Cass. pen., sez. I, sentenza 11/12/2019, n. 2036
CASS
Sentenza 11 dicembre 2019

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In tema di sostanze stupefacenti, a seguito della declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nella parte in cui prevedeva la pena minima edittale della reclusione nella misura di anni otto anziché di anni sei, intervenuta con sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, il giudice dell'esecuzione, nel caso di condanna anteriormente divenuta irrevocabile, deve rinnovare la valutazione sanzionatoria, con necessaria riduzione della pena, secondo i criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., potendosi escludere la patologica alterazione della commisurazione finale della pena, determinata in base alla forbice edittale oggetto della declaratoria di illegittimità costituzionale, unicamente quando la pena irrogata sia stata determinata nel massimo edittale o in misura prossima al massimo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 11/12/2019, n. 2036
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2036
    Data del deposito : 11 dicembre 2019

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