Cass. pen., sez. III, sentenza 05/05/2009, n. 26913
CASS
Sentenza 5 maggio 2009

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La richiesta di convalida del sequestro preventivo disposto in via di urgenza e di emissione di decreto motivato di sequestro non necessita di formule prestabilite, essendo sufficiente che da essa emerga la chiara volontà in tal senso del P.M. (Fattispecie di ritenuta idoneità, sia ai fini della convalida che ai fini dell'adozione di autonomo provvedimento di sequestro, della disposizione del P.M., in calce al proprio decreto di sequestro, di trasmissione di copia del provvedimento al G.i.p. "per gli adempimenti di competenza").

Spetta al terzo cointestatario del conto corrente oggetto di provvedimento di sequestro preventivo, provare, in sede di riesame, che la somma di denaro relativa sia, in tutto o in parte, di sua pertinenza, mancando l'indagato di interesse in tal senso.

Commentario1

  • 1Art. 321 - Oggetto del sequestro preventivo
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 05/05/2009, n. 26913
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26913
Data del deposito : 5 maggio 2009

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