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Sentenza 11 giugno 2026
Sentenza 11 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/06/2026, n. 19342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19342 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso n. 13973/2021 R.G. proposto da: RR LE, rappresentato e difeso dall’avv. Mario Cordella e dall’avv. Francesca Cucchiarelli;
-ricorrente- contro RA LI VO IA, RR AR VI IA, rappresentate e difese dall’avv. Fabrizio Bruni;
-controricorrenti- avverso la sentenza n. 153/2021 della Corte d’Appello di Cagliari, depositata il 16-4-2021. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21-5- 2026 dal consigliere IN CA;
udito il Sostituto Procuratore Generale, Rosa MA Dell’Erba, la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
uditi l’avv. Mario Cordella per il ricorrente e l’avv. Fabrizio Bruni per le controricorrenti. OGGETTO: domanda di accertamento della simulazione proposta dai legittimari RG. 13973/2021 P.U. 21-5-2026 Civile Sent. Sez. 2 Num. 19342 Anno 2026 Presidente: FALASCHI MILENA Relatore: CAVALLINO LINALISA Data pubblicazione: 11/06/2026 2 FATTI DI CAUSA 1. Secondo quanto si legge nella sentenza impugnata e ancora interessa in relazione ai motivi di ricorso proposti, con sentenza n. 1376/2018 il Tribunale di Sassari ha rigettato le domande proposte da LI NE MA RA e RI IR MA RO nei confronti di AS RO, aventi a oggetto, in via principale, la dichiarazione che l’atto pubblico di data 10-8-2009 di cessione della quota del 70% della società Coral Invest s.r.l. da parte di OL RO, rispettivamente marito e padre delle attrici, a favore di AS RO, rispettivamente figlio e fratello delle attrici, dissimulava atto di donazione, nullo per difetto di forma, in quanto l’atto pubblico era stato redatto senza la presenza di testimoni;
nonché la riduzione della donazione dissimulata e l’inclusione delle quote della società nel patrimonio ereditario di OL RO, deceduto il 19-9-2012, ai fini del calcolo della quota spettante alle attrici. Le attrici avevano dedotto che Coral Invest s.r.l. era proprietaria di terreno in Alghero del valore di euro 3.696.850,00, secondo la perizia da loro depositata, e il contratto aveva leso la quota di riserva spettante alle legittimarie, perché il patrimonio di OL RO non era composto da altri cespiti rilevanti. Il Tribunale ha escluso che la cessione della quota societaria fosse simulata in ragione del mancato pagamento del prezzo, in quanto nell’atto pubblico era stata attestata l’avvenuta precedente consegna dell’assegno bancario e la quietanza del cedente faceva prova fino a querela di falso;
il mancato incasso dell’assegno non comportava la simulazione, ma era stato plausibilmente causato da quanto allegato da AS RO, in ordine al fatto che, al momento della cessione, era ancora pendente il contenzioso tra i coniugi per il riconoscimento a favore della moglie della metà delle quote sociali. 3 Avverso la sentenza LI NE MA RA e RI IR MA RO hanno proposto appello, che la Corte d’appello di Cagliari-sezione distaccata di Sassari ha accolto con sentenza n. 153/2021 depositata il 16-4-2021, dichiarando la simulazione dell’atto di cessione di quote e la nullità dell’atto di donazione dissimulato. La sentenza ha dichiarato che le attrici appellanti, in quanto legittimarie che agivano per la tutela della quota di riserva, erano terze quanto alla prova della simulazione dell’atto tra il padre e il figlio;
ha dichiarato che risultava che il prezzo stabilito contrattualmente in euro 200.000,00 non era stato pagato, perché l’assegno consegnato al cedente non era mai stato messo all’incasso e la circostanza era stata confermata dal convenuto, che nel corso del giudizio aveva dichiarato di essere disponibile al pagamento della quota spettante alle legittimarie relativamente alla somma di cui all’assegno; ha aggiunto che alla quietanza contenuta nel rogito non poteva attribuirsi valore vincolante nei confronti del legittimario e che, considerato che il contratto era stato stipulato tra padre e figlio e in assenza di prova del pagamento del prezzo, doveva ritenersi che l’atto dissimulasse donazione;
ha aggiunto che l’atto di donazione erano nullo per il mancato intervento dei testimoni e, di conseguenza, la quota sociale oggetto di cessione era inclusa nel patrimonio ereditario al fine della formazione delle quote. 2. AS RO ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi. LI NE MA RA e RI IR MA RO hanno resistito con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione per la pubblica udienza del 21-5-2026 e nei rispettivi termini il Pubblico Ministero ha depositato memoria con le sue conclusioni e hanno depositato memoria illustrativa entrambe le parti. 4 RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce “violazione di legge e falsa applicazione degli artt. 1414 – 1417 – 2697 – 2722 – 2726 e 2729, nonché artt. 553 -556 e segg. del c. civile, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3”; sostiene che la sentenza abbia ritenuto che la prova della simulazione non soggiacesse a limiti sulla base del presupposto errato che le attrici avessero esercitato l’azione di riduzione;
evidenzia che l’esercizio dell’azione di riduzione impone l’identificazione del patrimonio ereditario e la quantificazione della quota di legittima, che le attrici non avevano eseguito;
aggiunge che non era stato allegato neppure alcun elemento di prova di lesione della legittima, né era stato provato che il patrimonio del de cuius fosse stato esaurito dalle donazioni. 2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione di legge per nullità processuale in relazione agli artt. 132 c.p.c. e 2697 – 2722 – 2726 – 2729 c.c. in relazione art. 360 co. 1 n. 4”; sostiene la nullità della sentenza, per avere ritenuto che il convenuto avesse pacificamente riconosciuto la qualità di legittimarie lese in capo alle attrici, in quanto il convenuto aveva sempre negato che sussistessero i presupposti per l’accoglimento della domande;
ulteriormente evidenzia che, per ammettere la prova della simulazione senza limiti, era necessario che le attrici proponessero una contestuale domanda di riduzione e che, in mancanza, l’unica prova ammissibile della simulazione era la prova scritta, che non era stata fornita;
deduce la totale assenza di valutazione, nell’attività decisoria della Corte d’appello, di tutte le allegazioni del convenuto appellato, invece espressamente valutate dal Tribunale per rigettare la domanda, con pronuncia neppure oggetto di impugnazione e perciò passata in giudicato. 5 3. Il primo e il secondo motivo, esaminati unitariamente stante la continuità di argomentazioni, sono inammissibili perché formulati genericamente, senza il rispetto della previsione dell’art. 366, co. 1, n. 6 cod. proc. civ., laddove evocano il passaggio in giudicato della pronuncia di primo grado, senza altre specificazioni, e per il resto sono infondati. Si richiama e si intende dare continuità a quanto statuito già da Cass. Sez. 2, 13-11-2009 n. 24134, laddove ha evidenziato che l’erede legittimario il quale chieda la dichiarazione di simulazione di una vendita fatta dal de cuius, celante in realtà una donazione, assume la qualità di terzo rispetto ai contraenti -con conseguente ammissibilità senza limiti della prova testimoniale o presuntiva- quando agisca a tutela del proprio diritto, che egli ha per legge, alla intangibilità della riserva contro l’atto simulato;
e cioè proponga in concreto, sulla premessa che l’atto simulato comporti una diminuzione della sua quota di legittima, una domanda di riduzione, ma anche di nullità o di inefficacia della donazione dissimulata. In tutti questi casi -sia, cioè, che la domanda di simulazione sia preordinata alla domanda di riduzione, sia nei casi in cui il negozio sia impugnato di simulazione assoluta oppure, dedotta la simulazione relativa, sia insieme dedotta la nullità del negozio dissimulato- la lesione della quota di riserva assurge a causa petendi, accanto al fatto della simulazione, e condiziona l’esercizio del diritto di reintegra. Come pure evidenziato da Cass. n. 24134/2009, in queste condizioni, soltanto in base a una considerazione formale il legittimario potrebbe essere ritenuto, in quanto successore a titolo universale e continuatore della personalità del defunto, partecipe della simulazione stessa o legalmente tenuto a subirne gli effetti (e quindi assoggettato ai vincoli probatori delle parti), perché egli in realtà è la vittima designata delle alienazioni simulatamente compiute dal de cuius proprio al fine di ledere la riserva. 6 In tale caso, il legittimario si giova della maggiore libertà di prova, che come terzo gli compete, per tutto intero il beneficio che, in quanto sia anche erede legittimo, riceve dal recupero al patrimonio ereditario dei beni apparentemente fatti oggetto di disposizione, e non, invece, limitatamente all’effetto della reintegrazione della quota di riserva;
ciò in quanto non può applicarsi, rispetto a un unico atto simulato, per una parte una regola probatoria e per un’altra parte una regola diversa (nello stesso senso, Cass. Sez. 3, 4-4-2013 n. 8215; Cass. Sez. 2, 13- 6-2018 n. 15510). Di tali principi risulta avere fatto applicazione la sentenza impugnata, che pertanto resiste alle censure del ricorrente. Infatti, è pacifico che le attrici hanno agito in qualità di legittimarie di OL RO, del quale sono moglie e figlia. È altresì pacifico, secondo quanto si legge nella sentenza impugnata (pag. 3), che esse hanno agito lamentando la lesione della loro quota di riserva, in quanto il patrimonio di OL RO non era composto da altri cespiti rilevanti, oltre la quota della società oggetto della cessione. Quindi, le attrici hanno assolto al loro onere di allegazione, che non comprendeva anche quello di quantificare la lesione della quota di legittima;
a quel punto, era il convenuto ad avere l’onere di allegare che il patrimonio relitto era sufficiente a soddisfare i diritti delle legittimarie, al fine di contestare la qualità, in capo alle attrici, di terze rispetto al contratto simulato. 4. Con il terzo motivo il ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione di norme degli artt. 1362 – 1363 e 1366 – 1367 e artt. 533 c.c. e segg. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. nonché violazione art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4”; lamenta che la sentenza abbia dichiarato che, in assenza di prova del pagamento del prezzo, doveva ritenersi che l’atto fosse stato concluso a titolo gratuito e che pertanto dissimulasse donazione. Sostiene che 7 la vendita era effettiva, in quanto era stato consegnato all’acquirente l’assegno, titolo cartolare esecutivo, e tale titolo era stato accettato, rilasciando formale quietanza;
aggiunge che non ricorreva neppure il vizio del negozio di donazione per difetto della forma pubblica, in quanto ricorreva piuttosto una donazione indiretta, che non richiedeva requisiti formali. Lamenta che la sentenza non abbia considerato la buona fede dell’acquirente, che aveva offerto anche in giudizio il pagamento dell’obbligazione cartolare, e solo per volontà del venditore l’assegno non era stato posto all’incasso. 4.1. Il motivo non può essere accolto. In primo luogo, non ha fondamento la tesi del ricorrente in ordine all’erroneità del ragionamento presuntivo eseguito dalla Corte d’appello per giungere alla conclusione che il contratto di compravendita dissimulava donazione. Infatti, la sentenza ha valorizzato non solo il dato che il prezzo indicato nel rogito non era stato pagato in quanto l’assegno consegnato al cedente non era stato posto all’incasso; ha valorizzato anche che il contratto di cessione era stato stipulato tra padre e figlio e perciò ha concluso che l’insieme degli elementi acquisiti inducesse a ritenere che l’atto era stato volontariamente posto in essere a titolo gratuito. La pronuncia risulta rispettosa del principio, già enunciato dalla Suprema Corte, secondo il quale, in tema di prova per presunzioni della simulazione di un contratto, la dichiarazione relativa al versamento del prezzo, seppure contenuta nel rogito notarile, non ha valore vincolante nei confronti del legittimario che abbia proposto azione diretta a fare valere la simulazione dell’alienazione, perché questi è terzo rispetto ai soggetti contraenti;
spetta al giudice di merito valutare l’opportunità di fondare la decisione sulla prova per presunzioni e di apprezzare l’idoneità degli elementi presuntivi a consentire deduzioni che ne discendano secondo l’id quod plerumque accidit e il relativo apprezzamento resta incensurabile in sede di 8 legittimità, se sorretto da adeguata motivazione sotto il profilo logico e giuridico (Cass. Sez. 6-2, 14-11-2019 n. 29540; Cass. Sez. 1, 12-8- 2025 n. 23121). Nella fattispecie non è ravvisabile alcun vizio nella motivazione laddove ha ritenuto che la vendita dissimulasse donazione, a fronte della circostanza che nell’atto di cessione tra il padre e il figlio il padre cedente rilasciava quietanza in ordine al versamento del prezzo, nonché della circostanza della consegna di un assegno bancario che poi il padre non metteva neppure all’incasso. Infatti, all’evidenza, la tesi del ricorrente secondo la quale la mancata messa all’incasso dell’assegno era stata una scelta del cedente, successiva alla stipulazione del contratto, e non elemento dimostrativo dell’accordo simulatorio, non si concilia con il dato di fatto che i contraenti avevano dichiarato nel rogito che il prezzo era già stato pagato nella stessa data del rogito con l’assegno bancario del quale indicavano gli estremi;
posto che, in caso di pagamento effettuato mediante assegni di conto corrente, l’effetto liberatorio si verifica soltanto nel momento dell’effettiva riscossione del titolo, salva diversa volontà delle parti (Cass. Sez. 2, 5-6-2018 n. 14372, per tutte), legittimamente la Corte d’appello ha valutato anche la condotta di rilasciare quietanza senza avere prima posto all’incasso l’assegno. Non sono pertinenti neppure i riferimenti eseguiti dal ricorrente al principio di buona fede e di conservazione del contratto, perché si tratta di principi relativi all’interpretazione del contratto e quindi si pongono su un piano diverso rispetto a quello dell’accertamento della simulazione. Accertato che la compravendita di quote dissimulava donazione, esattamente la sentenza impugnata ha dichiarato la nullità della donazione per il mancato rispetto del requisito di forma richiesta ad substantiam, relativamente alla presenza dei testimoni alla stipulazione dell’atto pubblico di donazione ex art. 48 legge 16 febbraio 9 1913 n. 89 (Cass. Sez. 1, 15-1-1969 n. 60). Infatti, non è neppure vero quanto deduce il ricorrente, in ordine al fatto che la sentenza avrebbe dovuto ritenere l’esistenza di una valida donazione indiretta, per la quale non è richiesta la forma dell’atto pubblico: entrambi i precedenti di Cass. n. 20888/2019 e n. 27050/2019 richiamati dal ricorrente a sostegno della sua tesi si riferiscono, al di là delle modalità di massimazione di Cass. n. 20888/2019, a ipotesi di donazione di denaro finalizzate all’acquisto di partecipazioni societarie (già Cass. Sez. 2, 16-12-2024 n. 32661, non massimata, da pag. 7, ha evidenziato come debba essere correttamente letto il precedente di Cass. n. 20888/2019 cit.). Diversamente rispetto a quei precedenti, nella fattispecie la donazione ha avuto a oggetto partecipazioni societarie, in quanto trasferite dal cedente al cessionario a titolo gratuito e per spirito di liberalità, secondo l’accertamento in fatto eseguito dalla sentenza impugnata e che resiste in questa sede;
con la conseguenza che l’atto era assoggettato ai requisiti di forma della donazione. 5. Con il quarto motivo il ricorrente deduce “violazione delle norme processuali, dei principi costituzionali e del giusto processo (artt. 115 – 132 c.p.c.) nullità della sentenza in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. nonché in relazione all’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.”; lamenta che la sentenza impugnata abbia deciso dando accesso e spazio solo alle presunzioni dedotte dalla parte appellante, mentre era tenuta a compiere un esame complessivo di tutte le risultanze istruttorie. Sostiene l’assoluta omissione di considerazione dell’offerta formale di pagamento dell’importo di cui all’assegno, formulata in limine litis e reiterata;
sostiene altresì il giudicato esterno, nel frattempo formatosi nel giudizio promosso dalla moglie nei confronti del marito OL RO per avere il riconoscimento della proprietà al cinquanta per cento della quota societaria. Evidenzia come ben vi possano essere 10 vendite tra parenti, come il contenzioso sulla proprietà delle quote giustificasse la scelta del venditore di attendere l’esito di quel contenzioso per porre l’assegno all’incasso, come l’attività di porre l’assegno all’incasso fosse a totale carico del venditore;
aggiunge che erano state in mala fede le attrici, le quali avevano indicato un valore del terreno di proprietà della società di euro 3.780.000,00, mentre il consulente nominato in giudizio aveva stimato il terreno in euro 489.000,00. 5.1. Il motivo è infondato. Non ricorre nullità della sentenza per vizio della motivazione, in quanto è acquisito il principio secondo il quale, sulla base dell’attuale formulazione dell’art. 360, co.1, n. 5 cod. proc. civ., non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto, in via generale, dall’art. 111 Cost. e, nel processo civile, dall’art. 132, co.2, n. 4 cod. proc. civ.; il sindacato di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica del rispetto del minimo costituzionale e tale obbligo è violato, concretandosi nullità processuale deducibile ex art. 360, co. 1, n.4 cod. proc. civ., qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, o viziata da manifesta e irriducibile contraddittorietà o sia perplessa e incomprensibile, purché il vizio risulti dallo stesso testo della sentenza, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;
al di fuori di tali ipotesi il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un fatto storico, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia decisivo ai fini di una diversa ricostruzione della controversia (Cass., Sez. Un., 7-4-2014 n. 8053; Cass. Sez. 3, 12-10- 2017 n. 23940; Cass. Sez. 6-3, 25-9-2018 n. 22598, per tutte). Nella fattispecie, come già evidenziato, la sentenza ha esaminato le risultanze di causa, sulla base delle quali è giunta alla conclusione 11 che la vendita dissimulasse donazione, in termini concreti, logici e coerenti. Al fine del rispetto del minimo costituzionale, la sentenza non aveva l'esigenza di confutare gli elementi sui quali insiste il ricorrente, neppure per il fatto che si trattava degli argomenti svolti dal convenuto, recepiti dal giudice di primo grado e ribaditi in appello dall’appellato; ciò in primo luogo perché, secondo le disposizioni attualmente vigenti, il vizio di motivazione è rilevante solo se risulta dal testo della sentenza a prescindere dal confronto con le risultanze processuali e, si ripete, la motivazione della sentenza impugnata è in sé concreta e compiuta, pienamente idonea a esplicitare il ragionamento svolto dalla Corte d’appello per riformare la sentenza di primo grado. Inoltre, già sulla base delle precedenti disposizioni, è stato elaborato il principio secondo il quale la conformità della sentenza al modello di cui all’art. 132, n. 4 cod. proc. civ. e l’osservanza degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non richiedono che il giudice di merito dia conto di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti;
è invece sufficiente e necessario che egli esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo seguito (Cass. Sez. 3, 28-10-2009 n. 22801; Cass. Sez. 1, 13-1-2005 n. 520; Cass. Sez. 2, 9-5-2003 n. 7058, per tutte). 6. Con il quinto motivo il ricorrente deduce l’omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, co. 1, n. 5 cod. proc. civ., con riguardo al mancato esame del fatto storico dell’offerta di pagamento dell’importo portato dall’assegno bancario quietanzato dal venditore nel rogito. Evidenzia che l’acquirente aveva emesso e consegnato l’assegno al venditore e che il venditore non aveva posto l’assegno all’incasso per sua scelta, in 12 ragione del contrasto giudiziario con la moglie;
aggiunge che l’attività di riscossione del prezzo si poneva tra i normali obblighi derivanti dalla vendita e non tra i requisiti di validità della vendita medesima;
sostiene che non poteva essere ascritta all’acquirente alcuna responsabilità per quella scelta e che, deceduto il venditore, l’acquirente citato in giudizio dalle coeredi aveva immediatamente collaborato, offrendo il pagamento del prezzo. 6.1. Il motivo è infondato. In primo luogo, non si verte neppure nell’ipotesi di omesso esame, perché la sentenza impugnata ha espressamente considerato il dato che il convenuto in giudizio aveva dichiarato di essere disponibile alla corresponsione alle attrici della quota a loro spettante relativamente alla somma riportata dall’assegno. Da tale circostanza la sentenza ha tratto la conferma che il prezzo non era stato in precedenza pagato e non può il ricorrente dolersi ex art. 360, co. 1, n. 5 cod. proc. civ. del dato che dal fatto esaminato siano state conseguenze diverse da quelle da lui sperate. Inoltre, all’evidenza, il comportamento dell’acquirente in corso di in causa, consistito nell’offerta di pagamento del prezzo indicato nell’atto simulato, non poteva neppure in astratto essere elemento decisivo al fine di escludere l’esistenza della simulazione;
ciò in quanto si era trattato comunque di condotta posta in essere dopo il perfezionamento di quel contratto, e perciò inidonea a fare venire meno la simulazione già posta in essere e legittimamente accertata dalla Corte d’appello sulla base della prova presuntiva. 7. Con il sesto motivo il ricorrente deduce ex art. 360, co. 1, n. 4 cod. proc. civ. la violazione del giudicato nonché assenza di motivazione, sostenendo che la sentenza impugnata avrebbe dovuto rilevare la carenza di interesse all’appello delle attrici;
ciò per il giudicato formatosi sul punto della sentenza di primo grado, che aveva 13 ritenuto determinante l’offerta di pagamento da parte del convenuto;
evidenzia che sul punto la sentenza di primo grado non era stata impugnata, con il relativo passaggio in giudicato che comportava l’inammissibilità dell’appello. Aggiunge che era passato in giudicato anche il dato del valore dell’immobile pari a euro 489.000,00, come accertato dal c.t.u. nominato in primo grado e ritenuto dal Tribunale, e che era passato in giudicato anche l’accertamento, eseguito dal Tribunale, sull’esistenza di una donazione indiretta, per essere stato il prezzo pattuito tra il padre e il figlio inferiore al valore venale della quota. 7.1. Il motivo, anche a prescindere dalla disamina dei profili di inammissibilità riferiti alle modalità di formulazione, non rispettose dell’art. 366, co. 1, n. 6 cod. proc. civ. per la mancanza di preciso riferimento al contenuto dell’appello richiamato, è manifestamente infondato. Secondo quanto si legge nella sentenza impugnata, a pag. 6, senza che alcuna deduzione del ricorrente sia di segno diverso, le appellanti avevano proposto appello deducendo l’erronea valutazione delle risultanze probatorie e la violazione degli artt. 1417 e 2729 cod. civ., laddove il Tribunale non aveva riconosciuto la natura fittizia dell’atto di cessione del 10-8-2009, che in realtà dissimulava un atto di donazione dal padre al figlio. Deve escludersi che, a fronte di questo contenuto dell’appello, potessero essere passate in giudicato le singole argomentazioni con le quali il Tribunale, sulla base del presupposto erroneo che la quietanza contenuta nel rogito facesse fede fino a querela di falso, aveva escluso la simulazione della compravendita. Basti richiamare il principio secondo il quale la nozione di parte della sentenza, alla quale fa riferimento l’art. 329 co. 2 cod. proc. civ. dettato in materia di acquiescenza implicita e alla quale si ricollega la formazione del giudicato interno, identifica soltanto le statuizioni 14 minime, costituite dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibili di acquisire autonoma efficacia decisoria nell’ambito della controversia;
con la conseguenza che l’appello, motivato con riguardo anche a uno soltanto degli elementi di tale statuizione minima suscettibile di giudicato, apre il riesame dell’intera questione che essa identifica (Cass. Sez. L, 4-2-2016 n. 2217; Cass. Sez. 2, 28-9-2012 n. 16583). 8. In conclusione, il ricorso è integralmente rigettato. Le spese seguono la soccombenza. In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co.
1- quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alla rifusione a favore delle controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 12.000,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege. Sussistono ex art.13 co.
1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.
1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte di cassazione, il 21-5-2026. Consigliere estensore Presidente IN CA EN SC
-ricorrente- contro RA LI VO IA, RR AR VI IA, rappresentate e difese dall’avv. Fabrizio Bruni;
-controricorrenti- avverso la sentenza n. 153/2021 della Corte d’Appello di Cagliari, depositata il 16-4-2021. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21-5- 2026 dal consigliere IN CA;
udito il Sostituto Procuratore Generale, Rosa MA Dell’Erba, la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
uditi l’avv. Mario Cordella per il ricorrente e l’avv. Fabrizio Bruni per le controricorrenti. OGGETTO: domanda di accertamento della simulazione proposta dai legittimari RG. 13973/2021 P.U. 21-5-2026 Civile Sent. Sez. 2 Num. 19342 Anno 2026 Presidente: FALASCHI MILENA Relatore: CAVALLINO LINALISA Data pubblicazione: 11/06/2026 2 FATTI DI CAUSA 1. Secondo quanto si legge nella sentenza impugnata e ancora interessa in relazione ai motivi di ricorso proposti, con sentenza n. 1376/2018 il Tribunale di Sassari ha rigettato le domande proposte da LI NE MA RA e RI IR MA RO nei confronti di AS RO, aventi a oggetto, in via principale, la dichiarazione che l’atto pubblico di data 10-8-2009 di cessione della quota del 70% della società Coral Invest s.r.l. da parte di OL RO, rispettivamente marito e padre delle attrici, a favore di AS RO, rispettivamente figlio e fratello delle attrici, dissimulava atto di donazione, nullo per difetto di forma, in quanto l’atto pubblico era stato redatto senza la presenza di testimoni;
nonché la riduzione della donazione dissimulata e l’inclusione delle quote della società nel patrimonio ereditario di OL RO, deceduto il 19-9-2012, ai fini del calcolo della quota spettante alle attrici. Le attrici avevano dedotto che Coral Invest s.r.l. era proprietaria di terreno in Alghero del valore di euro 3.696.850,00, secondo la perizia da loro depositata, e il contratto aveva leso la quota di riserva spettante alle legittimarie, perché il patrimonio di OL RO non era composto da altri cespiti rilevanti. Il Tribunale ha escluso che la cessione della quota societaria fosse simulata in ragione del mancato pagamento del prezzo, in quanto nell’atto pubblico era stata attestata l’avvenuta precedente consegna dell’assegno bancario e la quietanza del cedente faceva prova fino a querela di falso;
il mancato incasso dell’assegno non comportava la simulazione, ma era stato plausibilmente causato da quanto allegato da AS RO, in ordine al fatto che, al momento della cessione, era ancora pendente il contenzioso tra i coniugi per il riconoscimento a favore della moglie della metà delle quote sociali. 3 Avverso la sentenza LI NE MA RA e RI IR MA RO hanno proposto appello, che la Corte d’appello di Cagliari-sezione distaccata di Sassari ha accolto con sentenza n. 153/2021 depositata il 16-4-2021, dichiarando la simulazione dell’atto di cessione di quote e la nullità dell’atto di donazione dissimulato. La sentenza ha dichiarato che le attrici appellanti, in quanto legittimarie che agivano per la tutela della quota di riserva, erano terze quanto alla prova della simulazione dell’atto tra il padre e il figlio;
ha dichiarato che risultava che il prezzo stabilito contrattualmente in euro 200.000,00 non era stato pagato, perché l’assegno consegnato al cedente non era mai stato messo all’incasso e la circostanza era stata confermata dal convenuto, che nel corso del giudizio aveva dichiarato di essere disponibile al pagamento della quota spettante alle legittimarie relativamente alla somma di cui all’assegno; ha aggiunto che alla quietanza contenuta nel rogito non poteva attribuirsi valore vincolante nei confronti del legittimario e che, considerato che il contratto era stato stipulato tra padre e figlio e in assenza di prova del pagamento del prezzo, doveva ritenersi che l’atto dissimulasse donazione;
ha aggiunto che l’atto di donazione erano nullo per il mancato intervento dei testimoni e, di conseguenza, la quota sociale oggetto di cessione era inclusa nel patrimonio ereditario al fine della formazione delle quote. 2. AS RO ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi. LI NE MA RA e RI IR MA RO hanno resistito con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione per la pubblica udienza del 21-5-2026 e nei rispettivi termini il Pubblico Ministero ha depositato memoria con le sue conclusioni e hanno depositato memoria illustrativa entrambe le parti. 4 RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce “violazione di legge e falsa applicazione degli artt. 1414 – 1417 – 2697 – 2722 – 2726 e 2729, nonché artt. 553 -556 e segg. del c. civile, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3”; sostiene che la sentenza abbia ritenuto che la prova della simulazione non soggiacesse a limiti sulla base del presupposto errato che le attrici avessero esercitato l’azione di riduzione;
evidenzia che l’esercizio dell’azione di riduzione impone l’identificazione del patrimonio ereditario e la quantificazione della quota di legittima, che le attrici non avevano eseguito;
aggiunge che non era stato allegato neppure alcun elemento di prova di lesione della legittima, né era stato provato che il patrimonio del de cuius fosse stato esaurito dalle donazioni. 2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione di legge per nullità processuale in relazione agli artt. 132 c.p.c. e 2697 – 2722 – 2726 – 2729 c.c. in relazione art. 360 co. 1 n. 4”; sostiene la nullità della sentenza, per avere ritenuto che il convenuto avesse pacificamente riconosciuto la qualità di legittimarie lese in capo alle attrici, in quanto il convenuto aveva sempre negato che sussistessero i presupposti per l’accoglimento della domande;
ulteriormente evidenzia che, per ammettere la prova della simulazione senza limiti, era necessario che le attrici proponessero una contestuale domanda di riduzione e che, in mancanza, l’unica prova ammissibile della simulazione era la prova scritta, che non era stata fornita;
deduce la totale assenza di valutazione, nell’attività decisoria della Corte d’appello, di tutte le allegazioni del convenuto appellato, invece espressamente valutate dal Tribunale per rigettare la domanda, con pronuncia neppure oggetto di impugnazione e perciò passata in giudicato. 5 3. Il primo e il secondo motivo, esaminati unitariamente stante la continuità di argomentazioni, sono inammissibili perché formulati genericamente, senza il rispetto della previsione dell’art. 366, co. 1, n. 6 cod. proc. civ., laddove evocano il passaggio in giudicato della pronuncia di primo grado, senza altre specificazioni, e per il resto sono infondati. Si richiama e si intende dare continuità a quanto statuito già da Cass. Sez. 2, 13-11-2009 n. 24134, laddove ha evidenziato che l’erede legittimario il quale chieda la dichiarazione di simulazione di una vendita fatta dal de cuius, celante in realtà una donazione, assume la qualità di terzo rispetto ai contraenti -con conseguente ammissibilità senza limiti della prova testimoniale o presuntiva- quando agisca a tutela del proprio diritto, che egli ha per legge, alla intangibilità della riserva contro l’atto simulato;
e cioè proponga in concreto, sulla premessa che l’atto simulato comporti una diminuzione della sua quota di legittima, una domanda di riduzione, ma anche di nullità o di inefficacia della donazione dissimulata. In tutti questi casi -sia, cioè, che la domanda di simulazione sia preordinata alla domanda di riduzione, sia nei casi in cui il negozio sia impugnato di simulazione assoluta oppure, dedotta la simulazione relativa, sia insieme dedotta la nullità del negozio dissimulato- la lesione della quota di riserva assurge a causa petendi, accanto al fatto della simulazione, e condiziona l’esercizio del diritto di reintegra. Come pure evidenziato da Cass. n. 24134/2009, in queste condizioni, soltanto in base a una considerazione formale il legittimario potrebbe essere ritenuto, in quanto successore a titolo universale e continuatore della personalità del defunto, partecipe della simulazione stessa o legalmente tenuto a subirne gli effetti (e quindi assoggettato ai vincoli probatori delle parti), perché egli in realtà è la vittima designata delle alienazioni simulatamente compiute dal de cuius proprio al fine di ledere la riserva. 6 In tale caso, il legittimario si giova della maggiore libertà di prova, che come terzo gli compete, per tutto intero il beneficio che, in quanto sia anche erede legittimo, riceve dal recupero al patrimonio ereditario dei beni apparentemente fatti oggetto di disposizione, e non, invece, limitatamente all’effetto della reintegrazione della quota di riserva;
ciò in quanto non può applicarsi, rispetto a un unico atto simulato, per una parte una regola probatoria e per un’altra parte una regola diversa (nello stesso senso, Cass. Sez. 3, 4-4-2013 n. 8215; Cass. Sez. 2, 13- 6-2018 n. 15510). Di tali principi risulta avere fatto applicazione la sentenza impugnata, che pertanto resiste alle censure del ricorrente. Infatti, è pacifico che le attrici hanno agito in qualità di legittimarie di OL RO, del quale sono moglie e figlia. È altresì pacifico, secondo quanto si legge nella sentenza impugnata (pag. 3), che esse hanno agito lamentando la lesione della loro quota di riserva, in quanto il patrimonio di OL RO non era composto da altri cespiti rilevanti, oltre la quota della società oggetto della cessione. Quindi, le attrici hanno assolto al loro onere di allegazione, che non comprendeva anche quello di quantificare la lesione della quota di legittima;
a quel punto, era il convenuto ad avere l’onere di allegare che il patrimonio relitto era sufficiente a soddisfare i diritti delle legittimarie, al fine di contestare la qualità, in capo alle attrici, di terze rispetto al contratto simulato. 4. Con il terzo motivo il ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione di norme degli artt. 1362 – 1363 e 1366 – 1367 e artt. 533 c.c. e segg. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. nonché violazione art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4”; lamenta che la sentenza abbia dichiarato che, in assenza di prova del pagamento del prezzo, doveva ritenersi che l’atto fosse stato concluso a titolo gratuito e che pertanto dissimulasse donazione. Sostiene che 7 la vendita era effettiva, in quanto era stato consegnato all’acquirente l’assegno, titolo cartolare esecutivo, e tale titolo era stato accettato, rilasciando formale quietanza;
aggiunge che non ricorreva neppure il vizio del negozio di donazione per difetto della forma pubblica, in quanto ricorreva piuttosto una donazione indiretta, che non richiedeva requisiti formali. Lamenta che la sentenza non abbia considerato la buona fede dell’acquirente, che aveva offerto anche in giudizio il pagamento dell’obbligazione cartolare, e solo per volontà del venditore l’assegno non era stato posto all’incasso. 4.1. Il motivo non può essere accolto. In primo luogo, non ha fondamento la tesi del ricorrente in ordine all’erroneità del ragionamento presuntivo eseguito dalla Corte d’appello per giungere alla conclusione che il contratto di compravendita dissimulava donazione. Infatti, la sentenza ha valorizzato non solo il dato che il prezzo indicato nel rogito non era stato pagato in quanto l’assegno consegnato al cedente non era stato posto all’incasso; ha valorizzato anche che il contratto di cessione era stato stipulato tra padre e figlio e perciò ha concluso che l’insieme degli elementi acquisiti inducesse a ritenere che l’atto era stato volontariamente posto in essere a titolo gratuito. La pronuncia risulta rispettosa del principio, già enunciato dalla Suprema Corte, secondo il quale, in tema di prova per presunzioni della simulazione di un contratto, la dichiarazione relativa al versamento del prezzo, seppure contenuta nel rogito notarile, non ha valore vincolante nei confronti del legittimario che abbia proposto azione diretta a fare valere la simulazione dell’alienazione, perché questi è terzo rispetto ai soggetti contraenti;
spetta al giudice di merito valutare l’opportunità di fondare la decisione sulla prova per presunzioni e di apprezzare l’idoneità degli elementi presuntivi a consentire deduzioni che ne discendano secondo l’id quod plerumque accidit e il relativo apprezzamento resta incensurabile in sede di 8 legittimità, se sorretto da adeguata motivazione sotto il profilo logico e giuridico (Cass. Sez. 6-2, 14-11-2019 n. 29540; Cass. Sez. 1, 12-8- 2025 n. 23121). Nella fattispecie non è ravvisabile alcun vizio nella motivazione laddove ha ritenuto che la vendita dissimulasse donazione, a fronte della circostanza che nell’atto di cessione tra il padre e il figlio il padre cedente rilasciava quietanza in ordine al versamento del prezzo, nonché della circostanza della consegna di un assegno bancario che poi il padre non metteva neppure all’incasso. Infatti, all’evidenza, la tesi del ricorrente secondo la quale la mancata messa all’incasso dell’assegno era stata una scelta del cedente, successiva alla stipulazione del contratto, e non elemento dimostrativo dell’accordo simulatorio, non si concilia con il dato di fatto che i contraenti avevano dichiarato nel rogito che il prezzo era già stato pagato nella stessa data del rogito con l’assegno bancario del quale indicavano gli estremi;
posto che, in caso di pagamento effettuato mediante assegni di conto corrente, l’effetto liberatorio si verifica soltanto nel momento dell’effettiva riscossione del titolo, salva diversa volontà delle parti (Cass. Sez. 2, 5-6-2018 n. 14372, per tutte), legittimamente la Corte d’appello ha valutato anche la condotta di rilasciare quietanza senza avere prima posto all’incasso l’assegno. Non sono pertinenti neppure i riferimenti eseguiti dal ricorrente al principio di buona fede e di conservazione del contratto, perché si tratta di principi relativi all’interpretazione del contratto e quindi si pongono su un piano diverso rispetto a quello dell’accertamento della simulazione. Accertato che la compravendita di quote dissimulava donazione, esattamente la sentenza impugnata ha dichiarato la nullità della donazione per il mancato rispetto del requisito di forma richiesta ad substantiam, relativamente alla presenza dei testimoni alla stipulazione dell’atto pubblico di donazione ex art. 48 legge 16 febbraio 9 1913 n. 89 (Cass. Sez. 1, 15-1-1969 n. 60). Infatti, non è neppure vero quanto deduce il ricorrente, in ordine al fatto che la sentenza avrebbe dovuto ritenere l’esistenza di una valida donazione indiretta, per la quale non è richiesta la forma dell’atto pubblico: entrambi i precedenti di Cass. n. 20888/2019 e n. 27050/2019 richiamati dal ricorrente a sostegno della sua tesi si riferiscono, al di là delle modalità di massimazione di Cass. n. 20888/2019, a ipotesi di donazione di denaro finalizzate all’acquisto di partecipazioni societarie (già Cass. Sez. 2, 16-12-2024 n. 32661, non massimata, da pag. 7, ha evidenziato come debba essere correttamente letto il precedente di Cass. n. 20888/2019 cit.). Diversamente rispetto a quei precedenti, nella fattispecie la donazione ha avuto a oggetto partecipazioni societarie, in quanto trasferite dal cedente al cessionario a titolo gratuito e per spirito di liberalità, secondo l’accertamento in fatto eseguito dalla sentenza impugnata e che resiste in questa sede;
con la conseguenza che l’atto era assoggettato ai requisiti di forma della donazione. 5. Con il quarto motivo il ricorrente deduce “violazione delle norme processuali, dei principi costituzionali e del giusto processo (artt. 115 – 132 c.p.c.) nullità della sentenza in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. nonché in relazione all’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.”; lamenta che la sentenza impugnata abbia deciso dando accesso e spazio solo alle presunzioni dedotte dalla parte appellante, mentre era tenuta a compiere un esame complessivo di tutte le risultanze istruttorie. Sostiene l’assoluta omissione di considerazione dell’offerta formale di pagamento dell’importo di cui all’assegno, formulata in limine litis e reiterata;
sostiene altresì il giudicato esterno, nel frattempo formatosi nel giudizio promosso dalla moglie nei confronti del marito OL RO per avere il riconoscimento della proprietà al cinquanta per cento della quota societaria. Evidenzia come ben vi possano essere 10 vendite tra parenti, come il contenzioso sulla proprietà delle quote giustificasse la scelta del venditore di attendere l’esito di quel contenzioso per porre l’assegno all’incasso, come l’attività di porre l’assegno all’incasso fosse a totale carico del venditore;
aggiunge che erano state in mala fede le attrici, le quali avevano indicato un valore del terreno di proprietà della società di euro 3.780.000,00, mentre il consulente nominato in giudizio aveva stimato il terreno in euro 489.000,00. 5.1. Il motivo è infondato. Non ricorre nullità della sentenza per vizio della motivazione, in quanto è acquisito il principio secondo il quale, sulla base dell’attuale formulazione dell’art. 360, co.1, n. 5 cod. proc. civ., non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto, in via generale, dall’art. 111 Cost. e, nel processo civile, dall’art. 132, co.2, n. 4 cod. proc. civ.; il sindacato di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica del rispetto del minimo costituzionale e tale obbligo è violato, concretandosi nullità processuale deducibile ex art. 360, co. 1, n.4 cod. proc. civ., qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, o viziata da manifesta e irriducibile contraddittorietà o sia perplessa e incomprensibile, purché il vizio risulti dallo stesso testo della sentenza, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;
al di fuori di tali ipotesi il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un fatto storico, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia decisivo ai fini di una diversa ricostruzione della controversia (Cass., Sez. Un., 7-4-2014 n. 8053; Cass. Sez. 3, 12-10- 2017 n. 23940; Cass. Sez. 6-3, 25-9-2018 n. 22598, per tutte). Nella fattispecie, come già evidenziato, la sentenza ha esaminato le risultanze di causa, sulla base delle quali è giunta alla conclusione 11 che la vendita dissimulasse donazione, in termini concreti, logici e coerenti. Al fine del rispetto del minimo costituzionale, la sentenza non aveva l'esigenza di confutare gli elementi sui quali insiste il ricorrente, neppure per il fatto che si trattava degli argomenti svolti dal convenuto, recepiti dal giudice di primo grado e ribaditi in appello dall’appellato; ciò in primo luogo perché, secondo le disposizioni attualmente vigenti, il vizio di motivazione è rilevante solo se risulta dal testo della sentenza a prescindere dal confronto con le risultanze processuali e, si ripete, la motivazione della sentenza impugnata è in sé concreta e compiuta, pienamente idonea a esplicitare il ragionamento svolto dalla Corte d’appello per riformare la sentenza di primo grado. Inoltre, già sulla base delle precedenti disposizioni, è stato elaborato il principio secondo il quale la conformità della sentenza al modello di cui all’art. 132, n. 4 cod. proc. civ. e l’osservanza degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non richiedono che il giudice di merito dia conto di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti;
è invece sufficiente e necessario che egli esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo seguito (Cass. Sez. 3, 28-10-2009 n. 22801; Cass. Sez. 1, 13-1-2005 n. 520; Cass. Sez. 2, 9-5-2003 n. 7058, per tutte). 6. Con il quinto motivo il ricorrente deduce l’omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, co. 1, n. 5 cod. proc. civ., con riguardo al mancato esame del fatto storico dell’offerta di pagamento dell’importo portato dall’assegno bancario quietanzato dal venditore nel rogito. Evidenzia che l’acquirente aveva emesso e consegnato l’assegno al venditore e che il venditore non aveva posto l’assegno all’incasso per sua scelta, in 12 ragione del contrasto giudiziario con la moglie;
aggiunge che l’attività di riscossione del prezzo si poneva tra i normali obblighi derivanti dalla vendita e non tra i requisiti di validità della vendita medesima;
sostiene che non poteva essere ascritta all’acquirente alcuna responsabilità per quella scelta e che, deceduto il venditore, l’acquirente citato in giudizio dalle coeredi aveva immediatamente collaborato, offrendo il pagamento del prezzo. 6.1. Il motivo è infondato. In primo luogo, non si verte neppure nell’ipotesi di omesso esame, perché la sentenza impugnata ha espressamente considerato il dato che il convenuto in giudizio aveva dichiarato di essere disponibile alla corresponsione alle attrici della quota a loro spettante relativamente alla somma riportata dall’assegno. Da tale circostanza la sentenza ha tratto la conferma che il prezzo non era stato in precedenza pagato e non può il ricorrente dolersi ex art. 360, co. 1, n. 5 cod. proc. civ. del dato che dal fatto esaminato siano state conseguenze diverse da quelle da lui sperate. Inoltre, all’evidenza, il comportamento dell’acquirente in corso di in causa, consistito nell’offerta di pagamento del prezzo indicato nell’atto simulato, non poteva neppure in astratto essere elemento decisivo al fine di escludere l’esistenza della simulazione;
ciò in quanto si era trattato comunque di condotta posta in essere dopo il perfezionamento di quel contratto, e perciò inidonea a fare venire meno la simulazione già posta in essere e legittimamente accertata dalla Corte d’appello sulla base della prova presuntiva. 7. Con il sesto motivo il ricorrente deduce ex art. 360, co. 1, n. 4 cod. proc. civ. la violazione del giudicato nonché assenza di motivazione, sostenendo che la sentenza impugnata avrebbe dovuto rilevare la carenza di interesse all’appello delle attrici;
ciò per il giudicato formatosi sul punto della sentenza di primo grado, che aveva 13 ritenuto determinante l’offerta di pagamento da parte del convenuto;
evidenzia che sul punto la sentenza di primo grado non era stata impugnata, con il relativo passaggio in giudicato che comportava l’inammissibilità dell’appello. Aggiunge che era passato in giudicato anche il dato del valore dell’immobile pari a euro 489.000,00, come accertato dal c.t.u. nominato in primo grado e ritenuto dal Tribunale, e che era passato in giudicato anche l’accertamento, eseguito dal Tribunale, sull’esistenza di una donazione indiretta, per essere stato il prezzo pattuito tra il padre e il figlio inferiore al valore venale della quota. 7.1. Il motivo, anche a prescindere dalla disamina dei profili di inammissibilità riferiti alle modalità di formulazione, non rispettose dell’art. 366, co. 1, n. 6 cod. proc. civ. per la mancanza di preciso riferimento al contenuto dell’appello richiamato, è manifestamente infondato. Secondo quanto si legge nella sentenza impugnata, a pag. 6, senza che alcuna deduzione del ricorrente sia di segno diverso, le appellanti avevano proposto appello deducendo l’erronea valutazione delle risultanze probatorie e la violazione degli artt. 1417 e 2729 cod. civ., laddove il Tribunale non aveva riconosciuto la natura fittizia dell’atto di cessione del 10-8-2009, che in realtà dissimulava un atto di donazione dal padre al figlio. Deve escludersi che, a fronte di questo contenuto dell’appello, potessero essere passate in giudicato le singole argomentazioni con le quali il Tribunale, sulla base del presupposto erroneo che la quietanza contenuta nel rogito facesse fede fino a querela di falso, aveva escluso la simulazione della compravendita. Basti richiamare il principio secondo il quale la nozione di parte della sentenza, alla quale fa riferimento l’art. 329 co. 2 cod. proc. civ. dettato in materia di acquiescenza implicita e alla quale si ricollega la formazione del giudicato interno, identifica soltanto le statuizioni 14 minime, costituite dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibili di acquisire autonoma efficacia decisoria nell’ambito della controversia;
con la conseguenza che l’appello, motivato con riguardo anche a uno soltanto degli elementi di tale statuizione minima suscettibile di giudicato, apre il riesame dell’intera questione che essa identifica (Cass. Sez. L, 4-2-2016 n. 2217; Cass. Sez. 2, 28-9-2012 n. 16583). 8. In conclusione, il ricorso è integralmente rigettato. Le spese seguono la soccombenza. In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co.
1- quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alla rifusione a favore delle controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 12.000,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege. Sussistono ex art.13 co.
1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.
1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte di cassazione, il 21-5-2026. Consigliere estensore Presidente IN CA EN SC