Sentenza 20 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/05/2002, n. 7340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7340 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2002 |
Testo completo
LA CORTE S07340/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOL TAL NO Oggetto CONTRATTO SEZIONE SECONDA CIVILE Y OPERA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Rafaele CORONA R.G.N. 23394/99 - Cron. 20438 Dott. Ugo RIGGIO Consigliere Rep. 1514 Dott. Alfredo Consigliere MENSITIERI Consigliere Dott. Rosario DE JULIO Ud. 22/02/02 - Rel. Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SENTENZA + per diritti € 20 MAG. 2002 sul ricorso proposto da: IL LI GU LF AN, elettivamente domiciliato in telle ROMA VIA CUNFIDA 20, presso lo studio dell'avvocato CANCELLERIA FRANCESCO OLIVETI, difeso dall'avvocato SILVANA SANTI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
RI IN, elettivamente domiciliata in ROMA LGO LANCIANI 1, presso lo studio dell'avvocato PIETRO TOSTI, che la difende, giusta delega in atti;
controricorrente " 2002 nonchè contro $295 DEGLI STEFANI ENNIO;
-1- - intimato avverso la sentenza n. 1524/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 18/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/02/02 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito l'Avvocato SANTI Silvana, difensore del l'accoglimento del ricorrente che ha chiesto ricorso;
udito l'Avvocato TOSTI Pietro, difensore della resistente che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO RI RI convenne in giudizio davanti al Tribunale di Latina Ennio Degli Stefani per sentir dichiarare che con scrittura privata 18/1/1986 costui le aveva venduto una striscia di terreno larga tre metri a confine con il canale di proprietà del Consorzio di Bonifica. Inoltre, poiché era risultato che la striscia era di proprietà del Consorzio e che il confine effettivo della particella appartenente al Degli Stefani era a 23 metri dalla proprietà consortile e non a 26 metri, come indicato nella planimetria allegata al contratto, ditalché ella aveva dovuto demolire opere murarie realizzate sulla striscia di terreno in questione, chiese che il convenuto fosse condannato al risarcimento del danno Il convenuto, costituitosi, chiese il rigetto della domanda deducendo che la planimetria era stata redatta dall'architetto Alfonso Franco RE, al quale le parti avevano affidato l'incarico di individuare l'area da compravendere, e che, autorizzato dal giudice, chiamò in causa L'attrice estese le sue domande al chiamato. L'architetto RE si costituì negando ogni addebito. In particolare sostenne di essersi limitato a eseguire il frazionamento dell'originaria particella di proprietà del Degli Stefani;
che il frazionamento era stato approvato dall'UTE; che i paletti erano stati spostati rispetto alla situazione dei luoghi da lui verificata;
che nessun danno aveva subito l'attrice. In via riconvenzionale, chiese il risarcimento dei danni morali cagionatigli dalle infondate pretese delle parti. Espletata una CTU, il Tribunale di Latina, con per la parte che interessa in questasentenza n.2756/86 - sede esclusa la responsabilità del venditore e ritenuta l'esclusiva responsabilità del professionista per erronea identificazione della striscia di terreno oggetto della compravendita, 10 condannò a risarcire all'attrice i per l'inutile danni da questa sopportati costruzione dei manufatti. La decisione fu confermata dalla Corte d'appello di Roma che, con sentenza 18/5/1999, rigettò i contrapposti gravami del RE e della RI. Il RE ha chiesto la cassazione della sentenza per un unico motivo illustrato con una memoria. La RI ha resistito con controricorso. L'altro intimato non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso si lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione nonché violazione e falsa applicazione di norme di diritto per non avere la sentenza tenuto conto, nell'affermare la ricorrente, responsabilità per colpa professionale del che: a) l'incarico affidato all'architetto RE consisteva soltanto del frazionamentonell'esecuzione della particella di proprietà del Degli Stefani, non già nella progettazione e costruzione delle opere sul terreno compravenduto;
b) che il detto incarico era stato eseguito a regola d'arte come risultava dalla certificazione dell'UTE prodotta in giudizio, attestante che il frazionamento era ぞ stato approvato senza riserve dal competente ufficio del catasto e che il controllo preventivo delle particelle originali aveva evidenziato la perfetta corrispondenza tra la situazione reale dei luoghi e la situazione riportata sulla mappa catastale;
c) che non poteva essere compresa nei danni la demolizione del ponte sul canale, trattandosi di opera che esisteva già da epoca precedente, come risultava dall'allegato alla CTU;
d) che i paletti potevano essere stati spostati a vantaggio del venditore (e l'onere della prova in tale senso non spettava al ricorrente). Nessuno dei profili di censura merita accoglimento. La sentenza ha affermato la responsabilità professionale del ricorrente non in quanto progettista, o costruttore o direttore dei lavori, ma perché ha ritenuto che l'incarico conferitogli dalle parti di eseguire il frazionamento della particella di proprietà del Degli Esposti non era stato eseguito a regola d'arte, avendo il professionista errato nell'identificare il terreno che doveva formare oggetto del contratto. Dell'errore commesSO dal professionista la sentenza ha dato ampio conto osservando che dalla CTU e dagli allegati elaborati grafici risultava che la distanza, verificata in loco, tra il confine sud della particella e il canale era di 26 metri, e non di 23, come indicato dalla planimetria redatta dal RE, il quale - nota anche la sentenza - erroneamente) basato su si era evidentemente (ed come la prova testimoniale un'apparenza dei luoghi che, aveva evidenziato, era frutto di modifiche apportate dal Consorzio all'alveo del canale, ma non di una corrispondente modificazione del confine di diritto. Correttamente la sentenza ha considerato irrilevante la certificazione dell'UTE, che, nei termini in cui risultava formulata, appariva affermare la formale corrispondenza dei dati del mappale con la situazione dei luoghi, senza implicare il controllo di merito da parte dell'ufficio pubblico sulla corrispondenza delle superfici e dei relativi confini all'esito del frazionamento, il cui accertamento spettava al professionista. Va, inoltre, rilevato che il ricorrente, ai fini dell'autosufficienza del ricorso, avrebbe dovuto indicare gli elementi specifici in base ai quali il calcolo delle superfici doveva, come egli sostiene, risultare immutato anche dopo il frazionamento (sul punto il ricorso è del tutto generico). Privo di specificità è anche il rilievo mosso dal ricorrente in ordine alla liquidazione del danno, non risultando specificamente contestata l'affermazione che, su tale punto, si legge alla pag.4 della sentenza e cioè che la censura proposta dal RE in appello era assolutamente generica, "mancando di ogni specificazione dei costi, diversi da quelli indicati dal perito, che dovrebbero riconoscersi congrui". Infine, contrariamente a quanto si sostiene nel ricorso, era onere del ricorrente dimostrare che l'errore nella rilevazione del confine era stato determinato dal comportamento delle parti. Con riguardo alla questione sollevata dal ricorrente con la memoria difensiva di difetto del contraddittorio nei confronti del Consorzio di Bonifica., è appena il caso di osservare che, vertendosi in tema di Le Corte Superne di Cassazione Con sentenze M21182/04 dichiare inammissibile il z course of per cable zico челосе ZIONE. Home 5 .11.04 forrane IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Antonella Fontana