunto con le successive Convenzioni di applicazione di stabilire sanzioni adeguate nei confronti di chiunque "aiuti o tenti di aiutare uno straniero ad entrare o a soggiornare nel territorio di una Parte contraente", in violazione della legislazione di detta Parte contraente relativa all'ingresso ed al soggiorno degli stranieri.
Di talché, la portata letterale e la ratio del precetto di cui al novellato D.Lgs. 286 del 1998, art. 12, comma 1, nel colpire le condotte di agevolazione dirette a procurare l'ingresso illegale dall'Italia nel territorio di uno Stato confinante, del quale lo straniero non è cittadino o non ha titolo di residenza permanente, lasciano intendere, con assoluta chiarezza, che la fattispecie criminosa corrisponde a un reato di pericolo o a consumazione anticipata, che si perfeziona per il solo fatto di compiere atti diretti a favorire l'"ingresso", senza che possano assumere alcuna rilevanza l'effettività, la durata o le finalità dell'"entrata" o del "transito", ne' tantomeno la "direzione" o la "destinazione finale" dello straniero in transito.
In conclusione, poiché la sentenza impugnata risulta contrastante con il principio di diritto sopra enunciato, deve pronunciarsene, in accoglimento del ricorso immediato per cassazione del P.G., l'annullamento con rinvio, con la conseguente trasmissione degli atti, ai sensi dell'art. 569 c.p.p., comma 4, alla Corte d'appello di Trieste per il relativo giudizio.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Trieste per il relativo giudizio.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2008