Sentenza 20 novembre 2001
Massime • 2
Sussiste la giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana anche in ordine a delitti consumati esclusivamente in acque internazionali, allorché essi siano in rapporto di connessione con reati commessi nel mare territoriale per i quali sia stato esercitato il cd. "diritto di inseguimento" previsto dall'art. 23 della Convenzione sull'alto mare di Ginevra del 23 aprile 1958, in forza del quale è consentito l'inseguimento di navi straniere, sempre che questo si sia iniziato nel mare territoriale dello Stato rivierasco o nella zona contigua e si sia ininterrottamente protratto fino al fermo, allorché vi sia fondato motivo, da parte delle autorità di detto Stato, per ritenere che tali navi abbiano violato suoi regolamenti o leggi. (Fattispecie concernente naufragio e omicidio colposo plurimo verificatisi in acque internazionali come epilogo del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina scoperto in prossimità di coste italiane dalla Guardia di Finanza).
Ai fini della sussistenza del delitto di naufragio è sufficiente che il natante non sia più in grado di galleggiare regolarmente, non essendo richiesto anche il suo inabissamento e, di conseguenza, la sua perdita.
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Leggi di più… - 2. Immigrazione, acque territoriali, punibilità, zona contigua, presenza costruttivaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 24 settembre 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/11/2001, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'URSO GIOVANNI - Presidente - del 20/11/2001
1. Dott. ROSSI BRUNO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SANTACROCE GIORGIO - Consigliere - N. 1193
3. Dott. DE NARDO GIUSEPPE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIORDANO UMBERTO - Consigliere - N. 018608/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) UK RB N. IL 10/07/1976
2) SH IK IA N. IL 25/09/1979
3) LI RB N. IL 19/03/1965
avverso SENTENZA del 01/12/2000 CORTE APPELLO di LECCE visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 1 dicembre 2000, la corte di assise di appello di Lecce confermava la sentenza con la quale il 14 marzo 2000 il gip del tribunale di Lecce aveva condannato UK EN, SH SN e LI EN, all'esito di un giudizio celebrato coi rito abbreviato, alla pena di anni quattro di reclusione e lire 680.000.000 di multa ciascuno per concorso in favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di 34 cittadini kossovari trasportati a bordo di un gommone (capo a) e alla pena di anni quattro e mesi due di reclusione ciascuno per cooperazione in naufragio colposo (capo b) e cooperazione nell'omicidio colposo di cinque persone trasportate a bordo del predetto gommone (capo c).
Secondo la corte di assise di appello, il naufragio e l'omicidio colposo dei cinque passeggeri, pur essendosi verificati in acque internazionali, dovevano considerarsi la conseguenza di una progressione criminosa iniziata in prossimità della costa salentina, allorquando i tre imputati, anziché ottemperare all'intimazione di fermarsi proveniente dalle imbarcazioni della Guardia di finanza, si diedero ad una fuga spericolata, mettendo in pericolo l'incolumità dei trasportati, sia per la precarietà del mezzo di trasporto utilizzato sia per le avventate manovre poste in essere. Doveva pertanto essere ribadita la giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana, sia perché una parte dell'azione era avvenuta nelle acque territoriali italiane, sia perché trovava applicazione nel caso in esame il c.d. diritto di inseguimento riconosciuto dalla Convenzione internazionale sull'alto mare adottata a Ginevra il 29 aprile 1958 e ratificata in italia con la legge 8 dicembre 1961, n. 1658. Allo stesso modo, andava affermata la piena responsabilità dei tre imputati in ordine al tragico epilogo della vicenda, esonerando del tutto le imbarcazioni militari italiane, nonché la cooperazione degli stessi nella realizzazione dei reati colposi di naufragio e di omicidio plurimo, essendo emersa una chiara indifferenziazione delle loro condotte che consentiva di ricollegare a tutte e nella stessa misura il verificarsi degli eventi.
La corte ribadiva inoltre che, anche se il gommone non si inabissò, doveva ravvisarsi nella specie un caso di naufragio, punibile ai sensi dell'art. 428 c.p, essendo stato accertato che, dopo la collisione, il natante non era più in grado di galleggiare e navigare regolarmente, circostanza questa ritenuta sufficiente dalla giurisprudenza di legittimità per configurare il delitto di naufragio.
Nel processo, da ultimo, non erano emersi elementi di valutazione favorevoli agli imputati, sicché non potevano essere loro concesse le circostanze attenuanti generiche, trattandosi di cittadini extracomunitari senza fissa dimora in Italia, adusi ad attribuirsi generalità diverse secondo le occorrenze, e avuto riguardo alle modalità dei fatti che evidenziavano una attività professionale svolta a scopo di lucro, espressione di una spiccata pericolosità sociale ed inquadrabile nel più ampio contesto della criminalità organizzata.
2. Hanno proposto ricorso per cassazione tutti e tre gli imputati, con distinti atti di impugnazione, sia pure di contenuto identico. Lamentano i ricorrenti la carenza ed assoluta illogicità della motivazione della sentenza, innanzitutto nella parte in cui il provvedimento gravato aveva escluso qualsiasi responsabilità delle imbarcazioni militari italiane, dal cui eventuale riconoscimento peraltro essi - secondo la decisione - non avrebbero potuto trarre alcun vantaggio.
Si dolgono inoltre della ricostruzione degli avvenimenti, che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza, cozzava contro le conclusioni della richiamata consulenza tecnica collegiale, dove venivano attribuite precise responsabilità ai militari della Guardia di finanza, e contro le precise testimonianze rese dai kossovari trasportati - donde l'indubbio vantaggio del riconoscimento del concorso di colpa dei finanzieri che avrebbe consentito l'irrogazione di una pena più blanda di quella concretamente irrogata. I ricorrenti censurano infine la ritenuta definizione giuridica del fatto come naufragio, evidenziando che nella vicenda de qua non era venuta meno la galleggiabilità del natante, considerato elemento costitutivo della relativa fattispecie incriminatrice. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Preliminare è l'esame dell'eccezione relativa al difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria italiana in ordine ai delitti di naufragio e omicidio colposi, il cui evento si è verificato fuori delle acque territoriali e quindi in luogo non soggetto alla sovranità dello Stato italiano. Sebbene il difetto di giurisdizione, già oggetto di ampia trattazione nelle sentenze di primo e di secondo grado, non figuri tra i motivi di ricorso ma sia stato riproposto all'odierno dibattimento in sede di discussione finale, il suo esame è imposto dall'art. 20 c.p.p., che attribuisce al giudice di rilevarlo, anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.
La tesi del difetto di giurisdizione non ha pregio per due ordini di considerazioni, entrambe ben evidenziate nelle due sentenze di merito e che non possono essere sicuramente tacciate di manifesta illogicità.
È indubbio innanzitutto che il naufragio e la morte di cinque delle persone trasportate sul gommone siano in rapporto di connessione necessaria con quello di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, come risulta ben evidenziato dalla contestazione dell'aggravante teleologica dell'art. 61 n.2 c.p. del reato di naufragio. Sia il naufragio che l'omicidio sono stati infatti il tragico epilogo di un'attività delittuosa iniziata in prossimità della costa salentina, allorquando i tre imputati, anziché ottemperare all'intimazione di fermarsi proveniente dalle imbarcazioni militari italiane, si diedero a precipitosa fuga per sottrarsi alla cattura, impegnandosi in una serie di manovre avventate in mare aperto che finirono per porre il gommone sulla rotta del guardacoste che sopraggiungeva da tergo e che, nonostante le manovre d'emergenza del comandante, lo travolse. In questo contesto le sentenze suddette hanno ritenuto la sussistenza della giurisdizione italiana richiamandosi da un lato al disposto dell'art. 6 c.p., perché l'azione costitutiva dei due reati (o quantomeno di uno di essi, quello di naufragio) era avvenuta in parte nel territorio dello Stato italiano quale effetto per così dire progressivo della spericolata condotta di guida posta in essere dagli imputati invertendo la marcia del gommone, e dall'altro lato invocando in modo più pertinente l'art. 23 della Convenzione sull'alto mare adottata a Ginevra il 23 aprile 1958 e resa esecutiva in Italia con l. 8 dicembre 1961, n. 1638, il quale consente l'inseguimento, anche nelle acque internazionali, delle navi straniere allorquando le competenti autorità abbiano fondate ragioni per ritenere che quelle navi abbiano violato leggi e regolamenti dello Stato rivierasco, sempre che l'inseguimento abbia avuto inizio nel mare territoriale o nella zona contigua e si sia ininterrottamente protratto fino al fermo. Da questo "diritto di inseguimento" discende, quale logico corollario, anche quello della cattura della nave, dell'arresto dell'equipaggio e del sequestro dell'imbarcazione e, più generalmente, il perseguimento di tutti i reati commessi, sia quelli consumati nel mare territoriale che quelli consumati nelle acque internazionali (cfr. Cass., Sez. 3^, 23 novembre 1983, n. 2418, che ha ritenuto la sussistenza della giurisdizione italiana non solo in riferimento al reato di contrabbando di tabacco su motoscafi datisi alla fuga nelle acque territoriali e catturati in acque internazionali, ma anche in relazione ai reato di resistenza a pubblico ufficiale commesso esclusivamente in acque internazionali ai danni dei finanzieri inseguitori).
Per il resto è fin troppo evidente che i ricorrenti, deducendo surrettiziamente vizi di carenza o manifesta illogicità della motivazione circa il coinvolgimento nella sciagura delle imbarcazioni militari italiane, propongono in questa sede censure su accertamenti ed apprezzamenti ai quali il giudice di merito è pervenuto attraverso l'esame di elementi di fatto analiticamente enunciati sia nella sentenza impugnata che in quella di primo grado, fondando il suo convincimento su una motivazione - quella riportata in narrativa - che è esente da errori logici e giuridici.
Come anche di recente le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto occasione di ribadire (2 luglio 1997, Dessimone), l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un apparato logico argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza ad acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente, più favorevole valutazione delle risultanze processuali. Con specifico riferimento al caso in esame, è pacifico che il giudice di legittimità non può sovrapporre la propria valutazione a quella del giudice di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova raccolte (conclusioni della consulenza tecnica collegiale, testimonianze dei passeggeri del gommone), essendo compito della corte di cassazione stabilire se il giudice di merito abbia esaminato tutti gli elementi a sua disposizione, se abbia fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbia esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta delle conclusioni raggiunte (Cass., Sez. Un., 29 gennaio 1996, Clarke). I giudici di merito hanno espressamente ancorato la ricostruzione dei tragici avvenimenti verificatisi al largo di Otranto il 27 maggio 1999 alle risultanze di una consulenza tecnica collegiale disposta dal PM, spiegando le ragioni per le quali, anche a voler ammettere in astratto un concorso di colpa dei militari della Guardia di finanza nel naufragio e nella morte dei cinque passeggeri, resterebbero integre sia la responsabilità penale dei tre imputati sia la valutazione che di essa è stata effettuata, negando loro la concessione delle richieste circostanze attenuanti generiche. Circa la presunta configurabilità di un concorso di colpa dei finanzieri - su cui tanto insiste la difesa del ricorrente - la motivazione della sentenza impugnata deve essere integrata e completata con le argomentazioni contenute nella sentenza del gup del tribunale di Lecce, che, nel richiamare le conclusioni della consulenza tecnica degli ingegneri RA e Dell'Anna, ha provveduto a ricostruire in dettaglio le fasi della collisione tra il natante degli imputati e l'unità navale della Guardia di finanza, evidenziando come si debba solo ed esclusivamente alla spericolata ed imprevedibile condotta di guida del gommone (caratterizzata da decelerazioni improvvise, partenze repentine, marcia a zigzag ad alta velocità, ecc.) la verificazione dell'avvenuta collisione e della morte di cinque dei 34 trasportati, dovendosi invece attribuire alla condotta dei finanzieri, impegnati in un servizio di polizia giudiziaria e che posero in essere manovre atte a fermare la corsa dei fuggitivi, un ruolo non d'i concausa ma di mera occasione dell'evento.
Si aggiunga che, nel riportare le conclusioni dell'eseguita consulenza tecnica - in cui si evidenzia come il sinistro si verificò per una concomitanza di comportamenti errati, specificamente indicati (l'affiancamento e il sorpasso del gommone ad opera della vedetta a distanza laterale troppo ravvicinata, la eccessiva velocità tenuta dal gommone al momento dell'affiancamento della vedetta, la mancata riduzione della velocità del gommone per facilitare il sorpasso del guardacoste, ecc.) - il giudice non manca di rilevare come furono solo ed esclusivamente le manovre avventate, imprudenti ed imperite degli imputati alla guida del gommone a determinare la collisione tra questo natante e la vedetta V 5011, il cui comandante non riuscì ad evitarla nonostante avesse posto in essere tutte le manovre di emergenza consentitegli non appena ebbe a percepire il pericolo di uno scontro. Le virate imprevedibili effettuate dal conducente del gommone - si legge nella sentenza di primo grado - portarono il natante "sulla rotta del guardacoste che sopraggiungeva da tergo..." e il comandante della vedetta non riuscì ad evitare la collisione "proprio per la repentinità della manovra dello scafista che non solo gli si posizionò davanti, ma anche fermò improvvisamente il moto per tentare di ripartire con i motori alla massima potenza verso sinistra".
La stessa sentenza di primo grado spiega inoltre le ragioni per le quali ricorre nel caso in esame un'ipotesi di cooperazione ex art. 113 c.p., osservando come ognuno degli imputati prestò il proprio contributo alla verificazione degli eventi, ponendo in essere azioni sinergicamente convergenti.
Manifestamente infondata, da ultimo, è la censura attinente all'insussistenza nel caso in esame del delitto di naufragio previsto dall'art. 428 c.p., avendo la corte di merito fatto corretta applicazione di un principio più volte enunciato dalla giurisprudenza di questo Supremo Collegio in ordine alla sussistenza del reato in esame, per il quale occorre che si verifichi un evento tale che sia di per sè potenzialmente idoneo a determinare una situazione di pericolo per la pubblica incolumità: perché sussista il delitto di naufragio è sufficiente infatti che il natante non sia più in grado di galleggiare regolarmente, escludendo espressamente la necessità di un suo inabissamento e, di conseguenza, la sua perdita (Cass., Sez. 4^, 29 maggio 1968, n. 1098, De Martini, RV 109272; Id., Sez. 4^, 22 marzo 1977, n. 11360, Arena, TV 136809; Id., Sez. 4^, 15 maggio 1987, n. 10391, Del Corona, RV 176768). Esattamente come si è verificato nel caso in esame dopo la collisione tra il gommone e l'unità navale della Guardia di finanza.
Al rigetto del ricorso seguono le conseguenze di legge, meglio precisate nel dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 616 c.p.p. rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2002