Sentenza 11 dicembre 2019
Massime • 1
In tema di sostanze stupefacenti, a seguito della declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nella parte in cui prevedeva la pena minima edittale della reclusione nella misura di anni otto anziché di anni sei, intervenuta con sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, il giudice dell'esecuzione, nel caso di condanna anteriormente divenuta irrevocabile, deve rinnovare la valutazione sanzionatoria, con necessaria riduzione della pena, secondo i criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., potendosi escludere la patologica alterazione della commisurazione finale della pena, determinata in base alla forbice edittale oggetto della declaratoria di illegittimità costituzionale, unicamente quando la pena irrogata sia stata determinata nel massimo edittale o in misura prossima al massimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/12/2019, n. 2036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2036 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2019 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 02036-20 In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI Presidente - Sent. n. sez. 3865/2019 CC 11/12/2019- VINCENZO SIANI R.G.N. 28775/2019 ROBERTO BINENTI Relatore GIUSEPPE SANTALUCIA RAFFAELLO MAGI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IS ED nato il [...] avverso l'ordinanza del 10/06/2019 del GIP Tribunale di Torino udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Binenti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Fimiani, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. P RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, adito quale giudice dell'esecuzione, rigettava, con il provvedimento indicato in epigrafe, la richiesta di rideterminazione della pena irrogata a AR SE con sentenza emessa il 24 ottobre 2016 (irrevocabile il 31 maggio 2018), in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. A ragione rilevava che la dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 40 del 2019 non determinava effetti nel caso in esame, in cui la pena irrogata in concreto risultava congrua e pertanto andava mantenuta pur considerando la più favorevole cornice edittale derivante da detta pronuncia.
3. Propone ricorso per cassazione AR SE tramite il difensore, denunciando violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, nonché vizi della motivazione, sul rilievo che nel caso in esame, considerando correttamente tutti i parametri valutativi riferibili ai fatti accertati, secondo gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, non ci si poteva esimere dall'adeguamento in senso favorevole dell'entità della pena secondo coordinate rispettose della Costituzione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.
2. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 40 del 2019, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui prevedeva la pena minima edittale della reclusione nella misura di anni otto anziché di anni sei, per le condotte descritte nel medesimo articolo aventi a oggetto le sostanze stupefacenti e psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'art. 14 dello stesso testo normativo (cc. dd."droghe pesanti"). Ne discende che nel caso dell'irrogazione della pena di cui trattasi prima di detta pronuncia allo stesso modo in cui è stato riconosciuto in ragione della dichiarazione di illegittimità del trattamento sanzionatorio in materia di "droghe leggere" intervenuta con la sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 - debbono trovare applicazione i principi fissati dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, Rv. 260697. Secondo tale insegnamento, quando, successivamente alla pronuncia di una sentenza irrevocabile di condanna, interviene la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma penale diversa da quella incriminatrice, incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, e quest'ultimo non è stato interamente eseguito, il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la pena in favore del condannato anche se il suo provvedimento "correttivo" non ha contenuto predeterminato, potendo egli avvalersi di penetranti poteri di accertamento e di valutazione, fermi restando i limiti fissati dalla pronuncia di cognizione in applicazione di norme diverse da quelle dichiarate incostituzionali. L'intervento in sede esecutiva ai fini di tale rideterminazione presuppone la preliminare verificare della sussistenza di un interesse concreto e attuale a C ottenerlo, che ricorre non solo quando la pena non sia stata ancora interamente espiata, ma anche ove essa possa essere imputata alla condanna per altro titolo secondo i principi dettati dall'art. 657 cod. proc. pen., sempre che la detenzione in eccesso sia sofferta dopo la commissione del reato in relazione al quale si chiede di applicare la fungibilità (Sez. 6, n. 27403 del 10/06/2016, Rv. 267365). Alla stregua di quanto ancora precisato dalle Sezioni Unite, nelle pronunzie rese in materia di "correzione" del trattamento sanzionatorio a seguito della sopra già citata sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, l'intervento incidente sull'entità della pena al fine di renderne l'esecuzione in linea con i parametri legali sanciti dalla dichiarazione di illegittimità, si impone anche quando l'entità della pena in concreto fissata sia collocabile all'interno del range edittale corrispondente a quello costituzionale (Sez. U., n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264205; Sez. U., n. 37107 del 26/02/2015, Marcon, Rv. 264857). Infatti, anche in tal caso la "misurazione della responsabilità" è stata operata attraverso un processo valutativo ancorato, sotto il profilo della quantificazione in concreto, a punti di riferimento, costituiti dalla forbice edittale avuta allora presente in sede di cognizione, non accettabili costituzionalmente, di modo che la commisurazione finale è rimasta sempre patologicamente alterata. Questo vulnus, nel caso delle "droghe pesanti", considerando la particolare incidenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale solo sul minimo del trattamento sanzionatorio, potrà essere escluso unicamente quando la pena allora irrogata si sia attestata nel massimo o in una misura prossima al massimo. Al di fuori di tali ipotesi, in sede di esecuzione, se da un lato non ci si può esimere dall'apportare una "correzione" sanzionatoria favor rei, dall'altro, però, conformemente a quanto riconosciuto dalla sentenza Gatto in tema di ampiezza dell'intervento valutativo in sede di rimodulazione della pena illegale, va escluso che debbano operare rigidi criteri di riduzione di tipo matematico-proporzionale ovvero automatismi che replichino pedissequamente le opzioni di cognizione. Invero, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, al giudice dell'esecuzione va riconosciuto un potere discrezionale ai fini della 2 rideterminazione di cui trattasi esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen., avendo ovviamente presente il contenuto del giudicato che segna i contorni oggettivi e soggettivi del fatto e del loro disvalore secondo gli accertamenti intervenuti in sede di cognizione (Sez. 3, n. 36357 del 19/05/2015, Rv. 264880; Sez. 2, n. 29431 del 08/05/2018, Rv. 273809; Sez. 1, n. 53019 del 04/12/2014, Rv. 261688; Sez. 1, n. 52981 del 8/01/2014, Rv. 261688). La già citata sentenza delle Sezioni Unite Marcon, ha indicato il percorso da seguire nel caso della pena illegale applicata con il "patteggiamento", precisando che il giudice dell'esecuzione procede alla rideterminazione secondo lo stesso iter previsto dall'art. 188 disp. att. cod. proc. pen. e, solo in caso di mancato accordo o di pena concordata ritenuta incongrua, può autonomamente provvedere con i propri poteri discrezionali secondo i criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen.
3. Il provvedimento impugnato, invece, ha ritenuto possibile mantenere ferma la pena (ben inferiore al massimo) allora irrogata, sicché esso deve essere annullato con rinvio per nuovo esame da parte del giudice dell'esecuzione, ai fini della rideterminazione della pena conformemente ai criteri sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Torino Giudice per le indagini preliminari. Così deciso il 11 dicembre 2019. Il Consigliere estensore Il Presidente Roberto Binenti Antonella Patrizia Mazzei cfpmazze DEPOSITATA IN CANCELLERIA 21 GEN 2020 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 3