Sentenza 28 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/03/2001, n. 4547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4547 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2001 |
Testo completo
C.C. 65541 04547 /0 1 SENS I D EL D .P .R . 26 REPUBBLICA ITALIA, E N /1 N 9 O I 8 O Z 0 5 A M R N A T I - REMA DI CASSAZIONE LA COR S I R Oggetto B G A TRIBUTI . E T L R L SEZIONE TRIBUTARIA ACCERTAMENTO U A B A . VALORE I B D R A Ill.mi Sigg.ri Magistrati: E L L T E T A A 1 N S 3 T R.G.N. 13896/99 E 1 Presidente S . E M N Consigliere Dott. Enrico ALTIERI Consigliere Cron. 9755 Dott. Mario CICALA Re. Consigliere Rep. Dott. Antonio MERONE Ud.26/01/01 Consigliere Dott. Antonino DI BLASI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZK CAMPIONE CIVIL SENTENZA sul ricorso proposto da: 65541N. BARGHIGLIONI FLAMINIA, BARGHIGLIONI ROMOLO, ED AN, ED VI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ELEONORA D'ARBOREA 30, presso lo studio dell'avvocato STUDIO CARTONI, difesi dall'avvocato ROBERTO FERRAZZANI, giusta procura a margine;
- ricorrente-
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso 2001 rappresenta e difende ope legis;
131 - controricorrente avverso la sentenza n. 120/98 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 16/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/01/01 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito per il resistente, 1'Avvocato dello Stato DE BELLIS, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sost tuto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I Sigg.ri GH MI e GH Ro- molo, in proprio e nella qualità di eredi di RI MA LY, RI IU e RI LV, in proprio e nella qualità di eredi di RI LO, rappresentati e difesi come in atti, ricorrono contro il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dalla Avvocatu- ra Generale dello Stato, per la cassazione della sen- tenza specificata in epigrafe, con la quale la Commis- sione Tributaria Regionale di Roma, accogliendo gli ap- pelli dell'Ufficio del Registro competente, ha ritenuto legittimo l'accertamento di valore originariamente im- pugnato dagli odierni ricorrenti.
1.2. In fatto, RI LO e RI MA 2 LY hanno proceduto allo scioglimento della comunione ereditaria di un terreno e alla contestuale donazione delle quote di loro spettanza in favore, rispettivamen- te, di RI LV e di GH MI e GH MO. Hanno dichiarato il valore com- plessivo di lire 210 milioni, corrispondente a lire 105 milioni per ciascuna quota donata. L'Ufficio del Regi- stro ha rettificato il valore in lire 244 milioni (pari a lire 122 milioni per ciascuna quota donata) ed ha di- sconosciuto spese incrementative per lire 50 milioni. Tutti i contribuenti hanno impugnato vittoriosamen- te dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale gli avvisi di accertamento loro notificati (salvo che per una parte delle spese incrementative disconosciute). L'Ufficio, a sua volta, ha appellato vittoriosamente le decisioni di primo grado. A sostegno del ricorso i contribuenti deducono due motivi di censura. Resiste con controricorso il Ministero delle Finan- ze. DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso non può trovare accoglimento. Con il primo motivo i ricorrenti, sotto il profilo del vizio di motivazione, assumono che erroneamente i giudici di appello avrebbero basato la loro decisione su altra pronuncia, resa inter alios e non ancora pas- sata in giudicato, avente ad oggetto una successiva vendita del medesimo terreno. Avrebbero, inoltre, ade- rito acriticamente a tale decisione, senza neanche te- nere conto del fatto che questa seconda vendita aveva ad oggetto una più ampia estensione di terreno. La censura è infondata. La Commissione regionale ha accolto l'appello dell'Ufficio sul rilievo che la ret- tifica è confortata da una stima UTE, ed anche "dal maggior valore, rispetto a quello dichiarato, praticato in compravendite di altri lotti analoghi, proprio per le caratteristiche pregiate del comprensorio ove l'area in questione è ubicata". Soltanto nel trarre le conclu- sioni di un ragionamento già di per sé completo, i giu- dici di appello rilevano di non potersi discostare dalla decisione relativa alla successiva compravendita. I ricorrenti, deducono, inoltre, che erroneamente i giudici di merito hanno svalutato l'argomento, da loro addotto, dei diversi valori attribuit in occasione di interventi espropriativi effettuati nella zona. Si tratta però di valutazioni che attengono al merito, at- teso che sul piano della mera coerenza logica il ragio- namento non appare censurabile. Con il secondo motivo, i ricorrenti eccepiscono che la sentenza impugnata avrebbe accollato loro, indebita- 4 mente, l'onere della prova del minor valore rispetto a quello rettificato dall'Ufficio. Effettivamente, i giu- dici di appello scrivono che "non sono emerse ulterio- ri, nuove e valide ragioni che possano da sole giusti- ficare e motivare con certezza, un minor valore rispet- to a quello accertato dall'Ufficio". Ma la decisione non si regge su questa affermazione, bensì, sulla con- statazione che l'Ufficio ha dimostrato il proprio as- sunto sulla base di una stima UTE e dei valori emersi dalla compravendita di lotti analoghi. L'affermazione contestata riguarda soltanto il fallimento della prova contraria senza invertire in alcun modo l'onere della prova. Conseguentemente, il ricorso deve essere respinto e le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido ricorrenti alle spese che liquida in lire 1.150.000, di, cui lire 1 milione per onorario, oltre le spese preng 5 tate a debito. . 6 8 N 9 E 1 - / N B 4 O / . I 6 Così deciso in Roma il 26 gennaio 2001. L Z 2 L A . A R R . . T A P B . S I I A D R T G L Il Consigliere estensore Il Presidente E E E 1 T R 3 D 1 A I S A . N M D N E S (dr. Giovanni Olla)peiova (dr. Antoni Merone E I T A N E поги As S E IL CANCELLIERE C1 ELLERIADEPOSITATO IN CANCEL MA CA Ариев Lore Oggi IL CANCELLIERE C1 RM CA