Sentenza 5 maggio 2009
Massime • 2
La richiesta di convalida del sequestro preventivo disposto in via di urgenza e di emissione di decreto motivato di sequestro non necessita di formule prestabilite, essendo sufficiente che da essa emerga la chiara volontà in tal senso del P.M. (Fattispecie di ritenuta idoneità, sia ai fini della convalida che ai fini dell'adozione di autonomo provvedimento di sequestro, della disposizione del P.M., in calce al proprio decreto di sequestro, di trasmissione di copia del provvedimento al G.i.p. "per gli adempimenti di competenza").
Spetta al terzo cointestatario del conto corrente oggetto di provvedimento di sequestro preventivo, provare, in sede di riesame, che la somma di denaro relativa sia, in tutto o in parte, di sua pertinenza, mancando l'indagato di interesse in tal senso.
Commentario • 1
- 1. Art. 321 - Oggetto del sequestro preventivohttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/05/2009, n. 26913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26913 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 05/05/2009
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 00684
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere - N. 004866/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AR ER N. IL 12/06/1964;
avverso ORDINANZA del 14/10/2008 TRIB. LIBERTÀ di SIENA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SQUASSONI CLAUDIA;
sentite le conclusioni del P.G. LL IO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Leporatti Bruno Sost. Proc.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza 14 ottobre 2008, il Tribunale ha respinto la richiesta di riesame di un sequestro preventivo che grava sulla somma di Euro 294.723 giacente su di un conto corrente nella disponibilità di IT Pierre. La somma proveniva da un riaccreditamento effettuato dalla "Betfair Limited" per conto della quale il IT operava come raccoglitore di provvista monetaria finalizzata alle gestione di scommesse, per terzi, che i Giudici hanno reputato illecite. In base a tali rilievi, è stata ritenuta configurabile la fattispecie di reato prevista dalla L. n. 401 del 1989, art. 4, commi 4 bis e 4 ter a carico del IT.
Sulle esigenze cautelari, il Tribunale ha osservato come sia presumibile che la somma, se restituita, sarà impiegata nella commissione di analoghi reati attesi i comprovati collegamenti del IT con il mondo delle scommesse clandestine. Per l'annullamento della ordinanza, l'indagato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo violazione di legge e difetto di motivazione, in particolare, rilevando:
- che la ordinanza è nulla perché manca la richiesta del Pubblico Ministero al Giudice di convalidare il provvedimento provvisorio e di emettere decreto di sequestro;
- che non è esaustiva e congrua la motivazione sulle esigenze di cautela dal momento che tutto lo impianto accusatorio si fonda sui rapporti tra indagato e la società britannica che sono, in modo inequivoco, cessati: pertanto, il ragionamento sul periculum in mora è ipotetico e meramente possibilistico;
- che i Giudici non hanno tenuto presente che il conto corrente è intestato anche ad altra persona ed hanno fatto riferimento alla ipotesi dell'art. 321 c.p.p., comma 2 sulla quale il provvedimento impugnato non presenta motivazione.
Le censure del ricorrente non sono meritevoli di accoglimento. Il Pubblico Ministero che, in caso di urgenza, ha disposto la misura cautelare reale deve, nei termini di legge, chiedere al Giudice la convalida e l'emissione del decreto di sequestro preventivo;
in mancanza di questa sequela procedimentale, il provvisorio vincolo perde efficacia.
Le richieste di cui sopra non necessitano di formule prestabilite dalla legge ed infungibili. È sufficiente che sia chiara e manifesta la volontà dell'organo della accusa di sottoporre la misura al controllo del Giudice (perché verifichi, per il passato, se sussistevano i requisiti per l'applicazione del provvedimento di urgenza) e di chiedere, per il futuro, la emanazione di un autonomo decreto di sequestro. In altre parole, necessita, come per tutte le altre misure cautelari, che il Giudice non proceda di ufficio esorbitando dai limiti della sua competenza.
Nel caso concreto, il Pubblico Ministero, in calce al decreto di sequestro, aveva disposto che la Segreteria trasmettesse al Giudice, entro quarantotto ore, copia del provvedimento "per gli adempimenti di competenza".
Gli adempimenti spettanti al Giudice e da eseguirsi nel lasso temporale su specificato sono fissati dalla legge, in particolare, dall'art. 321 c.p.p., comma 3 bis;
di conseguenza, pur senza la menzione del testo normativo, era chiaro che il Pubblico Ministero chiedeva la convalida e l'emissione di decreto di sequestro. Relativamente alla seconda censura, è appena il caso di ricordare come il ed periculum in mora debba presentare i requisiti della attualità e concretezza e debba essere valutato in riferimento alla reale situazione esistente al momento della adozione della misura e non in una prospettiva astratta.
Tale principio è stato rispettato dai Giudici di merito che hanno concluso sul punto avendo come referente una comprovata emergenza, cioè, il collegamento dello indagato con il mondo delle scommesse clandestine .Da tale dato fattuale, il Tribunale ha tratto il consequenziale e ragionevole convincimento del pericolo, connotato con il requisito della concretezza, di recidiva specifica nel senso che la disponibilità del denaro consentirebbe al IT di proseguire la sua abusiva ed illecita attività.
La motivazione sul tema del provvedimento in esame è congrua, completa, corretta e, pertanto, insindacabile in questa sede. Irrilevante a neutralizzare le esigenze di cautela è la dedotta cessazione dei rapporti dello indagato con la società inglese ben potendo lo stesso reiterare con le stesse modalità già sperimentate la condotta criminosa nel campo delle scommesse con altri soggetti. Il provvedimento impugnato, pur menzionando nella parte dispositiva l'art. 321 c.p.p., comma 2 e art. 240 c.p., comma 2, non contiene alcuna motivazione in merito al sequestro prodromico alla confisca per cui le censure su tale punto sono inconferenti.
Relativamente alla residua deduzione, si osserva che spetta alla cointestataria del conto corrente provare che la somma sia, in tutto o in parte, di sua pertinenza;
consegue la mancanza di interesse dello indagato a formulare una censura che non riguarda la sua persona.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2009