Sentenza 7 gennaio 1999
Massime • 1
Il compimento dei 18 anni di età,ai fini del raggiungimento della piena imputabilità penale,va fissato secondo le regole stabilite dall'art.14,comma secondo,cod.pen.e dall'art.172,comma quarto,c.p.p. e,quindi,trattandosi di termine da computarsi ad anni,allo scadere delle ore 24 del giorno del diciottesimo compleanno del soggetto. (Nella specie,in applicazione di tale principio,è stato ritenuto che fosse da considerare ancora minorenne un soggetto che aveva commesso un reato intorno alle ore 23.40 del giorno del suo diciottesimo compleanno).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/01/1999, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dai Signori Camera di consiglio
Dott. Vito La Gioia Presidente del 7/1/1999
Dott. Torquato Gemelli Consigliere SENTENZA
Dott. Antonio Marchese " N. 158
Dott. Dario De Pascalis " REGISTRO GENERALE
Dott. Enrico Delehaye " N. 33725/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato dal G.I.P. del Tribunale per i Minorenni dell'Aquila in data 9 luglio 1998.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Darlo De Pascalis;
preso atto delle conclusioni del P.G. dott. Vittorio Meloni il quale ha chiesto invece volersi dichiarare la competenza del Tribunale ordinario dell'Aquila; e del difensore avv.to Sergio Maglio in sostituzione dell'avv.to Gennaro Lettieri il quale ha chiesto invece volersi dichiarare la competenza del Tribunale per i Minorenni dell'Aquila;
OSSERVA
La soluzione del conflitto in esame presuppone la individuazione del momento di avvenuto raggiungimento della maggiore età da parte dell'A., posto che il reato ascrittogli risulta essere stato commesso nel giorno del suo diciottesimo compleanno (17 settembre 1993), e più precisamente poco prima delle ore 23,40 (ora dell'arresto) dello stesso.
In particolare, quindi, il quesito da risolvere è quello del "se la maggiore età viene raggiunta nel corso del giorno di compimento del diciottesimo anno di vita (tesi questa sostenuta dal GIP del Tribunale per i Minorenni che, se accolta, comporterebbe peraltro anche la necessità di individuare il minuto di tale raggiungimento, salvo ad accettare la fictio di una maggiore età raggiunta alle ore 00,01 di tale giorno per tutti i nati nella medesima data), od in quello del diciottesimo anno totalmente compiuto (tesi questa sostenuta invece dal GIP del Tribunale ordinario)". Nel primo caso infatti, il giudice competente a decidere del reato ascritto all'A. sarà il giudice ordinario essendo costui divenuto maggiorenne fin dalle ore 00,01 del 17 settembre 1993 (o comunque molto probabilmente prima delle ore 23,40) ed avendo commesso il reato in un ora successiva di tale stesso giorno, mentre nel secondo caso, all'opposto, il giudice competente dovrà essere considerato ancora quello minorile non avendo l'A. ancora compiuto i diciotto anni al momento del reato in questione.
Sull'argomento non risultano precedenti noti.
Ritiene la Corte che per risolvere il quesito si debba in primo luogo prendere atto del fatto che " la maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno" (art. 2 c.c.), dal che consegue che il relativo computo andrà effettuato ad anni (e non quindi a mesi, giorni od ore) e che il termine ad quem sarà quello dell'avvenuto "compimento" del diciottesimo anno. Tanto premesso, deve altresì ricordarsi che "ogni qual volta la legge penale stabilisce un termine per il verificarsi di un effetto giuridico, il giorno della decorrenza non è computato nel termine" (art. 14, co. 2^, c.p.) e che "salvo che la legge disponga altrimenti, nel termine non si computa l'ora o il giorno in cui ne è iniziata la decorrenza;
si computa l'ultima ora e l'ultimo giorno" (art. 172, co. 4^, c.p.p.), concetti questi puntualmente ripresi dall'art. 2963 c.c. per quel che riguarda il computo dei termini in sede civile.
Alla luce di quanto appena rilevato non può pertanto accettarsi la tesi prospettata dal giudice remittente e cioè dal G.I.P. del Tribunale per i Minorenni, posto che la stessa presuppone l'accettazione del principio diametralmente opposto secondo cui l'A. avrebbe compiuto i diciotto anni necessari per divenire maggiorenne alle ore 00,01 del 17 settembre 1993, o comunque in un'ora imprecisata ma comunque antecedente alle ore 23,40 di quello stesso giorno (tesi questa totalmente priva di un qualsiasi riscontro fattuale ed in contrasto con il succitato art. 2 c.c.). Per quel che concerne poi l'ipotesi richiamata da detto giudice a sostegno della propria tesi (e cioè che nelle elezioni politiche sono ammessi a votare coloro che hanno compiuto il 18^ anno di età lo stesso giorno in cui si svolgono) deve osservarsi che una simile affermazione, in realtà, prova tutto e non prova nulla per quel che riguarda la questione in argomento, posto che non fa sostanzialmente che ribadire che è ammesso al voto il cittadino divenuto maggiorenne avendo "compiuto" il diciottesimo anno di età "entro il primo giorno dell'elezione" (art. 19 L. 8 marzo 1975 n.39). Impregiudicata rimane infatti la necessità di stabilire il momento in cui tale diciottesimo anno di età si considera "compiuto". Fondata invece appare la tesi sostenuta con la sentenza di incompetenza pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Teramo in data 4 marzo 1997, là dove questi basa la sua affermazione di incompetenza sul fatto che l'A., arrestato alle ore 23,40 del 17 settembre 1993 per rissa, " . . . . . . se pure per pochi minuti, non aveva ancora compiuto i diciotto anni di età".
P. Q. M.
la Corte dichiara la competenza del Tribunale per i Minorenni di L'Aquila.
Così deciso in Roma, il 7 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 1999.