Sentenza 10 dicembre 2015
Massime • 1
In tema di divieto di custodia cautelare in carcere per l'imputato genitore di prole non superiore a sei anni (art. 275, comma quarto, cod. proc. pen.), la particolare condizione familiare tutelata dalla norma cessa allo scadere delle ore 24 del giorno del sesto compleanno del figlio, che si assume essere bisognoso di assistenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/12/2015, n. 39729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39729 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2015 |
Testo completo
39 7 2 9/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da Presidente - Sent. n. sez. 3340/2015- Massimo Vecchio Adet Toni Novik -CC 10/12/2015 Angela Tardio R.G.N. 36556/2015 Relatore - Enrico Giuseppe Sandrini Filippo Casa ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RA RO, nato a [...] il [...], avverso la ordinanza del 22/05/2015 del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Angela Tardio;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. M RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 22 maggio 2015, il Tribunale di Lecce, costituito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., ha rigettato l'appello proposto da RO RA avverso l'ordinanza del 24 aprile 2015 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, che aveva rigettato la sua richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, in atto a suo carico in relazione ai delitti di cui agli artt. 416-bis cod. pen. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, con quella degli arresti domiciliari.
1.1. Il Tribunale premetteva che: - l'appellante a sostegno della sua richiesta aveva allegato un memoriale, il cui contenuto aveva rappresentato come incidente sulla valutazione della gravità indiziaria, e aveva dedotto, richiamando il disposto dell'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., di essere genitore di un bambino di sei anni di età, portatore, a causa della sua detenzione, di un disagio psichico importante;
- il Giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta, rilevando che né era modificato il quadro indiziario e cautelare ravvisato al momento genetico della misura, né ricorrevano i presupposti per l'applicazione dell'art. 275, comma 4, cod. proc. pen.
1.2. Il Tribunale, tanto premesso e puntualizzato che l'appellante era indagato anche per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., in relazione al quale era operativo il principio della presunzione assoluta di adeguatezza della custodia cautelare carceraria, superabile solo con la prova della rescissione definitiva del vincolo o del dissolvimento del sodalizio, rilevava che: l'appellante, senza sollevare questioni in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, aveva proposto la rivalutazione del quadro indiziario sulla base del contenuto di un memoriale da lui redatto;
tale contenuto non era assolutamente in grado di fornire una diversa chiave di lettura degli elementi probatori già valutati in sede di riesame, risolvendosi in sfoghi personali o soffermandosi solo su alcune frasi estrapolate da alcune missive.
1.3. Il caso in esame non rientrava, contrariamente ai rilievi difensivi, nell'ambito di applicazione dell'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., riferito solo a imputati con prole di età non superiore ☑interiore ai sei anni di vita, mentre il رسد figlio dell'appellante, nato il [...], aveva compiuto sei anni il 29 gennaio 2015 e aveva, pertanto, età superiore ai sei anni già alla data di presentazione dell'istanza.
2. Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione, per mezzo dei suoi difensori avvocati Ladislao Massari e Donata A. Perrone, l'interessato RA, che ne chiede l'annullamento sulla base di unico motivo, con il quale denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., violazione dell'art. 275, comma 4, cod. proc. pen. e illogicità e contraddittorietà della motivazione.
2.1. Secondo il ricorrente, che richiama le ragioni poste a fondamento della ordinanza del Giudice per le indagini preliminari e del suo atto di appello, e rimarca, in particolare, la ratio del divieto di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, previsto dall'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., il Tribunale ha opposto alla complessa premessa metodologica, che egli ha 2 sviluppato, il dato formale che il figlio, già alla data di presentazione dell'istanza, aveva età superiore ai sei anni, ritenendo equivalente la condizione del minore di "età non superiore a sei anni" e quella del minore di "età inferiore a sei anni". Non vi è invece tale perfetta coincidenza, poiché l'espressione "di età non superiore a sei anni" deve intendersi nel senso di minore che non ha ancora compiuto sette anni, mentre l'espressione "di età inferiore a sei anni" è riferita ai minori che non hanno compiuto il sesto anno di vita.
2.2. Un chiarimento può trarsi, secondo ricorrente, dalla giurisprudenza amministrativa che, in materia di concorsi, ha affermato che "il compimento dell'anno di vita si realizza allorquando il suddetto anno è stato interamente vissuto" e "il limite di età indicato quale requisito di ammissione deve intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compleanno" (Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza 2 dicembre 2011, n.21). In termini matematici, ad avviso del ricorrente, infine, corrispondendo l'espressione "non superiore a sei anni" a quella "inferiore o uguale a sei anni", la condizione "non superiore a sei anni" viene meno con il compimento del settimo anno di età della prole. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. Si premette in diritto che, a norma dell'art. 274, comma 4, prima parte, be cod. proc. pen., sì come novellato da ultimo per effetto dell'art. 1, comma 1, legge 21 aprile 2011, n. 62, "quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza".
3. Il Tribunale, rilevando in fatto che il figlio dell'appellante, nato il [...], aveva compiuto sei anni il 29 gennaio 2015, ha ritenuto che non ricorressero le condizioni di applicabilità della indicata disposizione normativa, invocata dallo stesso appellante a fondamento della chiesta attenuazione della misura cautelare carceraria, in correlazione con il rappresentato disagio psichico importante, sviluppato, a causa della sua detenzione, dal detto figlio. Nello sviluppo argomentativo della decisione il Tribunale ha rimarcato, in particolare, che il compimento dei sei anni di età, comportando il conseguimento di età "superiore a sei anni", ovvero, in analogo senso, "non inferiore a sei anni", 3 escludeva, in espressa condivisione della concordante decisione del Giudice per le indagini preliminari, la sussistenza nell'appellante della condizione di imputato/indagato "con prole di età non superiore a sei anni". Tale convincimento è corretto in diritto e resiste ai rilievi difensivi, alla cui stregua l'espressione "prole di età non superiore a sei anni" deve essere intesa nel senso di "minore che non abbia ancora compiuto i sette anni di età".
4. Deve, invero, procedersi dal rilievo che, riferendosi la predetta norma all'evento della nascita della prole, il compimento dei sei anni di vita si realizza, procedendo al relativo computo ad anni secondo il calendario comune, il giorno del compleanno.
4.1. Tale computo è coerente con le previsioni normative dell'art. 14, comma 1, cod. pen. e dell'art. 172, comma 2, cod. proc. pen., che rinviano al "calendario comune", rispettivamente, "quando la legge fa dipendere un effetto giuridico dal decorso del tempo" e con riguardo ai "termini processuali", nonché con i concetti specifici, tratti dalle medesime norme, secondo cui "ogni qual volta la legge penale stabilisce un termine per il verificarsi di un effetto giuridico, il giorno della decorrenza non è computato nel termine" (art. 14, comma 2, cod. pen.), e "salvo che la legge disponga altrimenti, nel termine non si computa l'ora o il giorno in cui ne è iniziata la decorrenza;
si computa l'ultima ora e l'ultimo giorno" (art. 172, comma 4, cod. proc. pen.), e puntualmente ripresi dall'art. 2963 cod. civ. per quel che riguarda il computo dei termini in sede civile. ли Sono in linea con tali premesse l'affermazione fatta in questa sede di legittimità, con riguardo al tema specifico del computo del diciottesimo compleanno ai fini del raggiungimento della piena imputabilità penale, che il compimento dei diciotto anni di età, da computarsi ad anni, va fissato secondo le regole stabilite dalle predette norme "allo scadere delle ore 24 del giorno del diciottesimo compleanno del soggetto" (Sez. 1, n. 158 del 07/01/1999, confl. comp. in proc. [...], Rv. 212280), e il principio fissato dalla giurisprudenza amministrativa in tema di concorsi, richiamato dallo stesso ricorrente, secondo cui "il compimento dell'anno di vita si realizza allorquando il suddetto anno è stato interamente vissuto" e "il limite di età indicato quale requisito di ammissione deve intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compleanno" (Consiglio di Stato, sentenza 2 dicembre 2011, n.21).
4.2. A ciò consegue che, computando gli anni con decorrenza dalla data di nascita, il primo anno è da ritenere interamente vissuto il giorno del primo compleanno, e così di seguito, mentre, decorso tale giorno, all'età già compiuta si aggiungono le ore, i giorni e i mesi del nuovo anno, che supera quello che precede e si compie con il successivo compleanno.
4.3. Né inducono a diversa riflessione le deduzioni difensive attinenti al senso delle espressioni "non superiore a sei anni" e "inferiore o uguale a sei anni", contraddittoriamente rappresentate in ricorso fino al, non logico e consequenziale, rilievo finale che solo con il compimento del settimo anno di età verrebbe meno la condizione "non superiore a 6 anni". La proposizione "non" equivale, invero, a un operatore logico (c.d. "not"), che, ponendosi come negazione della proposizione che segue (superiore a sei anni), convalida la valenza della proposizione affermativa contraria (inferiore o uguale a sei anni).
5. Il ricorso deve essere, conclusivamente, rigettato. Segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
6. La Cancelleria dovrà provvedere all'adempimento prescritto dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 10/12/2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Scaurus recelico Angela Tardio Massimo Vecchio Angela Eardis DEPOSITATA IN CANCELLERIA 23 SET 2016 IL CANCELLIERE 1 Stefania FAIELLA 5