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Sentenza 15 febbraio 2023
Sentenza 15 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/02/2023, n. 6413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6413 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RI SE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/06/2022 del TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale MIA GIORGIO, che concludeva per l'inammissibilità del ricorso;
sentiti gli Avv.ti Marina Condoleo e Guido Contestabile, c:he insistevano per l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Roma, sezione per il riesame delle misure cautelari personali, confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che aveva applicato al ricorrente la massima misura cautelare in relazione al reato di partecipazione alla locale romana della 'ndrangheta, mafia storica, avente sede principale in Calabria, ma diffusa anche a Roma, dove esisteva una cellula facente capo ai ZO. Penale Sent. Sez. 2 Num. 6413 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 23/11/2022 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore, Avv. Marina Condoleo, che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 416-bis cod. pen., art. 273 cod. proc. pen.): la motivazione sarebbe carente in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, che sarebbero stati riconosciuti senza individuare alcun contributo concreto ed effettivo del ricorrente alla vita associativa. Si deduceva che sarebbe stata travisata la conversazione dalla quale sarebbe emerso che il CH avrebbe ricevuto una "dote" dalla 'ndrangheta e sarebbe stato svalutato il fatto che i presunti sodali non avevano reagito in modo ossequioso alla morte del padre del ricorrente. 3. Ricorreva per cassazione anche l'Avv. Guido Contestabile che deduceva: 3.1. violazione di legge (art. 416-bis cod. pen., art. 273 cod. proc. pen.): la motivazione sarebbe carente in ordine al riconoscimento della "esteriorizzazione" del potere criminale della cellula romana;
3.2. violazione di legge (art. 416-bis cod. pen., art. 273 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: sarebbe carente la motivazione in ordine alla partecipazione alla associazione, dato che non sarebbe stato identificato alcun contributo concreto fornito dal ricorrente alla compagine associativa ed alla attuazione dei suoi progetti CR. Non sarebbero sufficienti i riferimenti alla "mangiata", alla "messa a disposizione" ed a quanto emerso dalla conversazione del 20 giugno 2018; il ricorrente, peraltro, non avrebbe posto in essere alcun reato fine. 3.3. violazione di legge (art. 416-bis cod. pen., art. 273 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: si contestava radicalmente la valutazione degli indizi e, segnatamente del contenuto delle intercettazioni, rilevando come fosse emerso che i presunti sodali avessero conosciuto il ricorrente da poco, circostanza incompatibile con la pregressa acquisizione della dote di mafia;
sarebbero insufficienti anche i riferimenti alla partecipazione di un ipotetico summit ed alla "messa a disposizione", come anche la valenza indiziaria del dialogo tra AR e ZO OM. P 1.11 ricorso proposto dall'Avv. Marina Condoleo è infondato. 1.1. Il collegio riafferma che la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa «"‘ CONSIDERATO IN DIRITTO 2 dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua "messa a disposizione" in favore del sodalizio per il perseguirnento dei comuni fini CR (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 01). Tale approdo delle Sezioni unite non sconfessa quanto già affermato dal collegio allargato con la sentenza emessa nel caso "Mannino", secondo cui la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini CR. La partecipazione può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e precisi - tra i quali, esemplificando, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affifiazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti-scopo„ oltre a molteplici, e però significativi facta concludentia -, idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670 - 01). 1.2. Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, il Tribunale effettuava una accurata disamina dee fonti di prova disponibili che davano conto dell'insediamento a Roma di una locale della 'ndrangheta calabrese governata dai ZO e dall'RO che si avvaleva del concreto contributo del CH. Le fonti di prova indicate, che non si prestano ad alcuna rivalutazione in Cassazione, nella misura in cui la loro valutazione non si esprima in una motivazione manifestamente illogica o fondata sulla valutazione di emergenze indiziare travisate, indicano con chiarezza che il CH era affiliato alla locale romana e svolgeva un ruolo attivo nell'ambito della cellula delocalizzata. In particolare emergeva che (a) il CH aveva preso parte alla "mangiata" del 15 ottobre 2017, che non era affatto un incontro conviviale, ma era invece una riunione di accoliti, funzionale a risolvere le problematiche interne alla all'associazione ed a progettare le future linee operative della stessa;
la partecipazione a questa fondamentale riunione emerge con chiarezza dall'analisi tabulati , che evidenziavano come il telefono del ricorrente avesse agganciato celle che si trovavano nella zona dove si era svolta la riunione. Il Tribunale, con motivazione ineccepibile, rilevava altresì che non vi erano dubbi in ordine al fatto che l'utenza che aveva agganciato le celle identificative della posizione del CH era sicuramente nella sua disponibilità; (b) c,ré il ricorrente non era affatto inerte, come emergeva chiaramente dalle intercettazioni, e, segnatamente, dal dialogo 3 che intercorreva tra ZO NI e NC CA, nel corso del quale ZO, parlando del comportamento di IN, diceva che, se fosse stato necessario, lo avrebbero sgozzato avvalendosi della cava di CH per occultare il corpo;
altro dialogo rilevante risaliva al 3 giugno 2018 ed intercorreva tra NI ZO, il figlio OM ZO e Condina, nel corso del quale venivano affrontate varie questioni riguardanti la cellula romana;
nel corso della conversazione venivano espressamente citati alcuni sodali ritenuti particolarmente fedeli, tra í quali veniva annoverato il ricorrente;
(c) il CH si era reso concretamente disponibile ad effettuare il recupero del credito di UP, medico vicino ad NI ZO;
l'intervento chiesto a CH era sicuramente di natura mafiosa come si evinceva dal fatto che ZO invitava UP a farsi consegnare dal debitore somme superiori rispetto a quelle dovute e sottolineava che NO CH era "bello forte" ed aveva anche a disposizione delle persone che lavoravano con lui;
dalle indagini successive emergeva che UP aveva inteso interrompere l'azione finalizzata al recupero del credito, dato che aveva problemi di salute. Si tratta di un contributo che, in linea con le ricordate linee ermeneutiche e con le emergenze procedimentali è stato correttamente ritenuto indicativo della partecipazione del CH alla cellula delocalizzata della 'ndrangheta facente capo ai ZO. Inoltre, il Tribunale rilevava come era incontrovertibilmente emerso che CH aveva scalato la gerarchia delle doti di 'ndrangheta, tanto da ottenere la "Santa" e che lo stesso si era concretamente attivato, su mandato di NI ZO, per effettuare il recupero del credito di UP, mostrandosi sempre a disposizione dei vertici della cosca. 1.3.Nella parte in cui il ricorrente contesta la omessa valutazione di risultanze indiziarie (questioni inerenti la dote e la morte del padre del Trirnarchi), il ricorso è manifestamente infondato. Il collegio ribadisce che sussiste il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività (Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018 dep. 2019, Currò, Rv. 275500, Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967; Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009, Greco, Rv. 244763). Nel caso in esame la sicura capacità dimostrativa degli lerrenti di prova raccolti esclude la decisività degli argomenti difensivi: la motivazione, anche in questo caso, non si presta a censure. 2. Il ricorso proposto dall'avv. Guido Contestabile è infondato. 4 1.1. E' infondato il primo motivo che contesta il difetto di esteriorizzazione della capacità criminale del sodalizio nel territorio romano. In materia il collegio riafferma che l'essenziale connotazione delle forme di "delocalizzazione" della cosche storiche, anche nelle aree storicamente controllate dall'associazione principale, risiede nella intrinseca, e non implicita, forza di intimidazione derivante dal collegamento con le componenti centrali dell'associazione mafiosa, dalla riproduzione sul territorio delle strutture organizzative dell'associazione principale, dall'avvalimento della fama criminale conseguita, nel corso di decenni, nei territori di storico e originario insediamento, senza che sia necessaria la effettiva esteriorizzazione di tale forza di intimidazione (Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alampi, Rv. 281811 - 01); e che il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. è configurabile con riferimento ad un'articolazione territoriale di una mafia storica, allorché la stessa, per effetto del collegamento organico-funzionale con la casa-madre, dotato del carattere della riconoscibilità esterna e non limitato, pertanto, a forme di collegamento che si consumino soltanto al suo interno sul piano dell'adozione di moduli organizzativi e di rituali di adesione, si avvalga di una forza di intimidazione intrinseca che, pur non necessitando di forme eclatanti di esteriorizzazione del metodo mafioso, non consiste nella mera potenzialità, non esercitata e quindi meramente presuntiva, dell'impiego della forza, ma nella spendita d'una vera e propria fama criminale ereditata dalla casa-madre (Sez. 1, n. 51489 del 29/11/2019, Albanese, Rv. 277913 - 01). Sebbene la giurisprudenza ritenga - con le ricordate e condivise scelte ermeneutiche - che non sia necessaria una concreta esteriorizzazione della capacità intimidatrice del capitale criminale della mafia storica nei territori colonizzati, nel caso in esame, il Tribunale molteplici prove di tale esteriorizzazione. L'ordinanza impugnata rilevava, in primo luogo, che gli elementi raccolti indicavano che l'obiettivo della cellula romana fosse quello di perseguire un progressivo controllo delle maggiori attività commerciali, cui si aggiungeva una significativa attività di recupero crediti con modalità mafiose (pagg. 29 e 30 dell'ordinanza impugnata) e l'azione di controllo dei beni in sequestro affidati all'amministrazione giudiziaria (sul punto, le indagini avevano dimostrato che, nonostante i numerosi interventi giudiziari, le attività vincolate rimanevano comunque nella disponibilità dei VI RO). Si tratta di episodi che, unitamente alle estorsioni indicano con chiarezza come non si trattasse di una cellula "silente", ma "attiva", volta ed espandersi nel settore del controllo delle attività commerciali romane, ed a proporsi come utile intermediario nella gestione e' del credito, oltre che impegnata a rendere ineffettivi i sequestri disposti dall'autorità ;) , giudiziaria (v. pagg. 35 e 36 dell'ordinanza impugnata. j,f 2.2. Anche il secondo motivo del ricorso proposto dall'Avv. Contestabile è infondato / per le ragioni espresse nel § 1 che si richiama integralmente. 5 2.3. Il terzo motivo, che contesta - radicalmente - la capacità dimostrativa del compendio indiziario è, invece, non consentito, in quanto si risolve nella richiesta di rivalutare gli elementi di prova disponibili, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate - o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Deve essere altresì affermato che le intercettazioni non possono essere rivalutate in sede di legittimità se non nei limiti del travisamento, che deve essere supportato da idonea allegazione: si riafferma cioè che in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione "diversa" da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017 - dep. 2018, Di Maro, Rv. 272558; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013 - dep. 2014, Napoleoni e altri, Rv. 259516). La valutazione della credibilità dei contenuti delle conversazioni captate è infatti un apprezzamento di merito, che investe il significato e, dunque la capacità dimostrativa della prova, sicché la sua critica è ammessa in sede di legittimità solo ove si rileva una illogicità manifesta e decisiva della motivazione o una decisiva discordanza Ira la prova raccolta e quella valutata. Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto, il Tribunale offriva una esaustiva ed accurata motivazione in ordine sia alla sussistenza della locale romana, che del suo legame con la casa madre;
veniva altresì ampiamente dimostrata l'attività in concreto svolta nel territorio colonizzato e il concreto contributo alla stessa fornito dal ricorrente. La motivazione sul punto non si presta ad alcuna censura. 3. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo. 6
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna iericorrenttal pagamento delle spese processuali Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all' art. 94 comma 1-ter disp. att. Cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il giorno 23 novembre 2022 L'estensore Il Presi ente
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale MIA GIORGIO, che concludeva per l'inammissibilità del ricorso;
sentiti gli Avv.ti Marina Condoleo e Guido Contestabile, c:he insistevano per l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Roma, sezione per il riesame delle misure cautelari personali, confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che aveva applicato al ricorrente la massima misura cautelare in relazione al reato di partecipazione alla locale romana della 'ndrangheta, mafia storica, avente sede principale in Calabria, ma diffusa anche a Roma, dove esisteva una cellula facente capo ai ZO. Penale Sent. Sez. 2 Num. 6413 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 23/11/2022 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore, Avv. Marina Condoleo, che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 416-bis cod. pen., art. 273 cod. proc. pen.): la motivazione sarebbe carente in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, che sarebbero stati riconosciuti senza individuare alcun contributo concreto ed effettivo del ricorrente alla vita associativa. Si deduceva che sarebbe stata travisata la conversazione dalla quale sarebbe emerso che il CH avrebbe ricevuto una "dote" dalla 'ndrangheta e sarebbe stato svalutato il fatto che i presunti sodali non avevano reagito in modo ossequioso alla morte del padre del ricorrente. 3. Ricorreva per cassazione anche l'Avv. Guido Contestabile che deduceva: 3.1. violazione di legge (art. 416-bis cod. pen., art. 273 cod. proc. pen.): la motivazione sarebbe carente in ordine al riconoscimento della "esteriorizzazione" del potere criminale della cellula romana;
3.2. violazione di legge (art. 416-bis cod. pen., art. 273 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: sarebbe carente la motivazione in ordine alla partecipazione alla associazione, dato che non sarebbe stato identificato alcun contributo concreto fornito dal ricorrente alla compagine associativa ed alla attuazione dei suoi progetti CR. Non sarebbero sufficienti i riferimenti alla "mangiata", alla "messa a disposizione" ed a quanto emerso dalla conversazione del 20 giugno 2018; il ricorrente, peraltro, non avrebbe posto in essere alcun reato fine. 3.3. violazione di legge (art. 416-bis cod. pen., art. 273 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: si contestava radicalmente la valutazione degli indizi e, segnatamente del contenuto delle intercettazioni, rilevando come fosse emerso che i presunti sodali avessero conosciuto il ricorrente da poco, circostanza incompatibile con la pregressa acquisizione della dote di mafia;
sarebbero insufficienti anche i riferimenti alla partecipazione di un ipotetico summit ed alla "messa a disposizione", come anche la valenza indiziaria del dialogo tra AR e ZO OM. P 1.11 ricorso proposto dall'Avv. Marina Condoleo è infondato. 1.1. Il collegio riafferma che la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa «"‘ CONSIDERATO IN DIRITTO 2 dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua "messa a disposizione" in favore del sodalizio per il perseguirnento dei comuni fini CR (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 01). Tale approdo delle Sezioni unite non sconfessa quanto già affermato dal collegio allargato con la sentenza emessa nel caso "Mannino", secondo cui la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini CR. La partecipazione può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e precisi - tra i quali, esemplificando, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affifiazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti-scopo„ oltre a molteplici, e però significativi facta concludentia -, idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670 - 01). 1.2. Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, il Tribunale effettuava una accurata disamina dee fonti di prova disponibili che davano conto dell'insediamento a Roma di una locale della 'ndrangheta calabrese governata dai ZO e dall'RO che si avvaleva del concreto contributo del CH. Le fonti di prova indicate, che non si prestano ad alcuna rivalutazione in Cassazione, nella misura in cui la loro valutazione non si esprima in una motivazione manifestamente illogica o fondata sulla valutazione di emergenze indiziare travisate, indicano con chiarezza che il CH era affiliato alla locale romana e svolgeva un ruolo attivo nell'ambito della cellula delocalizzata. In particolare emergeva che (a) il CH aveva preso parte alla "mangiata" del 15 ottobre 2017, che non era affatto un incontro conviviale, ma era invece una riunione di accoliti, funzionale a risolvere le problematiche interne alla all'associazione ed a progettare le future linee operative della stessa;
la partecipazione a questa fondamentale riunione emerge con chiarezza dall'analisi tabulati , che evidenziavano come il telefono del ricorrente avesse agganciato celle che si trovavano nella zona dove si era svolta la riunione. Il Tribunale, con motivazione ineccepibile, rilevava altresì che non vi erano dubbi in ordine al fatto che l'utenza che aveva agganciato le celle identificative della posizione del CH era sicuramente nella sua disponibilità; (b) c,ré il ricorrente non era affatto inerte, come emergeva chiaramente dalle intercettazioni, e, segnatamente, dal dialogo 3 che intercorreva tra ZO NI e NC CA, nel corso del quale ZO, parlando del comportamento di IN, diceva che, se fosse stato necessario, lo avrebbero sgozzato avvalendosi della cava di CH per occultare il corpo;
altro dialogo rilevante risaliva al 3 giugno 2018 ed intercorreva tra NI ZO, il figlio OM ZO e Condina, nel corso del quale venivano affrontate varie questioni riguardanti la cellula romana;
nel corso della conversazione venivano espressamente citati alcuni sodali ritenuti particolarmente fedeli, tra í quali veniva annoverato il ricorrente;
(c) il CH si era reso concretamente disponibile ad effettuare il recupero del credito di UP, medico vicino ad NI ZO;
l'intervento chiesto a CH era sicuramente di natura mafiosa come si evinceva dal fatto che ZO invitava UP a farsi consegnare dal debitore somme superiori rispetto a quelle dovute e sottolineava che NO CH era "bello forte" ed aveva anche a disposizione delle persone che lavoravano con lui;
dalle indagini successive emergeva che UP aveva inteso interrompere l'azione finalizzata al recupero del credito, dato che aveva problemi di salute. Si tratta di un contributo che, in linea con le ricordate linee ermeneutiche e con le emergenze procedimentali è stato correttamente ritenuto indicativo della partecipazione del CH alla cellula delocalizzata della 'ndrangheta facente capo ai ZO. Inoltre, il Tribunale rilevava come era incontrovertibilmente emerso che CH aveva scalato la gerarchia delle doti di 'ndrangheta, tanto da ottenere la "Santa" e che lo stesso si era concretamente attivato, su mandato di NI ZO, per effettuare il recupero del credito di UP, mostrandosi sempre a disposizione dei vertici della cosca. 1.3.Nella parte in cui il ricorrente contesta la omessa valutazione di risultanze indiziarie (questioni inerenti la dote e la morte del padre del Trirnarchi), il ricorso è manifestamente infondato. Il collegio ribadisce che sussiste il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività (Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018 dep. 2019, Currò, Rv. 275500, Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967; Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009, Greco, Rv. 244763). Nel caso in esame la sicura capacità dimostrativa degli lerrenti di prova raccolti esclude la decisività degli argomenti difensivi: la motivazione, anche in questo caso, non si presta a censure. 2. Il ricorso proposto dall'avv. Guido Contestabile è infondato. 4 1.1. E' infondato il primo motivo che contesta il difetto di esteriorizzazione della capacità criminale del sodalizio nel territorio romano. In materia il collegio riafferma che l'essenziale connotazione delle forme di "delocalizzazione" della cosche storiche, anche nelle aree storicamente controllate dall'associazione principale, risiede nella intrinseca, e non implicita, forza di intimidazione derivante dal collegamento con le componenti centrali dell'associazione mafiosa, dalla riproduzione sul territorio delle strutture organizzative dell'associazione principale, dall'avvalimento della fama criminale conseguita, nel corso di decenni, nei territori di storico e originario insediamento, senza che sia necessaria la effettiva esteriorizzazione di tale forza di intimidazione (Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alampi, Rv. 281811 - 01); e che il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. è configurabile con riferimento ad un'articolazione territoriale di una mafia storica, allorché la stessa, per effetto del collegamento organico-funzionale con la casa-madre, dotato del carattere della riconoscibilità esterna e non limitato, pertanto, a forme di collegamento che si consumino soltanto al suo interno sul piano dell'adozione di moduli organizzativi e di rituali di adesione, si avvalga di una forza di intimidazione intrinseca che, pur non necessitando di forme eclatanti di esteriorizzazione del metodo mafioso, non consiste nella mera potenzialità, non esercitata e quindi meramente presuntiva, dell'impiego della forza, ma nella spendita d'una vera e propria fama criminale ereditata dalla casa-madre (Sez. 1, n. 51489 del 29/11/2019, Albanese, Rv. 277913 - 01). Sebbene la giurisprudenza ritenga - con le ricordate e condivise scelte ermeneutiche - che non sia necessaria una concreta esteriorizzazione della capacità intimidatrice del capitale criminale della mafia storica nei territori colonizzati, nel caso in esame, il Tribunale molteplici prove di tale esteriorizzazione. L'ordinanza impugnata rilevava, in primo luogo, che gli elementi raccolti indicavano che l'obiettivo della cellula romana fosse quello di perseguire un progressivo controllo delle maggiori attività commerciali, cui si aggiungeva una significativa attività di recupero crediti con modalità mafiose (pagg. 29 e 30 dell'ordinanza impugnata) e l'azione di controllo dei beni in sequestro affidati all'amministrazione giudiziaria (sul punto, le indagini avevano dimostrato che, nonostante i numerosi interventi giudiziari, le attività vincolate rimanevano comunque nella disponibilità dei VI RO). Si tratta di episodi che, unitamente alle estorsioni indicano con chiarezza come non si trattasse di una cellula "silente", ma "attiva", volta ed espandersi nel settore del controllo delle attività commerciali romane, ed a proporsi come utile intermediario nella gestione e' del credito, oltre che impegnata a rendere ineffettivi i sequestri disposti dall'autorità ;) , giudiziaria (v. pagg. 35 e 36 dell'ordinanza impugnata. j,f 2.2. Anche il secondo motivo del ricorso proposto dall'Avv. Contestabile è infondato / per le ragioni espresse nel § 1 che si richiama integralmente. 5 2.3. Il terzo motivo, che contesta - radicalmente - la capacità dimostrativa del compendio indiziario è, invece, non consentito, in quanto si risolve nella richiesta di rivalutare gli elementi di prova disponibili, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate - o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Deve essere altresì affermato che le intercettazioni non possono essere rivalutate in sede di legittimità se non nei limiti del travisamento, che deve essere supportato da idonea allegazione: si riafferma cioè che in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione "diversa" da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017 - dep. 2018, Di Maro, Rv. 272558; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013 - dep. 2014, Napoleoni e altri, Rv. 259516). La valutazione della credibilità dei contenuti delle conversazioni captate è infatti un apprezzamento di merito, che investe il significato e, dunque la capacità dimostrativa della prova, sicché la sua critica è ammessa in sede di legittimità solo ove si rileva una illogicità manifesta e decisiva della motivazione o una decisiva discordanza Ira la prova raccolta e quella valutata. Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto, il Tribunale offriva una esaustiva ed accurata motivazione in ordine sia alla sussistenza della locale romana, che del suo legame con la casa madre;
veniva altresì ampiamente dimostrata l'attività in concreto svolta nel territorio colonizzato e il concreto contributo alla stessa fornito dal ricorrente. La motivazione sul punto non si presta ad alcuna censura. 3. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo. 6
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna iericorrenttal pagamento delle spese processuali Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all' art. 94 comma 1-ter disp. att. Cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il giorno 23 novembre 2022 L'estensore Il Presi ente